Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2021, n. 1767

Studio professionale, Restituzione contribuzione agevolata,
Lavoratrice assunta con contratto di inserimento, Prevalenza della attività
organizzativa su quella professionale, Riconoscimento della natura di impresa

 

Premesso che

 

1. La Corte di Appello di Cagliari sezione
distaccata di Sassari, con sentenza del 25.11.14, in riforma di sentenza del
tribunale di Sassari del 2013, ha annullato l’avviso di addebito con il quale
l’INPS aveva intimato allo studio professionale in epigrafe il pagamento di
oltre euro 4761, a titolo di restituzione contribuzione agevolata fruita dallo
studio in riferimento alla posizione di una lavoratrice assunta con contratto
di inserimento.

2. In particolare, la corte territoriale ha ritenuto
infondata la pretesa restitutoria dell’INPS (basata sul presupposto della non
fruibilità da parte degli studi professionali degli sgravi previsti per i
contratti di inserimento ai sensi dell’articolo 54 del decreto legislativo
n. 276 del 2003), ritenendo che gli studi professionali avessero diritto
agli sgravi in quanto imprese ai sensi della lettera a) del citato articolo.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS per due motivi;
lo Studio professionale è rimasto intimato.

 

Considerato che

 

4. Con il primo motivo si deduce – ai sensi dell’articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c. – violazione
dell’articolo 54 e seguenti del
decreto legislativo n. 276 del 2003, per avere la sentenza impugnata
trascurato che la detta disciplina, relativa ai contratti di inserimento – in
correlazione con la natura non formativa del contratto di inserimento- non ha
più previsto tra i beneficiari degli sgravi i datori iscritti negli Albi
professionali, già previsti dalla diversa disciplina relativa al contratto di
formazione e lavoro.

5. Con il secondo motivo di ricorso si deduce -ai
sensi dell’articolo 360, co. 1, n. 3 c.p.c. –
violazione dell’articolo 54
predetto in relazione all’articolo 2397 del codice
civile, per avere la sentenza impugnata trascurato che lo studio
professionale – che vi era onerato – non ha dimostrato la prevalenza della
attività organizzativa su quella professionale ai fini del riconoscimento della
natura di impresa.

6. I due motivi possono essere esaminati
congiuntamente: essi sono fondati.

7. Occorre premettere che la disciplina invocata al
fine della fruizione degli sgravi, a differenza di quella relativa al contratto
di formazione e lavoro (art 16
d.l. 299/94, conv. In I. 451/94), non
contempla più “i datori di lavoro iscritti agli albi professionali”.
L’art. 54 su richiamato reca
per converso una indicazione analitica dei soggetti che possono concludere i contratti
di inserimento e, non contemplando gli studi professionali, ha evidentemente
inteso escludere gli stessi dalla fruizione dei benefici previsti.

8. Né lo studio professionale associato può
ritenersi ricompreso tra le “associazioni professionali” previste
dalla normativa del contratto di inserimento, riferendosi la norma a categoria
generale di associazione che raggruppa tutti i soggetti esercenti date
professioni e non a singoli studi associati, ovvero a singoli professionisti
che esercitano insieme la professione.

9. Ciò posto, va rilevato che la normativa relativa
agli sgravi, in quanto derogatoria della generale sottoposizione alle
obbligazioni contributive, reca disposizioni di stretta interpretazione, che
non consentono l’estensione anche a soggetti che esercitino una professione
intellettuale.

10. In tal senso, si è già pronunciata questa Corte,
sia pure con riferimento a sgravi contributivi previsti da diverse discipline,
escludendosi da un lato che l’agevolazione sia riconoscibile agli esercenti una
libera professione (nella specie, la professione forense), essendo limitata ai
soli soggetti espressamente indicati dalla disciplina di riferimento (Cass. Sez. Lav. 9382 del 12.4.17; Cass. sez. lav. n. 16092 del 26.6.2013; Cass.
Sez. Lav. n. 8258 del 2010), ed escludendosi dall’altro lato l’applicabilità
della norma anche a coloro che, pur avvalendosi di una struttura autonomamente
organizzata, esercitino una professione intellettuale, atteso che l’espresso
riferimento alle “imprese” contenuto nelle norme che prevedono
l’agevolazione deve essere interpretato con stretto riferimento ai soli
soggetti esercenti professionalmente attività economica organizzata (Cass., Sez. L, Sentenza n. 16092 del 26/06/2013,
Rv. 626977 – 01, Sez. L, Sentenza n. 18710 del
06/08/2013, Rv. 628350 – 01; sez. lav. n. 8257
del 7.4.2010 e Cass. Sez. Lav. n. 8258 del 2010).

11. La sentenza impugnata deve dunque essere
cassata. Non essendo necessari altri accertamenti, la causa può essere decisa
nel merito con il rigetto della domanda introduttiva della lite.

12. Spese secondo soccombenza.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e,
decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della lite; condanna lo
Studio associato al pagamento delle spese di lite, che si liquidano – per
ciascun grado di giudizio – in € 2000,00 per compensi professionali ed € 200
per esborsi, oltre spese generali al 15% ed accessori di legge.

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