Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2021, n. 442

Verbale ispettivo, Accertamento negativo dell’obbligo di
corrispondere le maggiori contribuzioni, Conclusione di contratti di lavoro a
tempo parziale, oltre il limite percentuale previsto dall’art. 78 CCNL Edilizia, Carenza
di interesse ad agire, Ricorso proposto oltre il termine ex art. 24, co. 5, D.Lgs. n. 46/1999,
dalla notifica dell’avviso di addebito, Natura meramente negoziale del
contenuto della disposizione del CCNL, Non sussiste

 

Fatti di causa

 

1. Il Tribunale di Pisa ha accolto, nei confronti
dell’Inail, la domanda che C.B., titolare di impresa edile, aveva proposto
anche nei confronti della Direzione territoriale del lavoro di Pisa e
dell’INPS, al fine di ottenere l’accertamento negativo dell’obbligo di
corrispondere le maggiori contribuzioni rivendicate a seguito di un unico
verbale ispettivo del 21 dicembre 2011 in conseguenza dell’accertata
conclusione di quattro contratti di lavoro a tempo parziale, con i quali era
stato superato il limite percentuale previsto dall’art. 78 CCNL del settore edilizia;
il Tribunale ha dichiarato inammissibile il ricorso proposto nei confronti
della Direzione territoriale del lavoro, per carenza di interesse ad agire, e,
nei confronti dell’INPS, in quanto proposto oltre il termine di cui all’art. 24 quinto comma d.lgs. n. 46
del 1999 dalla notifica di un avviso di addebito avvenuta successivamente
alla notifica del verbale ispettivo oggetto del ricorso.

2. La Corte d’appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c. ha dichiarato inammissibile
l’appello proposto dall’INAIL avverso tale sentenza condividendo l’assunto del
primo giudice in ordine alla questione della applicabilità dell’obbligo
contributivo previsto dall’art.
29 d.l. n. 244 del 1995 sulla retribuzione <<virtuale>>
prevista per i lavoratori a tempo pieno anche nei confronti dei dipendenti
assunti con contratto part time in violazione delle limitazioni percentuali.

3. La Corte territoriale ha precisato che la legge n. 341 del 1995 ha previsto per coloro che
svolgono attività edile una retribuzione minima imponibile nei confronti del
personale dipendente, rapportata ad un numero di ore settimanali non inferiore
al normale orario di lavoro settimanale stabilito dal c.c.n.l a livello
nazionale e dai contratti integrativi (art. 29 I. cit.). L’INPS e
l’Inail avevano ritenuto che i contratti part time stipulati in eccedenza
rispetto al limite del 3% sui contratti a tempo pieno previsto dal c.c.n.l,
fossero soggetti alla regola della retribuzione virtuale ma, ad avviso della
Corte territoriale, la tesi era però errata in quanto non teneva conto della
natura meramente negoziale del contenuto della citata disposizione del c.c.n.l,
di per sé inidonea ad integrare il tessuto normativo sul quale si fonda
l’obbligo contributivo pubblico senza che si potesse intendere conseguito,
dalla mera inosservanza della percentuale fissata, un effetto di conversione
del singolo contratto part time in uno a tempo pieno.

4. Avverso tale sentenza ricorre per cassazione
l’INAIL sulla base di un unico articolato motivo.

L’INPS e la Direzione Territoriale del lavoro di
Pisa hanno depositato procura in calce, C.B. è rimasto intimato.

Alla pubblica udienza dell’otto gennaio 2020, cui la
causa era stata rinviata per il rilievo nomofilattico della questione
controversa rilevato nel corso dell’adunanza camerale del 24 settembre 2019, è
stata disposta la rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione nei
confronti di C.B. che è rimasto intimato nonostante la notifica avvenuta in
adempimento dell’ordinanza di questa Corte di cassazione.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con l’unico motivo di ricorso l’INAIL deduce la
violazione dell’art. 29 d.l. n.
244 del 1995 conv. in I. n. 341 del 1995 e
dell’art. 97 del c.c.n.l delle
imprese artigiane stipulato in data 23 luglio 2008 e falsa applicazione
dell’art. 61 comma 3 dell’art. 8 e 9 d.lgs. n. 61 del 2000,
violazione dell’art. 1 d.l. n.
338 del 1989, per avere la Corte di merito ritenuto che la violazione del
limite massimo previsto dal contratto collettivo per il ricorso al parttime,
non riverberandosi in alcuna ipotesi di nullità dei relativi contratti, non
potesse far sì che i premi dovuti siano rapportati alla corrispondente
disciplina della retribuzione imponibile: ad avviso dell’Istituto ricorrente,
infatti, la causa petendi della propria pretesa risiederebbe esclusivamente
nella corretta interpretazione del combinato disposto dell’art. 29, d.l. n. 244/1995,
cit., e della norma contrattuale collettiva che fa divieto alle imprese di
assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale
dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, senza che all’uopo assuma
rilievo la validità o meno dei contratti part-time stipulati dall’azienda.

