Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 23 dicembre 2020, n. 29452

Restituzione degli importi corrisposti a titolo di contributi
previdenziali, Fiscalizzazione degli oneri sociali, Rideterminazione dei
punti percentuali degli esoneri contributivi con riferimento alle regioni del
Sud, Alcuna menzione dei cosiddetti territori minori

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza del 4 dicembre 2017, la Corte
d’appello di Roma ha rigettato l’impugnazione proposta da H.A.S. s.p.a. avverso
la sentenza di primo grado che aveva rigettato (in sede di rinvio disposto
dalla Corte d’appello a seguito di una iniziale declaratoria di difetto di
giurisdizione del giudice ordinario in favore di quello tributario) la domanda
proposta dalla medesima società e volta ad ottenere la condanna dell’Inps alla
restituzione degli importi corrisposti a titolo di contributi per il periodo
luglio 1995- dicembre 1997, previo accertamento del proprio diritto a fruire
della fiscalizzazione degli oneri sociali, esclusi ad avviso dell’INPS dal disposto
del D.M. 22 giugno 1995 previsto dall’art. 45 I. n. 724 del 1994
che aveva riservato tale agevolazione alle sole Regioni del Sud Italia, senza
fare menzione dei cd. territori minori (tra i quali si collocava la Provincia
di Latina) in conformità con le decisioni della Commissione CEE 88/138 del 2
marzo 1988.

2. Ad avviso della Corte territoriale, ritenuta la
sufficiente specificità dell’impugnazione, dovevano ritenersi insussistenti i
vizi formali e sostanziali relativi al D.M. del 22
giugno 1995 denunciati dall’appellante in quanto, avuto riguardo al regime
dettato dall’art. 1 I. n. 151 del
1993, che aveva previsto la fiscalizzazione degli oneri sociali per le
aziende operanti nei territori del Sud di cui al d.P.R.
n. 218 del 1978 oltre che di alcuni territori, ivi compresa la provincia di
Latina, tale ultima estensione ricadeva nella definizione di aiuto di Stato
vietato dalla Decisione della Commissione europea del 1.3.1995, n. 95/455/CE,
tanto che l’art. 45 della I.
n. 724 del 1994 ed il relativo D.M. avevano operato una rideterminazione
delle misure di fiscalizzazione degli oneri sociali tale da conformarsi alla
Decisione.

3. Avverso tale sentenza, S.A. s.p.a. (già H.A.
s.p.a.) propone ricorso per cassazione basato su un motivo illustrato da
successiva memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.

Resiste l’INPS con controricorso.

 

Ragioni della decisione

 

4. Con l’unico motivo di ricorso, si denuncia la
violazione e falsa applicazione del combinato disposto degli artt. 1 d.P.R. n. 218 del 1978,
dell’art. 1 L. n. 151 del 1993,
dell’art. 18 d.l. n. 299 del
1994, dell’art. 17 I. n. 400
del 1988, dell’art. 45 I.
n. 724 del 1994, nonché del D.M. 22 giugno 1995
e ciò in ragione del fatto che il decreto ministeriale da ultimo citato deve
ritenersi illegittimo in quanto la legge n. 724 del
1994 gli aveva demandato esclusivamente di individuare condizioni, limiti e
modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali, ma
non eliminare il diritto alla fiscalizzazione già previsto dall’art. 18, comma 1, d.l. n. 299/1994.
Il decreto, inoltre, sarebbe illegittimo in quanto adottato senza il parere del
Consiglio di Stato necessario per la formazione dei regolamenti di
delegificazione ai sensi dell’art.
17, comma 2, I. n. 400 del 1988.

5. Il motivo è infondato. Invero, come questa Corte
ha già avuto modo di statuire (Cass. Sez. Lav. n. 14904 del 21.6.2010; Cass.
Sez. Lav. n. 15315 del 2016), la legge 23 dicembre
1994, n. 724 (recante misure di razionalizzazione della finanza pubblica)
all’art. 45, sulla
fiscalizzazione degli oneri sociali, ha previsto che con D.M. Tesoro, Bilancio
e della Programmazione Economica, adottato di concerto con il Ministro del
lavoro e della previdenza sociale, e tenendo conto degli indirizzi dell’Unione
europea, si provvede alla determinazione delle condizioni, dei limiti e delle
modalità degli interventi in materia di fiscalizzazione degli oneri sociali
regolati, da ultimo, dalle disposizioni di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art.
18, convertito, con modificazioni, dalla L. 19
luglio 1994, n. 451. In attuazione di tale normativa è intervenuto il
decreto interministeriale (D.M. 22 giugno 1995),
autorizzato dalla legge.

