Maria Novella Bettini
Con l’istituto della mobilità volontaria la Pubblica Amministrazione ha la possibilità di ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto unilaterale di dipendenti appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, dietro domanda di trasferimento e con assenso dell’amministrazione di appartenenza.
L’art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), del D.LGS. n. 165/2001 non stabilisce che il mancato assenso debba essere motivato. Tuttavia, ragionevolmente, anche alla luce dei principi contenuti nell’art. 97 Cost. (buon andamento ed imparzialità della PA), in caso di contestazioni o di contenzioso, si potrebbe argomentare che la PA debba addurre a motivo del suo dissenso ragioni di tipo oggettivo (motivi organizzativi, come la grave carenza di personale rispetto alla pianta organica o situazioni eccezionali ovvero casi di forza maggiore) oppure di tipo oggettivo-soggettivo (ad es. oggettiva impossibilità di sostituire il dirigente a causa della sua elevata specializzazione).
In sintesi, l’Amministrazione, pur nella sua discrezionalità, fermo restando il divieto di porre in essere atti discriminatori, dovrà: a) ravvisare casi di eccezionalità che le consentano di negare legittimamente il beneficio; b) tenere conto di esigenze organizzative anche non direttamente o esclusivamente connesse con le competenze professionali dell’istante e con l’insostituibilità delle mansioni da questi svolte in sede, ma neppure banalmente riferite alla mera scopertura di organico che, ove si mantenga entro un limite numerico contenuto, appaia fronteggiabile con una migliore riorganizzazione del servizio; c) limitarsi a negare il proprio assenso solo laddove la sede di appartenenza venga sguarnita oltremodo, al di là di quella che può essere una contingente e fronteggiabile carenza di personale, oppure si prospetti la necessità di evitare che la qualifica di appartenenza non sia oltremodo depauperata di unità, al punto da determinare un non equilibrato funzionamento dell’unità operativa di appartenenza; d) considerare se, effettivamente, l’interessato svolga un ruolo di primaria importanza nell’ambito della sede di appartenenza e non sia sostituibile con altro personale presente in essa o in altra sede da cui sia possibile il trasferimento. Ciò, non per il possesso di una particolare qualifica da parte dell’interessato, ma perché quella qualifica sia necessaria nell’ambito di specifici programmi in essere o nell’ambito di operazioni che è ragionevole prevedere dovranno essere espletate; e) compiutamente indicare nel provvedimento di dissenso se il dirigente sia impiegato in un progetto speciale ad alta valenza operativa, dalla quale l’Amministrazione ritenga non possa essere proficuamente distolto.
La materia, com’è noto, è oggi disciplinata dal contratto collettivo nazionale di lavoro dell’Area Sanità – Triennio 2016-2018, Capo VII, Mobilità, che, all’art. 54 (Integrazione ai criteri per la mobilità volontaria dei dirigenti), recita:
1.“La mobilità volontaria dei dirigenti tra aziende ed enti del comparto è disciplinata dall’art. 30, del decreto legislativo 165/2001.
2. Al fine di rendere maggiormente trasparente l’istituto della mobilità volontaria, è stabilito quanto segue:
a) la mobilità avviene nel rispetto dell’area e disciplina di appartenenza del dirigente stesso in relazione al posto da coprire;
b) il bando indica procedure e criteri di valutazione;
c) la partecipazione è consentita a tutti i dirigenti in possesso dei requisiti di esperienza e competenza indicati nel bando;
d) la mobilità non comporta novazione del rapporto di lavoro;
e) il fascicolo personale segue il dirigente trasferito e nel conferimento degli incarichi di cui all’art. 18 (Tipologie d’Incarico) per i dirigenti con meno di cinque anni di attività l’azienda o ente tiene conto delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti aziende o enti;
f) fermo restando che l’attivazione della mobilità richiede il consenso dell’azienda o ente di appartenenza, la partecipazione al bando può avvenire anche senza il preventivo assenso della stessa;
g) la mobilità richiesta da un dirigente comporta, nel trasferimento, la perdita dell’incarico dirigenziale conferito dall’aziende o ente di provenienza e delle relative indennità correlate; l’azienda o ente di destinazione provvede all’affidamento al dirigente trasferito di uno degli incarichi tra quelli previsti dall’art. 18 (Tipologie di incarico), tenuto conto delle valutazioni riportate dal dirigente anche nelle precedenti aziende o enti; l’incarico di direzione di struttura complessa potrà essere conferito dalla nuova azienda o ente con le procedure dell’art. 20 (Affidamento e revoca degli incarichi di direzione di struttura complessa – Criteri e procedure).
3. È disapplicato l’art. 20 del C.N.L. dell’8 giugno 2000 I biennio economico dell’Area IV e III con riferimento alla sola dirigenza sanitaria e delle professioni sanitarie (Mobilità volontaria) fatte salve le disapplica- zioni di cui al suo comma 7”
Il richiamato art. 30 (Passaggio diretto di personale tra amministrazioni diverse), D.LGS. n. 165/2001, dispone che:
“1. Le amministrazioni possono ricoprire posti vacanti in organico mediante passaggio diretto di dipendenti di cui all’ articolo 2, comma 2, appartenenti a una qualifica corrispondente e in servizio presso altre amministrazioni, che facciano domanda di trasferimento, previo assenso dell’amministrazione di appartenenza. Le amministrazioni, fissando preventivamente i requisiti e le competenze professionali richieste, pubblicano sul proprio sito istituzionale, per un periodo pari almeno a trenta giorni, un bando in cui sono indicati i posti che intendono ricoprire attraverso passaggio diretto di personale di altre amministrazioni, con indicazione dei requisiti da possedere. In via sperimentale e fino all’introduzione di nuove procedure per la determinazione dei fabbisogni standard di personale delle amministrazioni pubbliche, per il trasferimento tra le sedi centrali di differenti ministeri, agenzie ed enti pubblici non economici nazionali non è richiesto l’assenso dell’amministrazione di appartenenza, la quale dispone il trasferimento entro due mesi dalla richiesta dell’amministrazione di destinazione, fatti salvi i termini per il preavviso e a condizione che l’amministrazione di destinazione abbia una percentuale di posti vacanti superiore all’amministrazione di appartenenza. Per agevolare le procedure di mobilità la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento della funzione pubblica istituisce un portale finalizzato all’incontro tra la domanda e l’offerta di mobilità.
