Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2021, n. 1759
Contributi dovuti all’Inps Gestione commercianti,
Amministratore iscritto alla Gestione separata presso l’Inps, Attività sociale
distinta da quella di amministratore, Contemporanee iscrizioni presso le due
gestioni fondate su titoli diversi, Percezione di redditi di lavoro autonomo,
come amministratore della società, e di redditi di impresa, in qualità di socio
che partecipa al lavoro aziendale
Considerato in fatto
1. La Corte d’appello di Bologna ha confermato la
sentenza del Tribunale di Parma di accoglimento dell’opposizione proposta da
L.C. avverso la cartella avente ad oggetto il pagamento dei contributi dovuti
all’Inps – gestione commercio per l’attività svolta nell’ambito della società a
r.l. di cui era presidente del cda della società e amministratore e come tale
già iscritto alla gestione separata presso l’Inps.
La Corte, ritenuta ammissibile la doppia iscrizione,
ha affermato che ai fini dell’iscrizione l’attività doveva essere diversa e
distinta da quella di amministratore e che nella specie l’attività di
supervisione e di referente per i clienti e i fornitori o l’assunzione di un
dipendente, rientrava nelle normali incombenze dell’amministratore.
2. Avverso la sentenza ricorre l’Inps con un unico
articolato motivo.
Resiste L.C. che deposita anche memoria ex art 378 c.p.c..
Ritenuto in diritto
3. L’istituto denunzia violazione e falsa
applicazione dell’art. 1 commi
203 e 208 della legge 662/96, come interpretato dall’art. 12 comma 11 del D. L. 78/2010,
conv. dalla legge 122/2010, in relazione all’art. 2697 c. c., ai sensi dell’art. 360 n. 3 c.p.c., assumendo che le norme
richiamate della l. 662/96 avevano inteso
estendere l’obbligo di iscrizione a soggetti prima non contemplati, tra i quali
i soci di società a responsabilità limitata, esclusi in ragione della
limitazione della loro responsabilità, e che il requisito della personale
partecipazione al lavoro aziendale con abitualità e prevalenza previsto ai fini
dell’iscrizione alla gestione commercianti doveva estendersi a quelle
prestazioni di lavoro relative alle attività connesse, grazie alle quali il
servizio veniva reso.
In sostanza, non solo l’espletamento di un’attività
esecutiva era rilevante ai detti fini, ma anche quella organizzativa e
direttiva di natura intellettuale, idonea a rendere effettivo l’obbligo di
iscrizione alla gestione commercianti, indipendentemente dal giudizio di
prevalenza, che rileva in un ambito di gestioni speciali, nel cui interno possano
configurarsi fattispecie unitarie ma caratterizzate dalla compresenza di
elementi cd.”misti” e dalla unicità del reddito.
4. Il ricorso è infondato e va confermato quanto già
affermato da questa Corte in precedenti intercorsi tra le stesse parti e relativi
a periodi contributivi diversi (cfr Cass. n. 8297/2016).
5. Va osservato che il comma 208 dell’articolo 1 I. 662/96 non ha
introdotto alcun principio di alternatività tra l’iscrizione alla gestione commercianti
e l’iscrizione alla gestione separata di cui all’art. 2, comma 26, legge n. 335/95
e che, sotto il profilo logico-sistematico, le contemporanee iscrizioni presso
le due gestioni si fondano su titoli diversi: la percezione di redditi di
lavoro autonomo, come amministratore della società, e la percezione di redditi
di impresa, in qualità di socio che partecipa al lavoro aziendale, nel caso
della gestione commercianti, sì che non può ipotizzarsi una duplicazione di
contribuzione, che il legislatore ha inteso evitare con il comma 208 sopra
citato.
Le Sezioni Unite, con la sentenza
n. 3240 del 13/02/2010, avevano ritenuto che, nel concorso tra attività
operativa e posizione di amministratore al socio amministratore di s.r.l. si
applicasse l’obbligo di iscrizione in un’unica gestione, identificata in quella
relativa all’attività prevalente, la cui identificazione era onere dell’INPS
provare. La soluzione a suo tempo accolta dalla Corte si fondava su una esegesi
essenzialmente letterale dell’art.
1, comma 208, legge n. 662 del 1996.
E’, tuttavia, successivamente intervenuto il
legislatore che, con norma interpretativa, l’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78
del 2010, convertito nella legge n. 122 del
2010, ha espressamente escluso, per i rapporti di lavoro per i quali è
prevista l’iscrizione alla gestione separata, la regola dell’unicità
dell’iscrizione, che resta possibile (e presso la gestione dell’attività
prevalente) solo per le attività autonome esercitate in forma d’impresa dai
commercianti, dagli artigiani e dai coltivatori diretti.
Le Sezioni Unite sono di nuovo intervenute sulla
questione (di particolare importanza) relativa all’iscrizione assicurativa del
socio amministratore di società a responsabilità limitata dopo le S.U. n. 3240 del 2010 e la novella interpretativa
di cui all’art. 12, comma 11, del
d.l. n. 78 del 2010, convertito nella legge n.
122 del 2010.
Nel riesaminare la questione, con sentenza n. 17076 dell’8 agosto 2011, hanno
riconosciuto all’intervento del legislatore la natura di norma effettivamente
di interpretazione autentica ed hanno fornito alla questione una soluzione
giuridica difforme da quella fatta propria in precedenza, enunciando i seguenti
principi di diritto: ” In caso di esercizio di attività in forma d’impresa
ad opera di commercianti o artigiani ovvero di coltivatori diretti
contemporaneamente all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoriamente
prevista l’iscrizione alla gestione previdenziale separata di cui all’art. 2, comma 26, legge , non
opera l’unificazione della contribuzione sulla base del parametro dell’attività
prevalente, quale prevista dall’art.
1, comma 208, legge n. 662 del 1996″. “L’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78
del 2010, convertito, con modificazioni, nella legge
n. 122 del 2010 – che prevede che l’art. 1, comma 208, legge n. 662 del
1996, si interpreta nel senso che le attività autonome per le quali opera
il principio di assoggettamento all’assicurazione prevista per l’attività
prevalente, sono quelle esercitate in forma d’impresa dai commercianti, dagli
artigiani e dai coltivatori diretti, i quali vengono iscritti in una delle
corrispondenti gestioni dell’INPS, mentre restano esclusi dall’applicazione
dell’art. 1, comma 208, legge n.
662 del 1996, i rapporti di lavoro per i quali è obbligatoriamente prevista
l’iscrizione alla gestione previdenziale di cui all’art. 2, comma 26, della legge n. 335
del 1995 – costituisce norma dichiaratamente ed effettivamente di
interpretazione autentica, diretta a chiarire la portata della disposizione
interpretata e, pertanto, non è, in quanto tale, lesiva del principio del
giusto processo di cui all’art. 6
CEDU – quanto al mutamento delle “regole del gioco” nel corso del
processo – trattandosi di legittimo esercizio della funzione legislativa
garantita dall’art. 70 Cost.”.
La soluzione adottata è stata successivamente
confermata nell’orientamento recepito in numerose pronunce di questa Corte
secondo cui : “In caso di esercizio di attività in forma d’impresa ad
opera di commercianti, artigiani o coltivatori diretti, contemporaneo
all’esercizio di attività autonoma per la quale è obbligatoria l’iscrizione
alla gestione separata ex art. 2,
comma 26, della legge n. 335 del 1995, ai sensi dell’art. 1, comma 208, della legge n.
662 del 1996, autenticamente interpretato dall’art. 12, comma 11, del d.l. n. 78
del 2010, conv. in legge n. 122 del 2010,
non opera la “fictio iuris” dell’unificazione della contribuzione
sulla base del parametro dell’attività prevalente, ma vale il principio della
doppia iscrizione. Ne consegue che il socio di una società a responsabilità
limitata, che svolge per la società stessa attività di lavoro autonomo, quale
collaboratore coordinato e continuativo, è soggetto a doppia contribuzione,
presso la gestione separata per i compensi di lavoro autonomo e presso la
gestione commercianti per il reddito d’impresa”.
Tale soluzione ha trovato l’avallo anche della Corte
costituzionale che, con la sentenza n. 15 del 2012,
ha riconosciuto la legittimità costituzionale della norma di interpretazione
autentica in riferimento agli articoli 3, 24, comma primo, 102,
111 comma secondo, e 117,
comma primo Cost., in relazione all’art. 6 della Convenzione europea per la
salvaguardia dei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali.
Può quindi sintetizzarsi che la regola espressa
dalla norma risultante dalla disposizione interpretata (L. 23 dicembre 1996, n. 662, art. 1,
comma 208) e dalla disposizione di interpretazione autentica (D.L. 31 maggio 2010, n. 78, art. 12,
comma 11) è nel senso che l’esercizio di attività di lavoro autonomo, soggetto
a contribuzione nella Gestione separata, che si accompagni all’esercizio di
un’attività di impresa commerciale, artigiana o agricola, la quale di per sé
comporti l’obbligo dell’iscrizione alla relativa gestione assicurativa presso
l’INPS, non è regolato dal principio dell’attività prevalente”. Si tratta
di attività distinte e (sotto questo profilo) autonome, sicché parimenti
distinto ed autonomo resta l’obbligo assicurativo nella rispettiva gestione
assicurativa. Non opera il criterio (dell’art. 1, comma 208, cit.)
dell’unificazione della posizione previdenziale in un’unica gestione secondo
l’individuazione dell’attività “prevalente”.
6. Nella fattispecie in esame la Corte territoriale
ha rilevato che il facere che avrebbe giustificato una doppia iscrizione
avrebbe dovuto essere diverso e distinto da quello di amministratore, e che
nella specie lo svolgere attività di supervisione, fungere da referente per i
clienti e fornitori o l’avere assunto un dipendente rientravano tutte nelle
competenze dell’amministratore.
7. La sentenza impugnata ha, dunque, affermato lo
svolgimento da parte del Cozzi della sola attività di amministratore, senza
alcuna partecipazione diretta all’attività materiale ed esecutiva dell’azienda,
e tale decisione non è stato validamente infirmata dalla parte ricorrente e dal
mezzo d’impugnazione articolato. Né, di per sé, la qualifica di socio di una società
di capitali (con responsabilità limitata al capitale sottoscritto e con
partecipazione alla realizzazione dello scopo sociale esclusivamente tramite il
conferimento di tale capitale) può essere significativa dell’esercizio di
diretta attività commerciale nell’azienda.
Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato con
condanna dell’Inps a pagare le spese processuali.
Avuto riguardo all’esito del giudizio ed alla data
di proposizione del ricorso sussistono i presupposti di cui all’art. 13, comma 1 quater, dpr n.
115/2002.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna l’Inps a pagare le
spese di lite che liquida in Euro 3000,00 per compensi professionali oltre 15%
per spese generali ed accessori di legge nonché Euro 200,00 per esborsi.
Ai sensi dell’art. 13 , comma 1 quater del dpr n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello per il ricorso a norma del comma 1 bis,
dello stesso art. 13.