Una recente sentenza del Tribunale di Milano afferma che il disposto dell’art. 83, co. 2, D.L. n. 18/2020, che aveva sospeso il decorso di tutti i termini procedurali penali e civili, si estende anche al termine di 60 giorni entro il quale il lavoratore, ai sensi dell’art. 6, L. n. 604/1966, deve impugnare stragiudizialmente il licenziamento irrogatogli.
Nota a Trib. Milano 14 ottobre 2020, n. 5145
Gennaro Ilias Vigliotti
Il lavoratore che riceva una lettera di licenziamento con l’indicazione dei motivi a fondamento dell’atto datoriale di recesso è onerato, ai sensi dell’art. 6, L. n. 604/1966, dell’impugnazione di tale provvedimento con «qualsiasi atto scritto, anche stragiudiziale, idoneo a rendere nota la volontà del lavoratore anche attraverso l’intervento dell’organizzazione sindacale». Qualora non compia tale essenziale adempimento, il dipendente incorre in una decadenza, cioè nella perdita del diritto ad opporsi al licenziamento intimatogli, con conseguente consolidamento definitivo dell’atto di espulsione. Peraltro, anche quando inoltri validamente e tempestivamente l’impugnativa in questione, il lavoratore è ulteriormente gravato, entro il termine successivo di 180 giorni decorrenti dall’invio della missiva di contestazione del recesso, del deposito di un ricorso giurisdizionale presso il giudice del lavoro territorialmente competente, al fine di sentir dichiarare l’illegittimità del licenziamento cui si è opposto.
Questo secondo termine, in quanto connesso ad un adempimento obiettivamente giudiziale, è stato pacificamente incluso, sia dalla dottrina che dalla giurisprudenza, all’interno dei termini coattivamente sospesi per effetto dell’art. 83, co.2, D.L. n. 18/2020 (c.d. “Cura Italia”), convertito con modificazioni dalla L. n. 27/2020, il quale ha stabilito che dal 9 marzo al 15 aprile 2020 (poi prorogato all’11 maggio 2020) «è sospeso il decorso dei termini per il compimento di qualsiasi atto dei procedimenti civili e penali». Per il termine stragiudiziale, invece, non essendo richiesto al lavoratore alcun adempimento di tipo “procedurale”, è sorto il dubbio circa la sua riconducibilità o meno al blocco emergenziale disposto dal legislatore.
Sul punto, è di recente intervenuto il Tribunale di Milano, con la sentenza n. 5145 del 14 ottobre 2020, nella quale si afferma che il termine di impugnazione stragiudiziale dell’atto di recesso datoriale deve essere ricompreso all’interno dei termini procedurali sospesi dalla disciplina dell’emergenza.
Ciò essenzialmente per due ragioni.
In primis, il Tribunale ha affermato che, secondo consolidata giurisprudenza di legittimità, l’art. 6, L. n. 604/1966, delinea una fattispecie impugnatoria a formazione complessa e progressiva, costituita da due adempimenti (l’impugnazione stragiudiziale e quella giudiziale) che, seppure caratterizzati da diversa natura, partecipano alla medesima ratio, ossia quella di consentire al lavoratore licenziato di opporsi all’atto di recesso che consideri illegittimo. In un simile quadro legale, secondo il giudice di merito milanese, «non pare ammissibile scindere due passaggi che costituiscono adempimento di un unico onere – per quanto a struttura complessa – separandone la relativa regolamentazione legale. Le vicende dell’uno sono ontologicamente correlate alle vicende dell’altro».
Inoltre, la complessiva strategia del legislatore dell’emergenza, volta ad evitare ingiusti pregiudizi al diritto di azione giudiziaria durante un periodo di difficoltà di gestione dei rapporti interpersonali e degli spostamenti sul territorio nazionale, non giustificherebbe, secondo il Tribunale, l’esclusione dal blocco del termine stragiudiziale dell’art. 6, il quale, se non sospeso, rischierebbe di impedire in nuce la possibilità del lavoratore di ricorrere alla tutela giurisdizionale.
Nel periodo compreso tra il 9 marzo e l’11 maggio 2020, dunque, i 60 giorni di tempo per impugnare, con qualsiasi atto scritto stragiudiziale, il licenziamento intimato al lavoratore devono intendersi, secondo il Tribunale di Milano n. 5145/2020, come non decorrenti, in applicazione dell’art. 83, co. 2, D.L. n. 18/2020.