Nel Comparto Università i giorni di assenza per gravi patologie non si computano ai fini del periodo di comporto e vanno retribuiti integralmente.

Nota a Trib. Messina 4 novembre 2020, n. 19767

Fabio Iacobone

“In caso di gravi patologie che richiedono terapie temporaneamente e/o parzialmente invalidanti sono esclusi dal computo dei giorni di assenza per malattia di cui al comma 1 del presente articolo, oltre ai giorni di ricovero ospedaliero o di day hospital anche quelli di assenza dovuti alle conseguenze certificate delle terapie. Pertanto per i giorni anzidetti di assenza spetta l’intera retribuzione” (secondo il co. 1: “Il dipendente non in prova, assente per malattia, ha diritto alla conservazione del posto per un periodo di diciotto mesi. Ai fini della maturazione del predetto periodo, si sommano alle assenze dovute all’ultimo episodio morboso le assenze per malattia verificatesi nel triennio precedente”).

Questa, la norma del vigente ccnl 2006 – 2009, per il Comparto Università (art. 35, co. 14 e 1) cui si uniforma il Tribunale di Messina (4 novembre 2020, n. 19767), accogliendo il ricorso di una dipendente (affetta da gravi problemi oftalmici) che aveva certificato la grave patologia in atto come causa delle sue prolungate assenze e chiesto in via di urgenza di ordinare l’immediata corresponsione della piena retribuzione mensile, a fronte dell’applicazione, da parte della Amministrazione, di progressive riduzioni di retribuzione con il perdurare della malattia.

Grave patologia di dipendente universitario e retribuzione piena
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