Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 20 gennaio 2021, n. 949
Decreto ingiuntivo emesso su richiesta della Cassa Edile,
Accantonamenti e contributi, Dichiarazioni sostitutive di atti notori,
Emolumenti corrisposti direttamente dal datore di lavoro, Cassa edile non
diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero sorgere del rapporto
di lavoro, Revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro
Rilevato che
con sentenza n. 7171 del 2014, la Corte d’Appello di
Roma ha rigettato l’impugnazione proposta dalla Cassa Edile di Mutualità ed
Assistenza di Roma e provincia ( in prosieguo Cassa) avverso la sentenza di
primo grado che, revocato il decreto ingiuntivo emesso su richiesta della
stessa Cassa Edile nei confronti di E.E. per il pagamento di Euro 3.904,71, a
titolo di accantonamenti e contributi per il periodo gennaio-settembre 2009,
aveva condannato la ditta al pagamento di Euro 1800,00, pari alla differenza
tra la somma richiesta e quanto pagato direttamente dal datore di lavoro ai
lavoratori;
la Corte territoriale, richiamando l’orientamento
espresso da Cass. n. 13300 del 2005 e da Cass. n. 7050 del 2011, ha ritenuto infondata
l’impugnazione giacché non era stato contestato il fatto che gli importi
richiesti dalla Cassa corrispondevano a quelli relativi alle voci retributive
dovute ai lavoratori e che i medesimi avevano, con dichiarazioni sostitutive di
atti notori, confermato che i detti emolumenti erano stati corrisposti
direttamente dal datore di lavoro, per cui doveva ritenersi revocata la delega
inizialmente rilasciata alla Cassa Edile ai sensi dell’art. 1269 c.c. e dell’art.
1271 c.c., comma 3; avverso tale sentenza la Cassa ha proposto ricorso per
cassazione sulla base di due motivi: 1) violazione e o falsa applicazione degli
artt. 1321, 1269,
1270, cod. civ. e degli artt. 18 e 36 del CCNL per le imprese edili
del 18 giugno 2008, in relazione all’art. 360 c.p.c.,
comma 1, n. 3, per avere erroneamente applicato le norme sulla revoca della
delegazione di pagamento invece legittimamente derogata dalle disposizioni del
CCNL citato; 2) violazione e falsa applicazione dell’art.
2697 cod. civ. e degli artt. 115, comma 1,
e 416 cod. proc. civ., in quanto la Corte
territoriale ha ritenuto provato il pagamento direttamente ai lavoratori delle
somme in questione, considerando tali circostanze come non contestate sin dal
primo grado, anche se il principio di non contestazione non può trovare
applicazione nell’ipotesi di specie, trattandosi di fatti avvenuti tra soggetti
terzi;
E. ha resistito con controricorso;
entrambe le parti hanno depositato memoria;
Considerato che
il primo motivo è infondato;
questa Corte (vd. da ultimo Cass. 10782 del 2020; Cass.
n. 10140 del 2014) ha avuto modo di affermare che:
– l’obbligo della Cassa Edile di pagare ai
lavoratori ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali non deriva
dal mero sorgere del rapporto di lavoro, ma sorge con il pagamento da parte del
datore di lavoro degli accantonamenti relativi;
– ciò dà origine al rapporto delegatorio (Cass. n. 6869 del 2012) ed a tale affermazione si
perviene muovendo dalla premessa che le Casse edili, organismi di origine
contrattuale e sindacale, a carattere paritetico (perché gestiti unitariamente
da rappresentanti dei sindacati dei lavoratori e da rappresentanti dei datori
di lavoro), sono investite del compito di assicurare ai lavoratori del settore
edile il pagamento di alcune voci retributive (ferie, festività, permessi,
gratifica natalizia, le somme relative all’anzianità professionale, c.d. Ape)
che, per l’elevata mobilità che caratterizza il settore, e per la conseguente
durata ridotta dei rapporti, risulterebbero di importo minimo, e dunque di
problematica erogazione; Cass. n. 10140 del 2014
ha pure osservato che ” L’iter legislativo che, dapprima, ha semplicemente
incoraggiato l’iscrizione delle imprese alle Casse Edili, è arrivato poi
secondo quanto disposto dal D.Lgs.