2. Il motivo è fondato in continuità con i
precedenti di questa Corte di cui alle sentenze n.
8794/2020; 16859/2020; 16860/2020 e
16861/2020.

Va premesso che, secondo la giurisprudenza di questa
Corte consolidatasi dopo Cass. S.U. n. 11199 del
2002, l’importo della retribuzione da assumere come base di calcolo dei
contributi previdenziali non può essere inferiore all’importo del c.d.
“minimale contributivo”, ossia all’importo di quella retribuzione che
ai lavoratori di un determinato settore dovrebbe essere corrisposta in
applicazione dei contratti collettivi stipulati dalle associazioni sindacali
più rappresentative su base nazionale.

3. Tale regola è espressione del principio di
autonomia del rapporto contributivo rispetto all’obbligazione retributiva, in
virtù del quale l’obbligo contributivo ben può essere parametrato ad un importo
superiore rispetto a quanto effettivamente corrisposto dal datore di lavoro, e
– com’è stato recentemente ribadito (cfr. Cass. n.
15120 del 2019) – la sua operatività concerne non soltanto l’ammontare
della retribuzione c.d. contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere
a parametro, che dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione
collettiva (o dal contratto individuale, se superiore): è infatti evidente che,
se ai lavoratori venissero retribuite meno ore di quelle previste dal normale
orario di lavoro e la contribuzione dovuta venisse modulata su tale minore
retribuzione, non vi potrebbe essere il rispetto del minimale contributivo nei
termini dianzi ricordati e ne verrebbe vulnerata la stessa idoneità del
prelievo a soddisfare le esigenze previdenziali e assistenziali per le quali è
stato istituito (v. in tal senso Corte cost. n. 342
del 1992).

4. E’ in questo quadro generale che va collocata la
disposizione di cui all’art.
29, d.l. n. 244/1995, cit., secondo il quale, per quanto qui rileva, i
datori di lavoro esercenti attività edile «sono tenuti ad assolvere la
contribuzione previdenziale ed assistenziale su di una retribuzione commisurata
ad un numero di ore settimanali non inferiore all’orario normale di lavoro
stabilito dai contratti collettivi nazionali stipulati dalle organizzazioni
sindacali più rappresentative su base nazionale e dai contratti integrativi
territoriali di attuazione, con esclusione delle assenze per malattia,
infortuni, scioperi, sospensione o riduzione dell’attività lavorativa con
intervento della cassa integrazione guadagni, di altri eventi indennizzati e
degli eventi per i quali il trattamento economico è assolto mediante
accantonamento presso le casse edili», nonché di altri «individuati con decreto
del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministro
del tesoro, sentite le organizzazioni sindacali predette».

5. Come è stato tempestivamente chiarito da Cass. n. 5233 del 2007, che ha precisato la portata
delle affermazioni precedentemente rese al riguardo da Cass. n. 1301 del 2006, la previsione dell’art. 29, cit., che incide
sulla misura della retribuzione-parametro a fini contributivi, non costituisce,
analogamente ai minimali previsti da altre disposizioni di legge (tra i quali
quello di cui all’art. 1, d.l.
n. 338/1989, conv. con I. n. 389/1989), una
vera e propria fonte di obbligazione retributiva autonoma, sia pure ai soli
fini previdenziali, ma incide esclusivamente sulla misura della retribuzione
che il lavoratore riceve (o comunque avrebbe diritto di ricevere) in dipendenza
del rapporto di lavoro, per verificarne, agli stessi fini, il rispetto del
minimale di retribuzione (e quindi di contribuzione) imponibile.

6. In altri termini, la retribuzione che il
lavoratore riceve o comunque ha diritto di ricevere in dipendenza del rapporto
di lavoro costituisce pur sempre il presupposto indefettibile per conformarne,
se necessario, la misura ai minimali, e l’effetto della disposizione
legislativa consiste precisamente nell’elevarla, se inferiore, fino al
raggiungimento del minimale contributivo, sia pure ai soli fini previdenziali.
Prova ne sia che il minimale contributivo di cui all’art. 29, d.l. n. 244/1995,
cit., non trova applicazione soltanto nelle ipotesi in cui non sia dovuta, in
dipendenza del rapporto di lavoro, né alcuna prestazione lavorativa, né alcuna
retribuzione corrispettivo, ossia nei casi di sospensione del sinallagma
funzionale del contratto di lavoro: e ciò sia che si versi nelle ipotesi
tipiche di cui all’art. 29,
cit. (e cioè di assenze per malattia, infortuni, scioperi, sospensione o
riduzione dell’attività lavorativa con intervento della cassa integrazione
guadagni, nonché per altri eventi indennizzati ed eventi per i quali il
trattamento economico è assolto mediante accantonamento presso le casse edili,
oltre quelle poi previste dal d.m. 16.12.1996),
sia che occorra qualcuna di quelle ulteriori e innominate ipotesi di sospensione
“necessitata” ascrivibili all’interpretazione estensiva che della
disposizione cit. ha dato questa Corte, al fine di evitare disparità di
trattamento tra imprese edili soggette o meno all’intervento della cassa
integrazione guadagni (così Cass. n. 5233 del 2007,
già cit., cui hanno dato continuità, tra le tante, Cass.
nn. 9805 del 2011 e 11337 del 2018),
purché le une o le altre siano state previamente comunicate agli enti
previdenziali, ai fini degli opportuni controlli.

