Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 25 gennaio 2021, n. 1510

Verbale ispettivo, Decadenza dalle agevolazioni contributive
relative ad una apprendista, Mancata partecipazione alla formazione esterna
all’azienda, Esclusiva scelta dell’apprendista, Sanzione per mancata
frequenza ai corsi esterni di apprendimento, Non sussiste, Condotta
inadempiente del datore di lavoro

 

Ritenuto che

 

1. Con sentenza numero 860/2014, la Corte d’appello
di Firenze ha accolto l’impugnazione proposta dall’Inps avverso la sentenza che
aveva accolto il ricorso di “G.M. & c. La piazza s.n.c” con il
quale la società aveva chiesto accertarsi che, al contrario da quanto
contestato con verbale ispettivo, non si era verificata la decadenza dalle
agevolazioni contributive relative ad una apprendista dipendente dalla società
che non aveva partecipato alla formazione esterna all’azienda;

2. a fondamento della sentenza, la Corte d’appello,
richiamando propri precedenti analoghi, ha affermato: a) che il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 53,
sulla cui scorta il giudice di primo grado aveva accolto la domanda, avendo
accertato che la mancata partecipazione ai corsi di formazione professionale
era dipesa da esclusiva scelta dell’apprendista, coesisteva con l’art. 16 l.n. 196/1997 non
comportandone l’implicita abrogazione; b) quest’ultima disposizione aveva ad
oggetto la sola mancata partecipazione dell’apprendista ai corsi di formazione
esterna, mentre l’art. 53 cit.
descriveva la più grave fattispecie della mancanza di formazione e cioè quella
della mera simulazione del rapporto di apprendistato; c) poteva in concreto
accadere che, come nei caso di specie, non fosse contestata la mancata
formazione dell’apprendista ma semplicemente la mancata frequenza ai corsi
esterni di apprendimento; d) né a diversa soluzione induceva il fatto che l’art. 53 cit., prevedesse un
meccanismo sanzionatorio per la sola ipotesi di mancata formazione dipendente
da esclusiva responsabilità del datore di lavoro; e) la decadenza dalle
agevolazioni contributive sarebbe comminata oggettivamente in base alla
previsione della L. n. 196 del
1997, art. 16, comma 2, la quale recita “ai contratti di apprendistato
conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore della presente
legge le relative agevolazioni contributive non trovano applicazione nel caso
di mancata partecipazione degli apprendisti alle iniziative di formazione
esterna l’azienda previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro
proposte formalmente all’azienda da parte dell’amministrazione pubblica
competente;

3. avverso tale sentenza ha proposto ricorso per
cassazione ” G.M. & c. La piazza s.n.c.” con due motivi di
censura, successivamente illustrati con memoria;

4. Inps ed Inail hanno resistito con controricorso;
Equitalia Centro è rimasta intimata;

5. il P.G. ha concluso per il rigetto del ricorso;

 

Considerato che

 

6. con il primo motivo viene dedotta la violazione e
falsa applicazione della L. n.
196 del 1997, art. 16, nonché dell’art. 53 d.lgs. n. 276 del 2003
(ai sensi dell’art. 360, primo comma n. 3, c.p.c.)
in relazione alla affermata decadenza dal diritto alle agevolazioni
contributive in seguito alla mancata partecipazione alla formazione cosiddetta
esterna, anche quando la mancata partecipazione non sia riconducibile alla
volontà datoriale bensì a quella del lavoratore, come nel caso di specie,
essendo erronea l’interpretazione data dalla Corte territoriale incentrata
sulla inesistente differenziazione tra formazione interna e formazione esterna;

7. col secondo motivo, il ricorso prospetta l’omesso
esame di un fatto decisivo per il giudizio che ha formato oggetto di
discussione tra le parti (in relazione all’art.
360, primo comma n. 5, c.p.c.), in quanto la sentenza sarebbe stata
motivata attraverso il rinvio a motivazione di altra sentenza della stessa
Corte fondata su presupposti del tutto diversi, posto che nella presente
fattispecie era stata la lavoratrice a sottrarsi per propria volontà
all’obbligo di formazione mentre nell’ipotesi richiamata era stato il datore di
lavoro a non attemperare all’invito rivolto dal Centro dell’impiego a far
svolgere al dipendente un corso di formazione cd. esterna;

8. i due motivi sono connessi e vanno trattati
congiuntamente in quanto anche la disamina del secondo motivo non può
prescindere dalla corretta interpretazione delle due disposizioni che si
ritengono violate:

i motivi sono da accogliere in continuità con quanto
già affermato su fattispecie analoga da Cassazione
n. 8564 del 2018, nei limiti che seguono;

9. va affermato, in primo luogo, che a seguito della
introduzione dell’art. 53 d.lgs.
n. 276 del 2003 non si è verificata una forma di abrogazione implicita
dell’art. 16 I. n. 196 del 1997;

10. il ricorrente propugna tale soluzione posto che
la decadenza dai benefici contributivi previsti per il contratto di
apprendistato potrebbe derivare solo dall’ipotesi (non riferibile al caso di
specie) in cui si sia verificato l’inadempimento del datore di lavoro nel
fornire la formazione dovuta, prevedendo l’art. 53, comma 3, cit. (abrogato
dal d.lgs. 14 settembre 2011, n. 167), nella
formulazione vigente ratione temporis, che: <<In attesa della riforma del
sistema degli incentivi alla occupazione, restano fermi gli attuali sistemi di
incentivazione economica la cui erogazione sarà tuttavia soggetta alla
effettiva verifica della formazione svolta secondo le modalità definite con
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, d’intesa con la
Conferenza Stato-regioni. In caso di inadempimento nella erogazione della
formazione di cui sia esclusivamente responsabile il datore di lavoro e che sia
tale da impedire la realizzazione delle finalità di cui agli articoli 48, comma 2, 49, comma 1, e
50, comma 1, il datore di lavoro è tenuto a versare la differenza tra la
contribuzione versata e quella dovuta con riferimento al livello di
inquadramento contrattuale superiore che sarebbe stato raggiunto dal lavoratore
al termine del periodo di apprendistato, maggiorata del 100 per cento. La
maggiorazione così stabilita esclude l’applicazione di qualsiasi altra sanzione
prevista in caso di omessa contribuzione>>;

11. è evidente che tale disposizione si riferisce
alla ipotesi in cui lo schema dell’apprendistato non si sia realizzato per la
mancata formazione dell’apprendista che sia totalmente da attribuire alla
condotta inadempiente del datore di lavoro;

12. tale presupposto non coincide con quello posto a
base della fattispecie di cui all’art. 16 della I. n. 197 del 1996 applicabile
ratione temporis (abrogato dal d.lgs. 14 settembre
2011, n. 167), laddove è previsto al comma 2, che <<Ai contratti di
apprendistato conclusi a decorrere da un anno dalla data di entrata in vigore
della presente legge, le relative agevolazioni contributive non trovano
applicazione nel caso di mancata partecipazione degli apprendisti alle
iniziative di formazione esterna all’azienda prevista dai contratti collettivi
nazionali di lavoro proposte formalmente all’impresa da parte
dell’amministrazione pubblica competente>>;

13. in questo caso la disposizione non presuppone
che non si sia realizzata, integralmente e per causa del datore di lavoro, la
finalità formativa, ma solo che il lavoratore apprendista non abbia partecipato
alle iniziative formative proposte dalla autorità competenti;

14. la differenza dell’ambito di operatività delle
due fattispecie, l’espressa previsione dell’art. 53, comma 4, cit. di voler
mantenere ferma la disciplina previdenziale e assistenziale prevista dalla legge 19 gennaio 1955, n. 25, e successive
modificazioni e integrazioni, dimostrano che in effetti la disposizione
contenuta nell’art. 16 cit.,
durante la vigenza dell’art. 53
cit., è rimasta pienamente in vigore, non essendosi verificata alcuna ipotesi
di sostanziale incompatibilità tra le due disposizioni che abbia determinato
l’abrogazione implicita della prima e non potendosi ritenere tale effetto
frutto di una complessiva riformulazione della disciplina previdenziale dell’apprendistato;

15. nel presente giudizio non si mette in dubbio,
quanto al fatto storico oggetto di contestazione, che si versi nell’ipotesi
regolata dalla L. n. 196 del
1997, art. 16, comma 2, ma, come questa Corte ha già affermato nella citata
sentenza n. 8564 del 2018, non può
condividersi l’interpretazione che di tale disposizione ha fornito la sentenza
impugnata;

16. in particolare, la logica rigorosamente oggettiva
ed unitaria dell’inottemperanza dell’obbligo formativo c.d. esterno, previsto
dalla norma citata, assunta dalla Corte di merito a fondamento della
interpretazione della normativa sulla decadenza del diritto alle agevolazioni
contributive, non appare coerente con l’impianto normativo, la ratio e la
coerenza argomentativa interna, potendo portare ad assurde conseguenze come nel
caso in cui si desse rilievo ad una mancata minima frequenza – non preclusiva
del raggiungimento dell’obiettivo formativo che costituisce l’elemento
essenziale che vale a caratterizzare il contratto di apprendistato – per
derivarne la decadenza dalle agevolazioni per l’intero rapporto; che per la
stessa L. n. 196 del 1997, può arrivare a
durare fino a quattro anni e fino a sei anni in caso di lavoratore portatore di
handicap;

17. in tal senso muove anche il fatto che la norma
non contempli espressamente la decadenza dalle agevolazioni contributive
accordate per l’intera durata del contratto di apprendistato, né preveda la
sanzione della conversione del rapporto di apprendistato in lavoro subordinato
ordinario, a fronte di una qualsiasi inosservanza dell’obbligo formativo;

18. allo scopo occorre quindi fare riferimento alle
regole di carattere generale applicate dalla giurisprudenza (cfr. Cass. sentenza n. 3344/2015 e n. 1324/2015) ai fini della conversione del
contratto di apprendistato o di formazione lavoro; onde la previsione della decadenza
dalle agevolazioni contributive stabilita dall’art. 16 cit., può ritenersi
realizzata, e per tutto il periodo di durata del contratto, solo nel caso in
cui, sulla base della concreta vicenda, l’inadempimento abbia un’obiettiva
rilevanza, concretizzandosi nella totale mancanza di formazione, teorica e
pratica, ovvero in una attività formativa carente o inadeguata rispetto agli
obiettivi indicati nel progetto di formazione e quindi trasfusi nel contratto;
ed in questa seconda ipotesi il giudice deve quindi valutare in base ai
principi la gravità dell’inadempimento, giungendo a dichiarare la decadenza
dalle agevolazioni in discorso in tutti i casi di inosservanza degli obblighi
di formazione di non scarsa importanza;

19. la sentenza deve essere quindi cassata e la
causa rinviata per un nuovo esame al giudice indicato in dispositivo il quale
si atterrà al principio sopra formulato al punto 18 e provvederà altresì alla
liquidazione delle spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’Appello di Firenze in diversa composizione, anche per le
spese del giudizio di legittimità.

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