1-bis. L’amministrazione di destinazione provvede alla riqualificazione dei dipendenti la cui domanda di trasferimento è accolta, eventualmente avvalendosi, ove sia necessario predisporre percorsi specifici o settoriali di formazione, della Scuola nazionale dell’amministrazione. All’attuazione del presente comma si provvede utilizzando le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.
1-ter. La dipendente vittima di violenza di genere inserita in specifici percorsi di protezione, debitamente certificati dai servizi sociali del comune di residenza, può presentare domanda di trasferimento ad altra amministrazione pubblica ubicata in un comune diverso da quello di residenza, previa comunicazione all’amministrazione di appartenenza. Entro quindici giorni dalla suddetta comunicazione l’amministrazione di appartenenza dispone il trasferimento presso l’amministrazione indicata dalla dipendente, ove vi siano posti vacanti corrispondenti alla sua qualifica professionale.
2. Nell’ambito dei rapporti di lavoro di cui all’articolo 2, comma 2, i dipendenti possono essere trasferiti all’interno della stessa amministrazione o, previo accordo tra le amministrazioni interessate, in altra amministrazione, in sedi collocate nel territorio dello stesso comune ovvero a distanza non superiore a cinquanta chilometri dalla sede cui sono adibiti. Ai fini del presente comma non si applica il terzo periodo del primo comma dell’articolo 2103 del codice civile. Con decreto del Ministro per la semplificazione e la pubblica amministrazione, previa consultazione con le confederazioni sindacali rappresentative e previa intesa, ove necessario, in sede di conferenza unificata di cui all’ articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, possono essere fissati criteri per realizzare i processi di cui al presente comma, anche con passaggi diretti di personale tra amministrazioni senza preventivo accordo, per garantire l’esercizio delle funzioni istituzionali da parte delle amministrazioni che presentano carenze di organico. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai dipendenti con figli di età inferiore a tre anni, che hanno diritto al congedo parentale, e ai soggetti di cui all’ articolo 33, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, con il consenso degli stessi alla prestazione della propria attività lavorativa in un’altra sede.
2.1. Nei casi di cui ai commi 1 e 2 per i quali sia necessario un trasferimento di risorse, si applica il comma 2.3.
2.2. I contratti collettivi nazionali possono integrare le procedure e i criteri generali per l’attuazione di quanto previsto dai commi 1 e 2. Sono nulli gli accordi, gli atti o le clausole dei contratti collettivi in contrasto con le disposizioni di cui ai commi 1 e 2.
OMISSIS
2-bis. Le amministrazioni, prima di procedere all’espletamento di procedure concorsuali, finalizzate alla copertura di posti vacanti in organico, devono attivare le procedure di mobilità di cui al comma 1, provvedendo, in via prioritaria, all’immissione in ruolo dei dipendenti, provenienti da altre amministrazioni, in posizione di comando o di fuori ruolo, appartenenti alla stessa area funzionale, che facciano domanda di trasferimento nei ruoli delle amministrazioni in cui prestano servizio. Il trasferimento è disposto, nei limiti dei posti vacanti, con inquadramento nell’area funzionale e posizione economica corrispondente a quella posseduta presso le amministrazioni di provenienza; il trasferimento può essere disposto anche se la vacanza sia presente in area diversa da quella di inquadramento assicurando la necessaria neutralità finanziaria.
2-ter. L’immissione in ruolo di cui al comma 2-bis, limitatamente alla Presidenza del Consiglio dei Ministri e al Ministero degli affari esteri, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti, avviene previa valutazione comparativa dei titoli di servizio e di studio, posseduti dai dipendenti comandati o fuori ruolo al momento della presentazione della domanda di trasferimento, nei limiti dei posti effettivamente disponibili.
2-quater. La Presidenza del Consiglio dei Ministri, per fronteggiare le situazioni di emergenza in atto, in ragione della specifica professionalità richiesta ai propri dipendenti può procedere alla riserva di posti da destinare al personale assunto con ordinanza per le esigenze della Protezione civile e del servizio civile, nell’ambito delle procedure concorsuali di cui all’ articolo 3, comma 59, della legge 24 dicembre 2003, n. 350 , e all’ articolo 1, comma 95, della legge 30 dicembre 2004, n. 311.
2-quinquies. Salvo diversa previsione, a seguito dell’iscrizione nel ruolo dell’amministrazione di destinazione, al dipendente trasferito per mobilità si applica esclusivamente il trattamento giuridico ed economico, compreso quello accessorio, previsto nei contratti collettivi vigenti nel comparto della stessa amministrazione.
2-sexies. Le pubbliche amministrazioni, per motivate esigenze organizzative, risultanti dai documenti di programmazione previsti all’articolo 6, possono utilizzare in assegnazione temporanea, con le modalità previste dai rispettivi ordinamenti, personale di altre amministrazioni per un periodo non superiore a tre anni, fermo restando quanto già previsto da norme speciali sulla materia, nonché il regime di spesa eventualmente previsto da tali norme e dal presente decreto”.