Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2021, n. 1769

Cartella esattoriale, Differenza tra il contratto di
formazione e lavoro e il contratto di lavoro a tempo indeterminato, Sgravi ex art. 2, co. 5, L. 448/1998,
Realizzazione di un incremento occupazionale

Premesso che

1. Con sentenza del 12.2.14, la Corte di Appello di
Napoli ha confermato la sentenza del tribunale della stessa sede, che aveva
dichiarato non dovute le somme portate da cartella esattoriale notificata
all’hotel E. dall’INPS, a titolo di recupero sgravi indebitamente fruiti.

2. In particolare, la corte territoriale -richiamata
la differenza tra il contratto di formazione e lavoro e il contratto di lavoro
a tempo indeterminato – ha ritenuto che gli sgravi previsti dall’articolo 2 co. 5 della legge 448 del
1998 per i “nuovi assunti … ad incremento delle unità effettivamente
occupate” si applichino anche in relazione ad assunti a tempo
indeterminato all’esito di trasformazione di precedente contratto di formazione
e lavoro, in quanto i lavoratori assunti con CFL vanno in ogni caso esclusi dal
computo base occupazionale.

3. Avverso tale sentenza ricorre l’INPS con unico
motivo, cui resiste con controricorso l’hotel E.. Le parti hanno presentato
memorie.

 

Considerato che

 

4. Con l’unico motivo di ricorso, il ricorrente
deduce – ai sensi dell’articolo 360, co. 1, n. 3
c.p.c.-  violazione dell’articolo 3 co. 6 della legge 448 del
1998 e dell’articolo 44
della legge 448 del 2001, per avere la sentenza impugnata riconosciuto gli
sgravi in una fattispecie nella quale, essendovi stata conversione di contratto
a tempo determinato in lavoro a tempo indeterminato, non vi era stato
incremento di occupazione.

5. Il motivo è fondato.

6. Questa Corte -pur con riferimento a sgravio
contributivo previsto da altra disciplina- ha già affermato (Cass. Sez. Lav., sentenza n. 15960 del 27.6.2017;
Sez. L. Sentenza n. 16378 del 26/09/2012, Rv.
624211 – 01; Sez. L – , Sentenza n. 20867 del
21/08/2018, Rv. 650133 – 02) il principio secondo cui presupposto per
l’applicabilità degli sgravi contributivi è normalmente la realizzazione di un
incremento occupazionale mediante nuove assunzioni di personale che già risulti
iscritto nelle liste di collocamento o di mobilità o fruitore della cassa
integrazione guadagni, sicché il beneficio non compete nel caso di
trasformazione di un contratto di formazione lavoro ovvero a tempo parziale in
contratto di lavoro a tempo indeterminato e, rispettivamente, pieno,
trattandosi di una mera modificazione della durata o della quantità temporale
della prestazione  lavorativa già in
essere e non di nuova assunzione avente le finalità ed i caratteri indicati
dalla disposizione, che è volta ad incentivare l’assunzione di soggetti che non
abbiano (o abbiano Perduto) l’occupazione. In tal senso, il calcolo in unità
lavorative annue (c.d. ULA) può rilevare ai fini del computo della forza lavoro
in essere al fine di valutare se sussista, a seguito della nuova assunzione, un
effettivo incremento dell’occupazione, ma non anche al fine di considerare
quale “nuovo assunto ad incremento delle unità occupate” colui il cui
rapporto a tempo determinato sia stato trasformato in rapporto a tempo indeterminato,
non essendo consentita alcuna interpretazione analogica delle disposizioni
sugli sgravi contributivi, in ragione della natura eccezionale delle relative
disposizioni.

7. Il Collegio ritiene dunque di ribadire il
principio secondo il quale la conversione di un contratto a tempo determinato
in rapporto di lavoro a tempo indeterminato non dà luogo ad incremento di
occupazione rilevante ai fini degli sgravi, e di far applicazione di detto
principio anche con riferimento al caso in cui il contratto di formazione e
lavoro si trasformi in contratto di lavoro a tempo indeterminato, in quanto
detta trasformazione non determina la creazione di nuove opportunità di lavoro,
bensì una stabilizzazione di posti già esistenti.

8. Diverso discorso va fatto peraltro per il caso in
cui tra la scadenza del CFL e la stipula di nuovo contratto di lavoro a tempo
indeterminato vi sia stata una cesura temporale rilevante, accompagnata da
iscrizione nelle liste del collocamento del lavoratore già parte di CFL ormai
scaduto, in quanto -ove tali condizioni siano dimostrate ritualmente in
giudizio- potrebbero verificarsi le condizioni dell’incremento occupazionale
voluto dalla disciplina, come sostenuto dal controricorrente.

9. La sentenza impugnata, basata come detto su
principio erroneo, va cassata. La causa va peraltro rinviata alla medesima
corte d’appello in diversa composizione, al fine di verificare -nei limiti
consentiti dalle norme processuali- la fondatezza dei rilievi del datore di
lavoro in ordine alla ricorrenza degli elementi indicati nel paragrafo che
precede.

 

P.Q.M.

 

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata,
con rinvio al medesimo tribunale in diversa composizione anche per le spese del
giudizio di legittimità.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 27 gennaio 2021, n. 1769
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