Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29674

Rapporto di lavoro, Ex dipendente di ente locale,
Risarcimento per perdita della chance di progressione, Inquadramento nell’area
funzionale e nella posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso
l’amministrazione di provenienza

 

Ritenuto che

 

la Corte di Appello di Torino, per quanto qui
interessa, ha respinto il gravame proposto dall’Agenzia delle Dogane avverso la
sentenza del Tribunale di Biella nella parte in cui essa aveva riconosciuto il
diritto della lavoratrice in epigrafe, ex dipendente di ente locale transitata
nei ruoli dell’Agenzia a seguito di mobilità ex art. 30 del d.lgs. n. 165/2001,
ad essere inquadrata nella fascia retributiva F4, oltre al risarcimento per
perdita della chance di progressione alla fascia F5;

in particolare, la Corte territoriale ha – tra
l’altro- evidenziato che la procedura di mobilità realizza una cessione del
contratto e determina una modificazione solo soggettiva del rapporto di lavoro
sicché il dipendente deve essere inquadrato nell’area funzionale e nella
posizione economica corrispondenti a quelle possedute presso l’amministrazione
di provenienza; ha poi ritenuto che costituisse utile parametro, al fine della
conseguente confluenza, quello di cui all’art. 5 del D.P.C.M. 466/2000 e della
relativa tabella di equiparazione professionale, così concludendo per il
riconoscimento dell’inquadramento di cui sopra;

per la cassazione della sentenza ha proposto ricorso
l’Agenzia delle Dogane sulla base di un unico motivo, resistito da
controricorso della lavoratrice, la quale ha poi anche depositato memoria;

 

Considerato che

 

con l’unico motivo di ricorso si deduce, ex art. 360 co. 1 n. 3 c.p.c., violazione dell’articolo 30 d.lgs. 165 del
2001 e, per quanto occorrer possa, dell’art. 52, co. 1, d. Igs.
165/2001 e dell’art. 17 del
CCNL Agenzie Fiscali, per aver la Corte erroneamente ritenuto che il
dipendente trasferito per mobilità abbia diritto al mantenimento non solo
trattamento fondamentale, ma anche della progressione economica acquisita,
tanto più in assenza di tabelle di comparazione applicabili direttamente ed
indebitamente tratte, dai giudici di secondo grado, dal D.P.C.M. destinato a
regolare il caso speciale del trasferimento di personale e funzioni
amministrative dall’Agenzia del territorio agli Enti Locali; il motivo è
infondato;

questa Corte, pronunciando in fattispecie analoghe,
ha respinto i ricorsi proposti dall’Agenzia delle Dogane, ritenendo che
quest’ultima non potesse, in sede di inquadramento successivo al passaggio
diretto, fare applicazione dell’art.
17 del CCNL Comparto Agenzie Fiscali 2002/2005, riferibile, invece, al solo
accesso «dall’esterno» nell’area (tra le tante, Cass. nn. 4619 del 2018 e 7652
del 2019);

con le richiamate pronunce, alla cui motivazione si
rinvia ex art. 118 disp. att. cod. proc. civ.,
si è osservato, in sintesi, che l’espressione di carattere atecnico «passaggio
diretto», contenuta nell’art.
30 del d.lgs. n. 165 del 2001, non qualifica un particolare tipo
contrattuale civilistico, ma solamente, nel campo pubblicistico, uno strumento
attuativo del trasferimento del personale, da una Amministrazione ad un’altra,
trasferimento caratterizzato da una modificazione meramente soggettiva del
rapporto e condizionato da vincoli precisi concernenti la conservazione
dell’anzianità, della qualifica e del trattamento economico, che è inquadrabile
nella fattispecie della cessione di contratto disciplinata dagli artt. 1406 ss. c.c., visto che comporta il
trasferimento soggettivo del complesso unitario di diritti ed obblighi
derivanti dal contratto, lasciando immutati gli elementi oggettivi essenziali;

l’individuazione del trattamento giuridico ed
economico da applicare ai dipendenti trasferiti – si è ancora aggiunto – deve
essere effettuata, sulla base dell’inquadramento presso l’ente di provenienza, nell’ambito
della disciplina legale e contrattuale propria del comparto
dell’amministrazione cessionaria, ed a tal fine occorre tener conto anche delle
posizioni economiche differenziate, attraverso le quali si realizza, sia pure
all’interno dell’area, una progressione di carriera;

del resto, la richiamata disposizione muove anche
dalla concreta esigenza di evitare che l’istituto della mobilità tra enti
pubblici diversi possa dare luogo a processi di dequalificazione
“strisciante” del personale trasferito, atteso che, la stessa
attribuzione della posizione retributiva, lungi dall’esprimere soltanto un
valore economico, è direttamente funzionale alla progressione di carriera e
propedeutica ai successivi passaggi di Area;

non irrazionale è poi l’utilizzo, per il conseguente
giudizio di comparazione, del d.p.c.m. 446/2000 apparendo logico che esso,
riguardando la confluenza del personale dallo Stato agli enti locali, sia
parametro del tutto idoneo quale riferimento per il passaggio inverso;

infine, non viene qui in rilievo la diversa
questione affrontata da Cass. n. 30875/2017, perché l’Agenzia neppure prospetta
di avere avviato e concluso la procedura di mobilità rispetto ad una specifica
vacanza e ad un altrettanto specifico inquadramento di area, di profilo e di
livello economico; le spese del grado sono da regolare secondo soccombenza;

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al
pagamento in favore della controparte delle spese del giudizio di legittimità,
che liquida in euro 5.000,00 per compensi ed euro 200,00 per esborsi, oltre
spese generali in misura del 15 % ed accessori di legge, con distrazione ai
difensori antistatari.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 dicembre 2020, n. 29674
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: