Una recente ordinanza del Tribunale di Bologna ha individuato gli estremi della discriminazione indiretta negli applicativi che riducono le opportunità dei ciclofattorini di accedere ai turni in base alla loro assenza dal servizio con preavviso troppo breve.
Nota a Trib. Bologna 31 dicembre 2020, R.G. n. 2949/19.
Gennaro Ilias Vigliotti
Penalizzare il rider che cancella il turno di lavoro a ridosso del suo svolgimento, ridimensionando le sue future possibilità di inserimento all’interno della programmazione di lavoro, costituisce una forma di discriminazione indiretta, come tale sanzionabile dal giudice ai sensi e per gli effetti del D.LGS. 9 luglio 2003, n. 216.
Così ha statuito l’ordinanza del Tribunale di Bologna 31 dicembre 2020, n. 2949/19, resa all’esito del giudizio instaurato da tre organizzazioni sindacali contro il metodo utilizzato da una nota piattaforma che fornisce servizi di food delivery sul territorio nazionale. Secondo i sindacati, questo meccanismo – fondato su di un algoritmo denominato Frank – consente a chi gestisce i ciclofattorini di penalizzare quelli che non rispettano la “preferenza” aziendale di comunicare l’astensione dal lavoro già accettata con un preavviso minimo di 24 ore. In particolare, i ricorrenti hanno sostenuto che la rinuncia ad un turno già prenotato in anticipo dal rider con un preavviso inferiore a quello previsto comporta l’applicazione, da parte dell’azienda convenuta, della sanzione consistente nel “blocco” dell’accesso agli orari di lavoro (c.d. “slot”) più convenienti e di maggiore attrattiva (perché in orari più comodi o con maggiori richieste).
Una simile conseguenza sarebbe applicata dall’azienda suddividendo i ciclofattorini in tre gruppi, ordinati in base al ranking di presenza al lavoro e rispetto del preavviso, e sottraendo punti di merito a tutti i riders “colpevoli” del mancato ossequio dei tempi di anticipo sulla cancellazione del turno, inclusi quelli che si sono trovati costretti a rinunciare al lavoro per malattia, infortunio, necessità di assistenza di un parente affetto da handicap o per la decisione di partecipare ad una manifestazione collettiva di protesta. Ciò integrerebbe, secondo le organizzazioni ricorrenti, una ipotesi di discriminazione indiretta, poiché attuata secondo una misura apparentemente neutra.
La società convenuta si costituiva chiedendo il rigetto del ricorso per cessazione della materia del contendere, essendo nel frattempo stato dismesso l’algoritmo Frank dai sistemi organizzativi dei riders. Inoltre, deduceva la carenza di legittimazione attiva dei sindacati ricorrenti e, nel merito, l’assenza di qualsivoglia penalizzazione in capo ai ciclofattorini assenti senza preavviso.
Il Tribunale di Bologna, accogliendo le doglianze delle organizzazioni dei lavoratori, ha affermato che l’iniziativa giudiziaria posta in essere dalle stesse deve ritenersi legittima poiché pienamente autorizzata dall’art. 5, co. 2, D.LGS. n. 216/2003, secondo il quale i soggetti collettivi sono autorizzati ad agire per i lavoratori e senza delega specifica «qualora non siano individuabili in modo diretto ed immediato le persone lese dalla discriminazione».
Con riferimento alla denunciata discriminatorietà del sistema che profila le assenze, penalizzando anche chi non dà preavviso per ragioni “protette” (come nel caso delle assenze per sciopero), il Giudice ha affermato che tale meccanismo «nel trattare allo stesso modo chi non partecipa alla sessione prenotata per futili motivi e chi non partecipa perché sta scioperando […] in concreto discrimina quest’ultimo, eventualmente emarginandolo dal gruppo prioritario e dunque riducendo significativamente le sue future occasioni di accesso al lavoro». Dinanzi ad una simile discriminazione (definita come indiretta, ai sensi dell’art. 2, D.LGS. n. 216/2003), la società committente avrebbe dovuto provare la finalità legittima e il carattere di appropriatezza e necessità dei mezzi impiegati per conseguirla, ma ciò, nel caso di specie, non sarebbe avvenuto perché, secondo il Tribunale, non sarebbe stata fornita da quest’ultima alcuna ragionevole motivazione in grado di legittimare una simile mancata differenziazione di trattamento.
Sul piano sanzionatorio, il Tribunale, non potendo applicare la misura della rimozione della causa della discriminazione, avendo la società proceduto nel mentre a cancellare il sistema di registrazione delle assenze per stilare il ranking dei riders meritevoli, ha condannato la convenuta a pubblicare a sue spese il provvedimento su di un giornale a tiratura nazionale ed ha liquidato in favore delle organizzazioni sindacali ricorrenti, oltre alle spese legali, una somma (pari ad euro 50.000) a titolo di risarcimento per il danno non patrimoniale consistente nel non aver potuto dispiegare in maniera piena ed effettiva il loro potere di rappresentanza, condizionato dalla pressione psicologia esercitata dal rischio di arretramento nelle statistiche del ciclofattorino che disdice con breve preavviso il turno per partecipare ad una astensione di protesta.