Nel caso di mancata applicazione del ccnl dell’organizzazione più rappresentativa per individuare la retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi previdenziali è onere dell’Inps dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo.
Nota a Trib. Catania 16 dicembre 2020
Fabio Iacobone e Pamela Coti
Ai fini dell’applicazione dell’art. 1, co. 1, D.L. 9 ottobre 1989, n. 338 (conv. in L. n. 389/1989), “spetta all’Inps dimostrare la maggiore rappresentatività su base nazionale delle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo, sulle cui retribuzioni l’Ente (datoriale) pretende di commisurare i contributi previdenziali, non essendo la maggiore rappresentatività delle organizzazioni sindacali o datoriali un fatto notorio ex art. 115 c.p.c., e trattandosi, tra l’altro, di un dato che può anche variare nel corso del tempo “.
Questo, il principio stabilito dal Tribunale di Catania (16 dicembre 2020; v. anche Tribunale Pavia, n.80/2019) in relazione al ricorso di una società che, secondo l’INPS, non aveva applicato il ccnl dell’organizzazione più rappresentativa. Con ciò violando l’art. 1, co. 1, D.L. n. 338/1989, nella parte in cui prescrive che “La retribuzione da assumere come base per il calcolo dei contributi di previdenza e di assistenza sociale non può essere inferiore all’importo delle retribuzioni stabilito da leggi, regolamenti, contratti collettivi, stipulati dalle organizzazioni sindacali più rappresentative su base nazionale, ovvero da accordi collettivi o contratti individuali, qualora ne derivi una retribuzione di importo superiore a quello previsto dal contratto collettivo”.
Nello specifico, veniva contestato alla controparte di non aver erogato, denunciato né assoggettato a contribuzione le retribuzioni previste dal ccnl di categoria vigente (Cooperative Sociali) (in violazione dell’art. 1, co. 1, D.L. n. 338/1989) e, conseguentemente (visto l’art. 10, L. n. 30/2003, in applicazione dell’art. 1, co. 1175, L. n. 296/2006 e del D.M. 29.10.2007, nonché della Circ. INPS n. 51/2008), si adduceva la caducazione dei benefici contributivi, per i lavoratori assunti con le agevolazioni di cui all’art. 8, co. 9, L. n. 407/1990 ed il loro recupero.
Il Tribunale, rilevata la genericità del verbale di accertamento impugnato, afferma che le contestazioni mosse dall’INPS con il suddetto verbale appaiono prive di allegazioni e prove, “di talché deve ritenersi privo di presupposto anche la caducazione dei benefici contributivi, per i lavoratori assunti con le agevolazioni di cui all’art. 8, co. 9, Legge n. 407/1990”.