n. 276 del 2003, art. 86, comma 10, a sancire l’obbligatorietà della
regolarità contributiva nei confronti di detti enti che forniscono anche
prestazioni che, pur conservando natura in senso lato retributiva, hanno anche
una connotazione previdenziale ed assistenziale, ad esempio, integrando i
trattamenti di malattia ed infortunio, oppure sostenendo il reddito dei
lavoratori durante fasi di sospensione del rapporto dovute a crisi”;
tali prestazioni sono finanziate dai datori di lavoro,
che versano gli accantonamenti, per le prestazioni di natura retributiva,
nonché i contributi di competenza per il resto (con un limitato apporto anche
dei lavoratori); ne discende che le somme che il datore ha l’obbligo di versare
alla Cassa Edile quali accantonamenti destinati al pagamento delle somme dovute
per ferie, gratifiche natalizie e festività infrasettimanali, costituiscono
somme spettanti ai lavoratori a titolo retributivo;
poiché il meccanismo normativamente previsto per il
pagamento da parte del datore ed il conseguente diritto dei lavoratori integra
una delegazione (ex artt. 1269 c.c. e segg.:
Cass. 27 maggio 1998 n. 5257), questa Corte ha condivisibilmente ritenuto che
la Cassa stessa non diventa obbligata nei confronti del lavoratore con il mero
sorgere del rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, da parte del
datore, delle somme stesse (Cass. n. 14658/2003;
Cass. n. 16014/2006);
dunque, per la stessa natura retributiva delle somme
che il datore ha l’obbligo di versare alla Cassa Edile, e per il fatto che
l’obbligazione della Cassa Edile non sorge con la mera costituzione del
rapporto di lavoro, bensì solo con il pagamento, alla stessa, da parte del
datore, deve affermarsi che, se ben può il lavoratore agire nei confronti del
datore per il pagamento delle somme dovute per ferie festività e gratifiche
natalizie ed, egualmente, la Cassa ha l’obbligo di riscuotere le somme che il
datore è tenuto a versare, coerentemente con l’ormai pacificamente e
legislativamente riconosciuta funzione previdenziale delle Casse edili (v. in
tal senso le argomentazioni di Cass. nn. 25888 del
2008 e 6869 del 2012), resta da dire che
una revoca della delegazione di pagamento da parte del datore di lavoro può
logicamente ricollegarsi soltanto – come avvenuto nel caso di specie –
all’avvenuto pagamento ai lavoratori delle relative spettanze (vd. Cass. n. 608 del 2018);
da quanto sin qui esposto emerge la correttezza
della sentenza impugnata che ha ritenuto parzialmente insussistente il credito
fatto valere dalla Cassa edile con il decreto ingiuntivo opposto dovendosi dare
rilievo al solo pagamento diretto ai lavoratori per le posizioni dei quali si è
registrato l’inadempimento rispetto all’obbligo di accantonare le somme
destinate al pagamento di festività, ferie e gratifiche natalizie e senza
possibilità di estensione di tale effetto rispetto all’obbligo di versamento in
favore di altri lavoratori o a quello di versamento dei contributi finalizzati
a soddisfare gli scopi propri della Cassa; non induce a diversa conclusione la
critica al consolidato orientamento sopra ricordato, contenuto in ricorso, con
la quale si sostiene che l’art. 1270 c.c.,
comma 1, sarebbe inapplicabile in quanto derogato lecitamente dalla previsione
del c.c.n.l. per le imprese edili, all’art. 36, lett. b, laddove si
afferma che “con la iscrizione alla Cassa edile i datori di lavoro e gli
operai sono vincolati al rispetto del presente contratto collettivo nazionale
di lavoro”; in realtà il tenore testuale della disposizione contrattuale
appena citata, limitandosi a ribadire la vincolatività del contratto collettivo
tra le parti a seguito della iscrizione alla Cassa edile, non contiene alcuna
volontà – neanche implicita – di deroga rispetto alla normativa codicistica
relativa alle forme di revoca della delegazione di pagamento previste dall’art. 1270 c.c., comma 1, ne offre argomenti per
una ricostruzione sistematica differente da quella incentrata sull’istituto
della delegazione di pagamento che la giurisprudenza di questa Corte di
cassazione ha fatto propria in modo consolidato;
per la disciplina codicistica, dunque, la delega è
revocabile fino a quando il delegato non abbia eseguito il pagamento a favore
del delegatario (art. 1270, comma 1) e ciò è
quanto è avvenuto nella fattispecie in esame ove il debitore (datore di lavoro)
ha adempiuto direttamente agli obblighi retributivi oggetto della delega; tale
delega è titolata, in quanto inserita in un contesto applicativo discendente
dal c.c.n.l. per le imprese edili del 18 giugno
2008, e viene conferita a Cassa edile prima della corresponsione ai
lavoratori interessati delle medesime prestazioni retributive;
anche il secondo motivo è infondato giacché non si
confronta adeguatamente con la sentenza impugnata che non ha ritenuto provato
l’effettivo pagamento solo in quanto non contestato, ma anche attraverso le
dichiarazioni sostitutive di atto di
notorietà rilasciate dai dipendenti della ditta E. che avevano dichiarato di
aver percepito la tredicesima mensilità e le ferie direttamente dal datore di
lavoro;
per tali ragioni, il ricorso va rigettato;
le spese seguono la soccombenza nella misura
liquidata in dispositivo.
P.Q.M.
rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al
pagamento delle spese del giudizio di legittimità che liquida in Euro 1800,00
per compensi, oltre ad Euro 200,00 per esborsi; spese forfetarie nella misura
del 15% e spese accessorie di legge.
Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13,
comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte della ricorrente
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto
per il ricorso a norma dell’art. 13,
comma 1 bis, del citato D.P.R.