6. In materia di fiscalizzazione degli oneri
sociali, a seguito della decisione della Commissione CEE 88/318 del 2 marzo
1988 – che ha provveduto alla riduzione degli esoneri contributivi individuando
una netta distinzione tra le regioni del Sud e del Centro-Nord, con esclusione
dei cosiddetti territori minori – il legislatore italiano, con l’art. 45 della legge n. 724 del
1994 e con il successivo d.m. 22 giugno 1995,
ha provveduto alla rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri
contributivi con riferimento alle sole regioni del Sud, senza fare alcuna
menzione dei cosiddetti territori minori, che devono, pertanto, ritenersi
esclusi dai benefici in esame. Pertanto, a seguito dell’entrata in vigore del
citato decreto, deve ritenersi che con riferimento ai c.d. territori minori
(tra l. n. 724 del 1994, art.
45 a regolamentare la disciplina della fiscalizzazione degli oneri sociali:
il quale va, quindi, interpretato tenendo conto della decisione della
Commissione delle Comunità europee citata nelle premesse del decreto stesso,
che stabiliva il differenziale compatibile di fiscalizzazione degli oneri
sociali delle regioni Campania, Basilicata, Puglia, Calabria, Sicilia,
Sardegna, Molise e Abruzzo rispetto alle regioni del Centro-Nord, sicché deve
ritenersi escluso – in mancanza di un’espressa previsione – il beneficio per i
cd. territori minori non ricadenti nell’ambito delle regioni per i quali i
benefici sono stati, con limiti e condizioni, ancora ammessi.

7. Si ha pertanto che ai cd. territori minori, tra i
quali il complesso dei comuni della Provincia di Latina, non si applica,
successivamente al D.M. 22 giugno 1995, la
fiscalizzazione degli oneri sociali con l’aliquota fissata per il Sud (quale
trattamento di agevolazione contributiva rispetto all’aliquota fissata per il
Centro Nord).

La necessità di una previsione espressa del
beneficio contributivo, che nella specie manca nel citato D.M. 22 giugno 1995, deriva dal carattere
derogatorio ed eccezionale dello stesso. In tal senso Cass., sez. lav., 14
agosto 2004, n. 15916, ha affermato che il D.L. 11 luglio 1988, n. 258, art. 2,
comma 3, convertito, con modif. nella L. 5 agosto 1988, n. 337, in attuazione
della decisione della Commissione CEE/88/318 del 2 marzo 1988 – che aveva
rilevato che per talune delle province italiane, tra cui quella di Ascoli
Piceno, nelle quali erano previsti gli sgravi degli oneri sociali nella misura
indicata dal testo unico delle leggi sugli interventi nel Mezzogiorno approvato
con D.P.R. n. 218 del 1978, non erano più
sussistenti le condizioni per l’applicazione di detti benefici -,ha fissato la
data finale del 31 dicembre 1990 per la spettanza degli sgravi di cui si
tratta. Pertanto, per dette province il diritto ai benefici in questione non
può in alcun modo essere affermato per il periodo successivo al dicembre 1990.
(Cfr. anche Cass. sez. lav., 9 luglio 2004, n.
12787, secondo cui il D.L. 11 luglio 1988, n. 258, art. 2, comma 3,
convertito, con modificazioni, con L. 5 agosto 1988, n. 337, ha ristretto
territorialmente i benefici previsti dal D.P.R. 6 marzo 1978, n. 218,
artt. 59, 63, 69, 70, 101, 102 e 105, escludendo
definitivamente, dopo il 31 dicembre 1990, anche in particolare la provincia di
Latina).

8. Quindi, può ribadirsi che in materia di
fiscalizzazione degli oneri sociali, a seguito della decisione della
Commissione CEE 88/318 del 2 marzo 1988 – che ha provveduto alla riduzione
degli esoneri contributivi individuando una netta distinzione tra le regioni
del Sud e del Centro – Nord, con esclusione dei cosiddetti territori minori –
il legislatore italiano, con l’art.
45 della legge n. 724 del 1994 e con il successivo d.m. 22 giugno 1995, ha provveduto alla
rideterminazione dei punti percentuali degli esoneri contributivi con
riferimento alte sole regioni del Sud, senza fare alcuna menzione dei
cosiddetti territori minori, che devono, pertanto, ritenersi esclusi dai
benefici in esame.

9. Il ricorso, nonostante la diversa affermazione
contenuta nella memoria depositata ai sensi dell’art.
378 c.p.c., non pone questioni differenti rispetto a quelle già esaminate
con i precedenti sopra richiamati e va, quindi, rigettato. Le spese seguono la
soccombenza nella misura liquidata in dispositivo.

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del presente giudizio che liquida nella misura di Euro
18.000,00 per compensi, oltre ad Euro 200, per rimborsi, spese generali al 15%
ed accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto, per il ricorso, a norma dello
stesso art. 13, comma 1-bis,
ove dovuto.

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