Il datore di lavoro è tenuto a gestire la procedura selettiva e ad individuare i dipendenti meritevoli della promozione seguendo le regole previste nel bando di concorso e comportandosi secondo buona fede e correttezza.

Nota a Cass. 14 dicembre 2020, n. 28414

Maria Novella Bettini e Gennaro Ilias Vigliotti

Nei concorsi aziendali interni, il datore di lavoro deve adempiere correttamente alle obbligazioni assunte nell’indizione del concorso.

È quanto ribadisce la Corte di Cassazione (14 dicembre 2020, n. 28414, conforme ad App. Caltanissetta n. 64/2017) relativamente al ricorso (rigettato) di una infermiera volto a conseguire pronuncia di illegittimità della procedura di selezione interna di conferimento dell’incarico di caposala e dell’atto finale di graduatoria, nonché il conseguente inquadramento nel livello contrattuale Ds. e la condanna della società al risarcimento del pregiudizio alla professionalità e del danno patrimoniale nella misura delle differenze retributive spettanti.

I giudici del merito erano pervenuti alla reiezione della domanda proposta dalla lavoratrice in ragione della inidoneità attitudinale della predetta, obiettivata dalla specifica attestazione resa dalla società di gestioni sanitarie per l’assegnazione del ruolo di caposala, che aveva articolato il percorso selettivo in due fasi: l’esame dei curricula e un colloquio attitudinale.

La Cassazione, uniformandosi a tale decisione, precisa che “il bando di concorso indetto, nell’ambito dei rapporti di lavoro regolati dal diritto privato, per l’assunzione, la promozione o il riconoscimento di determinati trattamenti o benefici a favore del personale all’esito di determinate procedure selettive, costituisce … un’offerta contrattuale al pubblico (ovvero ad una determinata cerchia di destinatari potenzialmente interessati)”. Per cui (ex art. 1336 c.c.) detta offerta costituisce una proposta contrattuale che vincola il datore di lavoro, impedendo che quest’ultimo, dopo l’avvio del procedimento, possa modificare il contenuto della selezione disegnata nel bando di concorso a detrimento dei soggetti cui l’offerta è rivolta.

Tale offerta si basa sulla individuazione del soggetto o dei soggetti (fra coloro che hanno manifestato, con l’iscrizione al concorso, la loro adesione) destinatari e beneficiari della proposta, da attuarsi per mezzo della stessa procedura concorsuale e secondo le regole per la medesima stabilite.

Ne consegue che, nell’attuazione del concorso, il datore di lavoro è tenuto a comportarsi con correttezza e secondo buona fede e ad adempiere ad ogni obbligazione contrattuale correlata alle norme di legge sui contratti ed agli impegni assunti con l’indizione del concorso (v., fra tante, Cass. n .9049/2006).

Sulla base di questi principi, la Corte di merito aveva accertato che, in ordine alla sussistenza del requisito della idoneità attitudinale all’esercizio del ruolo di coordinamento del personale infermieristico connesso alla posizione di caposala, la procedura concorsuale era stata rettamente espletata, pur non sortendo l’esito auspicato dalla lavoratrice per effetto della verifica in senso negativo.

Era stata infatti rimarcata (sulla base del parere espresso dalla società destinataria dell’incarico di selezione), la carenza di uno dei requisiti, quello attitudinale, contemplato nel bando che disciplinava la procedura selettiva e coessenziale al conferimento dell’incarico per il quale era stata predisposta la procedura.

Concorso aziendale per infermiere “caposala” (Cass. n. 28414/2020)
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