Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 dicembre 2020, n. 37632

Rapporto di lavoro, Assunzione straniero senza permesso di
soggiorno, Domanda di emersione dal lavoro irregolare di cittadini
extracomunitari

 

Ritenuto in fatto

 

1. Con sentenza in data 3/3/2020, la Corte di
appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, confermò la sentenza del
Tribunale di Sassari in data 2/4/2019 con la quale, in sede di giudizio
immediato a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, F.P. era stato
condannato alla pena, condizionalmente sospesa, di 20 giorni di reclusione in
quanto riconosciuto colpevole, con le attenuanti generiche, dei reati,
unificati dal vincolo della continuazione, di cui agli artt. 81, 483 cod.
pen. (in relazione agli artt.
76 e 46 del d.P.R. n.
445 del 2000 e 5, comma 15,
d.lgs. n. 109 del 2012) per avere dichiarato falsamente, all’Ufficio
Territoriale del Lavoro di Sassari, di avere conseguito un reddito imponibile
annuo per il 2012 di euro 20.000,00 (capo a), nonché del delitto di cui agli artt. 81 cod. pen. e 22, comma 12, d.lgs. n. 286 del
1998, perché, in qualità di datore di lavoro, occupava alle proprie
dipendenze il lavoratore straniero M.D., privo del permesso di soggiorno (capo
b); fatti accertati in Sassari in data 29/9/2012.

2. Avverso la sentenza di appello ha proposto
ricorso per cassazione lo stesso P. per mezzo del Difensore di fiducia, avv.
G.T., deducendo quattro distinti motivi di impugnazione, di seguito enunc
strettamente necessari per la motivazione ex art.
173 disp. att. cod. proc. pen.

2.1. Con il primo motivo, il ricorso lamenta, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. c), cod. proc.
pen., la inosservanza o erronea applicazione degli artt. 178, comma 1, lett. c), 179, comma 1 e 601
cod. proc. pen., per nullità della notifica all’imputato del decreto di
citazione per il giudizio di appello davanti alla Corte di appello di Cagliari,
Sezione distaccata di Sassari, all’udienza del 3/3/2020; decreto che sarebbe
stato notificato a un omonimo.

2.2. Con il secondo motivo, il ricorso censura, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al capo
a), non essendo possibile dedurre, come erroneamente ritenuto dal Giudice
dell’appello, che l’imputazione prendesse in considerazione il CUD 2012
relativo al 2011 e non, invece, il CUD 2013 per il 2012. Inoltre, per quanto
riguarda l’importo dell’imponibile dichiarato per il 2012, il teste R. avrebbe
determinato il reddito dalla quota parte di quello della società E.F. S.r.l.,
che sommato a quello risultante dal CUD 2013 per il 2012 e al CUD 2012 per il
2011, supererebbe il limite dei 20.000,00 Euro. Infine, si ribadisce il
carattere colposo dell’errore in cui P. sarebbe incorso; ciò che impedirebbe l’integrazione
del falso.

2.3. Con il terzo motivo, il ricorso si duole, ai
sensi dell’art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc.
pen., della contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in
relazione al delitto di cui all’art. 483 cod. pen.,
apparendo le condotte attribuite all’imputato essere state dedotte a partire da
presunzioni non chiare, non precise e non dotate di concordanza alcuna.

Il teste M.R., funzionario dell’Ufficio Territoriale
del Lavoro di Sassari, avrebbe confermato che la domanda de qua era stata
presentata telematicamente sul sito del Ministero dell’Interno, senza alcuna
sottoscrizione da parte di P., né agli atti vi sarebbe alcuna comunicazione,
domanda, ricevuta o altro firmata da P.; e il commercialista e consulente del
lavoro dell’imputato, Dott. E.R., avrebbe escluso categoricamente che P. abbia
mai presentato una domanda di emersione del lavoro irregolare.

R., inoltre, non avrebbe mai affermato che Dia
avesse mai lavorato alle dipendenze di P.

Ancora: P. avrebbe prodotto, all’udienza del
18/6/2018, il CUD 2013 per il 2012, attestante un ulteriore reddito, che
sommato all’altro, sarebbe superiore al limite dei 20.000,00 euro.

La sentenza impugnata sarebbe errata nella parte in
cui avrebbe ritenuto integrato l’elemento soggettivo della fattispecie, non
essendo punibile il falso determinato da mera negligenza o leggerezza e non
essendoci dimostrazione certa nemmeno della consapevolezza della presentazione
della dichiarazione.

2.4. Con il quarto motivo, il ricorso denuncia, ex art. 606, comma 1, lett. e), cod. proc. pen., la
contraddittorietà e manifesta illogicità della motivazione in relazione al
delitto di cui all’art. 22,
comma 15, d.lgs. n. 286 del 1998.

I Giudici di merito avrebbero ritenuto provato il
reato esclusivamente a partire dalla domanda di emersione del lavoro
irregolare, presentata telematicamente, priva di sottoscrizione né manuale né
digitale, sicché non si potrebbe attribuirne la paternità al soggetto indicato
come datore di lavoro.

 

Considerato in diritto

 

1. Il primo motivo di ricorso è fondato e, pertanto,
la sentenza impugnata deve essere annullata perché i reati sono estinti per
prescrizione.

2. Preliminarmente, deve osservarsi che il primo
motivo appare fondato.

Come correttamente dedotto dalla Difesa, il decreto
di citazione per il giudizio di appello davanti alla Corte di appello di
Cagliari, Sezione distaccata di Sassari, non è mai stato notificato
all’imputato.

La prima udienza del giudizio di appello era stata
fissata per il 15/1/2020. A quella data, tuttavia, il decreto di citazione non
era stato notificato tempestivamente all’imputato, sicché il Collegio aveva
disposto la rinnovazione della notifica per la nuova udienza del 3/3/2020.

Tuttavia, il relativo avviso non era stato
notificato a mani dell’imputato presso il domicilio dal medesimo eletto in
Sassari (SS), Via B., n. 36, quanto piuttosto a un omonimo di P., identificato
con Carta di Identità CA82428C5, rintracciato in data 8/2/2020 in Piazza S. n.
10.

In proposito, infatti, deve osservarsi, sotto un
primo profilo, che non vi è corrispondenza tra i relativi documenti, atteso che
il numero della carta di identità CA82428CS con la quale i Carabinieri
incaricati di procedere alla notifica del decreto di citazione per il giudizio
d’appello del 21/1/2020 identificarono l’omonimo dell’imputato è differente dal
numero della carta di identità dell’imputato indicato nel riepilogo della
domanda di emersione dal lavoro irregolare di cittadini extracomunitari n.
P-SS/L/N/2012/100360, individuato con il n. AT0765440 con scadenza 7/8/2022,
nonché con la fotocopia della carta di identità allegata alla istanza di ammissione
al patrocinio a spese dello Stato del 14/9/2017, anch’essa recante il n.
AT0765440 e con scadenza al 7/8/2022. Ma, soprattutto, la firma apposta sulla
relata di notifica presente sul retro del decreto di citazione appare
totalmente difforme dalla sottoscrizione presente nell’avviso di ricevimento
della raccomandata n. 786300482491 allegata al verbale di udienza del
15/1/2020, con la quale era stato tardivamente notificato all’imputato il
decreto di citazione per il giudizio di appello del 28/10/2019; difformità
riscontrabile anche rispetto alla sottoscrizione presente sulla procura
speciale rilasciata al Difensore in data 22/2/2017 e depositata nella
cancelleria GIP-GUP del Tribunale di Sassari in pari data, nonché rispetto alla
sottoscrizione sulla istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato
del 14/9/2017.

Ne consegue la nullità assoluta della notifica del
decreto, la quale deve considerarsi come omessa, non essendo mai stata compiuta
nei confronti del suo destinatario.

3. In considerazione della ritenuta nullità assoluta
del decreto di citazione dovrebbe farsi luogo all’annullamento con rinvio della
sentenza impugnata onde procedere alla nuova celebrazione del giudizio di
appello. Tuttavia, nelle more, i reati per cui si procede, commessi in data
29/12/2012, sono estinti per prescrizione, maturata, tenendo conto della
sospensione prevista dall’art.
83, d.l. n. 18 del 2020, in data 24/9/2020, sicché la sentenza impugnata
deve essere annullata, senza rinvio, per tale ragione.

4. La natura non particolarmente complessa della
questione e l’applicazione di principi giurisprudenziali consolidati consente
di redigere la motivazione della decisione in forma semplificata.

 

P.Q.M.

 

Annulla senza rinvio la sentenza impugnata, perché i
reati sono estinti per prescrizione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 29 dicembre 2020, n. 37632
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