Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 10 dicembre 2020, n. 28222

Fallimento, Inclusione nello stato passivo- Domanda di
ammissione al passivo per ferie e permessi non goduti, Mancata contestazione
del fatto costitutivo del diritto, Inutilità di provare il fatto perché
incontroverso, Mancata contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione
probatoria, Formulazione del convincimento del giudice

 

Rilevato che

 

1. con decreto del 16.11.2016, emesso ai sensi dell’art. 99, comma 10, L.F., il
Tribunale di Napoli ha ammesso il ricorrente, C.B., al passivo del Fallimento
della s.r.l. L.V., in via privilegiata, per la somma ulteriore di € 100,00,
oltre interessi legali e rivalutazione monetaria, a titolo di differenze per
retribuzione del mese di ottobre 2014, esclusa per mero errore materiale; ha,
invece, respinto la domanda del lavoratore relativamente all’inclusione nello
stato passivo delle somme per ferie, permessi e premi non goduti, ritenute correttamente
escluse in sede di ammissione al passivo fallimentare in considerazione della
mancata prova che incombeva al lavoratore al riguardo;

2. del suddetto provvedimento domanda la cassazione
il B., affidando l’impugnazione ad unico motivo;

3. il Fallimento della L.V. s.r.l. è rimasto
intimato.

 

Considerato che

 

1. C.B. denunzia omesso esame di un fatto decisivo
per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, rappresentato
dalla omessa contestazione, da parte del Fallimento, del mancato godimento da
parte del lavoratore di 834,17 ore di ferie, nonché violazione dell’art. 2697 c.c., osservando che il Fallimento non
aveva contestato le circostanze dedotte dal ricorrente a fondamento della
domanda, sufficientemente specifica quanto all’indicazione delle ore di ferie
maturate e non godute;

1.1. assume che, rispetto al dato fattuale dedotto
dal lavoratore nel ricorso, il Fallimento non abbia mosso alcun rilievo e non
abbia preso alcuna specifica posizione ed evidenzia come lo stesso si sia
limitato a richiamare i principi espressi dalla Corte di legittimità in materia
di distribuzione dell’onere della prova del diritto alla indennità per ferie
non godute, ma non abbia contestato il fatto costitutivo del diritto stesso e
cioè lo svolgimento, da parte del ricorrente, di 834,17 ore di lavoro in
eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di effettivo lavoro annuale;

1.2. adduce che l’errore commesso dal Tribunale
consiste nel non avere rilevato tale mancata contestazione, certamente decisiva
ai fini dell’esito del giudizio, in quanto doveva applicarsi il principio in
forza del quale la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto lo
rende incontroverso e come tale non bisognoso di prova; assume che in tal modo
il Tribunale abbia altresì violato l’art. 2697 c.c.
ritenendo non assolti, da parte di esso ricorrente, gli oneri assertivi ed
asseverativi, fondando su ciò il rigetto della domanda;

2. il ricorso è infondato in quanto la motivazione
dà conto in modo conforme a diritto della decisione di rigetto della domanda di
ammissione al passivo per ferie e permessi non goduti, precisando che “la
lacuna probatoria non avrebbe potuto essere colmata neanche mediante la prova orale
richiesta, ciò in quanto i capitoli articolati da parte ricorrente sono del
tutto generici (perché indicano complessivamente il monte ore di ferie e
permessi non goduti per ciascun anno di riferimento)”;

2.1. a prescindere dall’erronea deduzione del vizio
di omesso esame (probabilmente doveva dedursi la violazione dell’art. 115 c.p.c.), il motivo è infondato, in quanto
la riportata affermazione del Tribunale equivale a quella che le circostanze
dedotte non erano idonee, per come descritte e specificate, a supportare anche
una decisione fondata sul principio di non contestazione, che presuppone,
secondo consolidato orientamento di questa Corte, la specificazione esaustiva
dei fatti rispetto ai quali potrebbe farsi valere la non contestazione della
controparte;

2.2. è stato, invero, affermato che “nel
processo del lavoro, le parti concorrono a delineare la materia controversa, di
talché la mancata contestazione del fatto costitutivo del diritto rende inutile
provare il fatto stesso perché lo rende incontroverso, mentre la mancata
contestazione dei fatti dedotti in esclusiva funzione probatoria opera
unicamente sulla formulazione del convincimento del giudice. Tuttavia, intanto
la mancata contestazione da parte del convenuto può avere le conseguenze ora
specificate, in quanto i dati fattuali, interessanti sotto diversi profili la
domanda attrice, siano tutti esplicitati in modo esaustivo in ricorso (o perché
fondativi del diritto fatto valere in giudizio o perché rivolti a introdurre
nel giudizio stesso circostanze di mera rilevanza istruttoria), non potendo, il
convenuto, contestare ciò che non è stato detto, anche perché il rito del
lavoro si caratterizza per una circolarità tra oneri di allegazione, oneri di
contestazione ed oneri di prova, donde l’impossibilità di contestare o
richiedere prova – oltre i termini preclusivi stabiliti dal codice di rito – su
fatti non allegati nonché su circostanze che, pur configurandosi come
presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato, non siano state
esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso introduttivo”, (cfr.
Cass. s.u. 17.6.2014 n. 11353, Cass. 4.10.2013 n.
22738, Cass. 9.2.2012 n. 1878);

2.3. nella specie, al di là dell’ammontare delle ore
di ferie e permessi non goduti per ciascun anno, correttamente è stato
evidenziato come non sia stato specificato quando ed in che misura il
lavoratore abbia prestato attività lavorativa in eccedenza rispetto al normale
durata del lavoro, vale a dire la quantità di lavoro prestata in più, che
integra il fatto costitutivo del diritto al compenso;

2.4. peraltro, nel vigore del novellato art. 115 c.p.c., a mente del quale la mancata
contestazione specifica di circostanze di fatto produce l’effetto della
“relevatio ab onere probandi”, spetta al giudice del merito
apprezzare, nell’ambito del giudizio di fatto al medesimo riservato,
l’esistenza ed il valore di una condotta di non contestazione dei fatti rilevanti,
allegati dalla controparte (cfr. Cass. 7.2.2019 n. 3680, Cass. 28.10.2019 n.
27490);

2.5. non può, pertanto, ritenersi configurata alcuna
inversione degli oneri probatori, rimanendo a carico del lavoratore che agisca
in giudizio per chiedere la corresponsione della indennità sostitutiva delle
ferie non godute, in ipotesi di non operatività del principio di non
contestazione, come nella specie, l’onere di provare l’avvenuta prestazione di
attività lavorativa nei giorni ad esse destinati, atteso che l’espletamento di
attività lavorativa in eccedenza rispetto alla normale durata del periodo di
effettivo lavoro annuale si pone come fatto costitutivo dell’indennità
suddetta, mentre incombe al datore di lavoro l’onere di fornire la prova del
relativo pagamento (Cfr. Cass. 27.4.2015 n. 8521,
Cass. 22.12.2009 n. 26985).

3. per quanto detto, il ricorso va respinto;

4. nulla va statuito sulle spese del presente
giudizio di legittimità, essendo il Fallimento rimasto intimato;

5. sussistono per il ricorrente le condizioni di cui
all’art. 13, comma 1 quater, d.P.R.
115 del 2002;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso. Nulla per le spese.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002 art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dell’art. 13, comma 1 bis, del citato
D.P.R., ove dovuto.

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