7. Così ricostruita la fattispecie normativa, ne
deriva che è necessario scindere quoad effectum le due ipotesi che essa
implicitamente prevede: da un lato, l’ipotesi di sospensione dell’attività, in
relazione alla quale, se non vi è permanenza dell’obbligo della
retribuzione-corrispettivo, non vi è nemmeno obbligo di pagamento del minimale;
dall’altro, l’ipotesi di riduzione dell’attività, nella quale, sussistendo una
retribuzione, seppure parziale, esprime tutto il suo vigore la regola del
minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione (così, testualmente, Cass. n. 5233 del 2007, più volte cit.).

8. Ciò posto, reputa il Collegio che la vicenda in
esame, in cui si controverte della legittimità della pretesa dell’INAIL di
parametrare sulla retribuzione imponibile per l’orario normale contrattuale i
premi dovuti sulle retribuzioni corrisposte ai lavoratori assunti a part-time
in eccedenza rispetto al limite del 3% previsto dal contratto collettivo
applicabile, debba essere ricondotta alla seconda delle due ipotesi dianzi
esposte.

9. Nel sistema del minimale contributivo che si è
fin qui delineato, la funzione cui la cennata disposizione contrattuale
collettiva assolve non è, a ben vedere, quella di porre limiti all’autonomia
negoziale delle parti private, ma piuttosto quella di individuare il
complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di una data impresa,
commisurando (anche) quelle eccedenti il divieto di assumere a part-time oltre
il limite del 3% della forza- lavoro occupata al valore della retribuzione
dovuta per l’orario normale di lavoro: è infatti evidente che, facendo divieto
alle imprese di assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore
al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, il contratto
collettivo individua ad un tempo nella retribuzione dovuta per l’orario normale
di lavoro la misura del compenso spettante ai lavoratori assunti a part-time
oltre tale limite e dunque incrementa prò tanto il valore complessivo delle
retribuzioni imponibili ai fini del calcolo del minimale contributivo, che –
come s’è già detto – è calcolo che prescinde dalla circostanza che esse siano
effettivamente corrisposte ai lavoratori occupati.

10. Sotto questo profilo, risulta affatto
inconferente il richiamo operato nella sentenza impugnata alla giurisprudenza
di questa Corte in tema di part-time irregolare, secondo il quale solo in caso
di contratto di part-time nullo, ma che abbia avuto nondimeno esecuzione,
dovrebbe applicarsi il regime ordinario di contribuzione che prevede anche i
minimali giornalieri di retribuzione imponibile ai fini contributivi (così Cass. S.U. n. 12269 del 2004), giacché la
commisurazione dell’imponibile contributivo alla retribuzione normale non
deriva qui da (né necessita di) una fattispecie di nullità del contratto di
lavoro part-time stipulato inter partes, ma costituisce semplicemente la
conseguenza della previsione contrattuale collettiva circa il valore economico
complessivo delle retribuzioni imponibili dell’impresa edile, che – a termini
dell’art. 29, d.l. n. 244/1995
– può essere suscettibile di abbattimento solo nei casi di (legittima)
sospensione e non già in quelli di riduzione dell’attività lavorativa, in cui,
permanendo il sinallagma funzionale del rapporto e sussistendo una
retribuzione, sia pur parziale, la regola del minimale e della tassatività
delle ipotesi di esclusione riprende appieno il suo vigore.

11. Argomentare diversamente, invero, equivarrebbe
non soltanto a misconoscere la portata del principio di autonomia del rapporto
contributivo rispetto all’obbligazione retributiva (che, come si è dianzi
ricordato, concerne non soltanto l’ammontare della retribuzione c.d.
contributiva, ma altresì l’orario di lavoro da prendere a parametro, che
dev’essere l’orario di lavoro normale stabilito dalla contrattazione collettiva
o quello superiore previsto dal contratto individuale), ma soprattutto a
scambiare per un’ipotesi di sospensione del sinallagma funzionale del contratto
quella che, a tutti gli effetti, è soltanto un’ipotesi di riduzione
dell’attività lavorativa normalmente dovuta per contratto, la quale – giusta la
previsione dell’art. 29, d.l.
n. 244/1995, cit. – in tanto può modificare la misura delle obbligazioni
contributive dell’impresa in quanto sia contenuta nel limite previsto dalla
contrattazione collettiva.

12. Pertanto, non essendosi i giudici di merito
attenuti all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e
la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze in diversa
composizione che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze in diversa composizione cui
demanda anche la regolazione delle spese del giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 13 gennaio 2021, n. 442
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: