Con la Risoluzione n. 57/E del 2020 l’Agenzia delle Entrate ha affrontato la questione della imponibilità degli sconti diretti riconosciuti ai dipendenti in virtù di convenzione commerciale tra il loro datore di lavoro ed un soggetto terzo, risolvendola nel senso di accordare, a talune condizioni, la non tassazione di quanto attribuito ai dipendenti.
Nota a Risoluzione AdE 25 settembre 2020, n. 57/E
Stefano Quaranta
Con la Risoluzione n. 57/E/2020 l’Agenzia delle Entrate ha fornito chiarimento in ordine a un quesito sottopostole in tema di imponibilità, quale reddito di lavoro dipendente, degli sconti sugli acquisti effettuati dai dipendenti di un’impresa su una piattaforma web di cui la società istante era prestatore di servizi e con cui aveva stipulato apposita convenzione per gli acquisti online.
Più precisamente, con il quesito rivolto all’Amministrazione Finanziaria, la società istante, che si occupava di prestazioni di servizi (consegna merci, ricezione ordini, logistica, ecc.) per una società europea di e-commerce specializzata nella vendita online, chiedeva se gli acquisti effettuati dai propri dipendenti sulla predetta piattaforma web, beneficiando di uno sconto speciale (40% di sconto dal listino, fino a un massimo di 1.080,00 euro annui), fossero, o meno, fiscalmente rilevanti (in tutto o in parte), essendo tali scontistiche frutto di una convenzione tra le due società coinvolte.
L’Agenzia ha risolto il caso pratico anzitutto richiamando il co. 3 dell’art. 51, T.U.I.R., e il co. 3 dell’art. 9, T.U.I.R.: il combinato disposto di tali norme vuole che i beni o servizi concessi in natura ai dipendenti siano valorizzati al valore normale, intendendo per tale il prezzo mediamente praticato per i beni e i servizi della stessa specie o similari, praticato in condizioni di libera concorrenza e al medesimo stadio di commercializzazione. Per la determinazione del valore normale si fa riferimento, in quanto possibile, ai listini o alle tariffe del soggetto che ha fornito i beni o i servizi e, in mancanza, alle mercuriali e ai listini delle camere di commercio e alle tariffe professionali, tenendo conto degli sconti d’uso. Richiamando le disposizioni predette e precedenti documenti di prassi (Circ. Agenzia Entrate n. 28/E/2016 e Risoluzione n. 26/E/2010), ritenuti compatibili con la fattispecie in esame, l’Agenzia è, dunque, approdata alla conclusione per la quale il beneficio economico riconosciuto ai dipendenti per gli acquisti sulla piattaforma web dell’e-commerce in convenzione non fosse, nel caso concreto, da considerare reddito imponibile. Secondo l’Amministrazione, infatti, se è, da un lato, vero che in base al principio di onnicomprensività, esistente in materia di redditi di lavoro dipendente, costituisce reddito di lavoro dipendente tutto ciò che il lavoratore riceve, anche da terzi, in relazione al rapporto di lavoro, finanche a seguito di un accordo tra datore di lavoro e soggetto terzo, è altresì vero, da un altro lato, che gli sconti d’uso (cui sono riconducibili gli sconti sulla piattaforma web in questione), rectius il prezzo dei beni acquistati online, applicando lo sconto previsto dalla convenzione stipulata dall’azienda, viene a coincidere con il “valore normale” del bene o servizio concesso al dipendente. In altri termini, acquistando i dipendenti i beni in questione al loro valore normale, non emergeva alcun reddito tassabile; esso sarebbe emerso se i beni fossero stati acquistati ad un valore inferiore a quello normale (e sarebbe stata reddito la differenza tra quanto pagato e il valore normale dei medesimi beni).