Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 28 gennaio 2021, n. 1928

Ratei di mutuo non pagati con cessione del quinto dello
stipendio, Accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate,
Traslazione a carico della Finanziaria della domanda del ricorrente

 

Rilevato

 

– che, con sentenza del 17 maggio 2016, la Corte
d’Appello di Milano confermava la decisione resa dal Tribunale di Milano e
rigettava la domanda proposta da M.T.C. nei confronti della G.G. S.p.A. e A.
S.p.A. (già N.F. S.p.A., già Intesa S.P.P.F. S.p.A.) avente ad oggetto
l’accertamento dell’illegittimità delle trattenute operate dalla G.G. S.p.A.
sua datrice di lavoro sulla retribuzione del mese di novembre 2011, sul TFR e
sulle altre competenze di fine rapporto;

– che la decisione della Corte territoriale discende
dall’aver questa ritenuto infondata l’eccezione di inammissibilità dell’appello
ai sensi dell’art. 342 c.c. sollevata dalla
G.G. S.p.A., inammissibili le istanze istruttorie avanzate solo in sede di
gravame, infondata nel merito la domanda in quanto legittimamente la Società
datrice ha provveduto a versare alla finanziaria con la quale la dipendente
aveva stipulato un contratto di mutuo, risultando la dipendente stessa alla
data di cessazione del rapporto debitrice dei ratei di mutuo non pagati con
cessione del quinto dello stipendio proveniente dal primo datore la F.A. e
Figli S.p.A. e non potendo essere opposta alla Società nuova datrice di lavoro,
nei confronti della quale il contratto di mutuo prevedeva la cessione del
credito, la mancata attivazione della polizza assicurativa rischio vita e
rischio impiego da parte della finanziaria A. S.p.A. già N. S.p.A) nei cui
confronti, peraltro (non era stata avanzata alcuna domanda, né il mancato adempimento
da parte della Società prima datrice di lavoro dell’accordo transattivo
concluso con la C. che prevedeva l’impegno della predetta Società a farsi
carico del pagamento del quinto dello stipendio in luogo della dipendente;

– che per la cassazione di tale decisione ricorre la
C., affidando l’impugnazione a cinque motivi, cui resiste, con controricorso,
la sola A. S.p.A.;

 

Considerato che

 

– che con il primo motivo, la ricorrente, nel
denunciare la violazione e falsa applicazione degli artt.
101, 106 e 112
c.p.c., imputa alla Corte territoriale di non aver accolto l’istanza di
integrazione del contraddittorio da parte della G.G. S.p.A. nei confronti della
N.F. S.p.A. ora A. S.p.A. e consentito l’estensione della domanda nei confronti
della stessa; che, con il secondo motivo, denunziando il vizio di omesso esame
di un fatto decisivo per il giudizio, per aver la Corte territoriale mancato di
considerare ai fini del decidere l’inadempimento della Società finanziaria dato
dalla mancata attivazione della polizza assicurativa rischio impiego;

– che col terzo motivo si deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt. 1175 e 1375 c.c. per non aver la Corte valutato il
comportamento della Società datrice sotto il profilo dell’osservanza degli
obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto;

– che, con il quarto motivo, rubricato con
riferimento alla violazione e falsa applicazione dell’art. 1218 c.c., la ricorrente lamenta a carico
della Corte territoriale la mancata rilevazione dell’inadempimento del
contratto di mutuo da parte della Società finanziaria in danno della ricorrente
in cui si concreterebbe la pur rilevata mancata attivazione della polizza
assicurativa; la violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363 e
1366 c.c. è nel quinto motivo dedotta con
riguardo all’aver la Corte territoriale omesso di valutare la mancata
attivazione della polizza assicurativa da parte della Società finanziaria nel
quadro di un’interpretazione del contratto di mutuo intesa a valorizzare gli
obblighi di correttezza e buona fede nell’esecuzione del contratto;

– che, nel procedere all’esame della formulata
impugnazione, si deve rilevare come tutti gli articolati motivi siano volti a
censurare la scelta processuale della Corte territoriale intesa a non
pronunziarsi sulla posizione della Società finanziaria per non essere la stessa
fatta oggetto di pretesa alcuna da parte della C., originaria ricorrente, e
stante la non necessità di procedere all’integrazione del contraddittorio, pur
a fronte della domanda in tal senso rivolta dalla G.G. S.p.A., che avrebbe
determinato la traslazione a carico della Finanziaria stessa della domanda
della ricorrente, decisione correttamente assunta in ragione della non
opponibilità alla G.G. dell’inadempimento della Finanziaria dato dalla mancata
attivazione della polizza assicurativa, sicché la G.G. S.p.A. che bene aveva
operato in base agli obblighi che le incombevano quale secondo cessionario del
debito, così legittimamente trattenendo alla C. gli importi versati, non aveva
ragione alcuna di invocare a garanzia la Finanziaria e trasferire in capo alla
medesima la domanda della ricorrente, essendo per la G.G. S.p.A. le vicende del
rapporto contrattuale tra la C. e la Finanziaria, res inter alios acta;

– che, pertanto, non avendo la ricorrente sollevato
rilievi in ordine a quanto evidenziato nell’impugnata sentenza in ordine alla
mancata formulazione di alcuna domanda da parte della C. nei confronti della
finanziaria A. S.p.A. e dovendosi ritenere corretta la decisione in ordine al
rigetto della domanda di integrazione del contraddittorio, tutti i sollevati
motivi devono ritenersi inammissibili in quanto la Corte territoriale
correttamente ha ritenuto di non avere titolo a pronunziare sulla posizione
della Finanziaria;

– che il ricorso va, dunque, dichiarato
inammissibile;

– che le spese seguono la soccombenza e sono
liquidate come da dispositivo in favore della sola A. spa, posto che la G.G.
spa è rimasto intimato;

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna parte
ricorrente al pagamento in favore della controricorrente delle spese del
presente giudizio di legittimità che liquida in euro 200,00 per esborsi ed euro
2.000,00 per compensi, oltre spese generali al 15% ed altri accessori di legge.

– Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater del d.P.R. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
bis dello stesso art. 13, se
dovuto.

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