Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 gennaio 2021, n. 1515

Lavoro, Trasferimento del ramo d’azienda, Inefficazia,
Accertamento, Inesistenza dei presupposti necessari per l’applicabilità dell’art. 2112 c.c.

 

Fatti di causa

 

1. Con sentenza pubblicata in data 1° agosto 2016,
la Corte di Appello di Torino – per quanto qui interessa – in accoglimento
dell’appello proposto da T.I. Spa rigettò le domande proposte da C.G.M., S.F. e
P.M., volte a far accertare “l’inefficacia” nei loro confronti del
trasferimento del ramo d’azienda “Manutenzioni e Servizi Ambientali”,
intervenuto tra M.P. F. Spa (poi MPSS s.p.a.) e T., “per l’inesistenza dei
presupposti necessari per l’applicabilità dell’art.
2112 c.c.”.

2. Secondo la Corte territoriale – in sintesi –
“il totale silenzio serbato da G.M., F., … e M. nel periodo compreso tra
il febbraio 2007 ed il giugno 2012, accompagnato dalla continuità della
prestazione lavorativa a favore della MP F. valga a far ritenere superate le
originarie obiezioni e contestazioni e tacitamente accettati la cessione del
complesso aziendale a MP F. ed il passaggio alle dipendenze di tale datore di
lavoro, con risoluzione (per mutuo consenso tacito) del rapporto di lavoro con
T.”.

3. Con ordinanza n. 12632 del 2018, la Sesta Sezione
civile di questa Corte ha dichiarato inammissibile il ricorso per cassazione
proposto dai soccombenti.

Dopo aver “rilevato in fatto” che,
“con sentenza depositata il 1°.8.2016, la Corte d’appello di Torino ha
confermato la sentenza di primo grado”, il Collegio decidente ha esaminato
in diritto il primo motivo di ricorso, con cui veniva denunciata la
“violazione e falsa applicazione degli artt.
1362, 1406 e 2112
c.c. per avere la Corte di merito ritenuto che il silenzio da loro serbato
nel periodo compreso tra il febbraio 2007 e il giugno 2012, unitamente
all’avere essi reso le loro prestazioni lavorative in favore di MP F. Spa,
valesse a configurare il loro consenso alla cessione del ramo d’azienda”.

L’ordinanza, rammentato il consolidato principio
“secondo cui, in tema di prova presuntiva del mutuo consenso tacito,
spetta al giudice del merito di individuare i fatti certi da porre a fondamento
del relativo processo logico e di apprezzarne la rilevanza, l’attendibilità e
la concludenza al fine di consentire inferenze logiche circa l’esistenza ignota
di una comune volontà risolutoria”, citando precedenti di legittimità
(“Cass. n. 29781 del 2017, sulla scorta di Cass. SS.UU. n. 21961 del
2016”), ha argomentato: “nel caso di specie, i ricorrenti, lungi dal
dolersi dell’omesso esame di un qualche fatto decisivo, lamentano che alla condotta
da loro tenuta nel quinquennio dianzi ricordato sia stato complessivamente
attribuito il significato di una volontà adesiva rispetto all’avvenuta cessione
del ramo d’azienda, per modo che le loro censure, incentrandosi sulla
proposizione di una diversa lettura delle risultanze probatorie, finiscono con
il sollecitare un’inammissibile rivisitazione di merito”.

La Corte ha poi ritenuto che l’inammissibilità del
primo motivo determinasse “l’assorbimento” di altri due motivi
relativi ad altra lavoratrice.

4. Per la revocazione di tale ordinanza hanno
proposto ricorso S.F., C.G.M. e P.M., con unico motivo; ha resistito con
controricorso T.I. Spa; non hanno svolto attività difensiva H2H S.r.l., R.D. e
G.Z.

Le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c.

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il motivo di revocazione ex art. 391 bis c.p.c., in riferimento all’art. 395, n. 4, c.p.c., i ricorrenti individuano
l’”errore di percezione” o l’”errore materiale” in cui
sarebbe incorsa l’ordinanza impugnata nel fatto che avrebbe considerato che
“le domande degli odierni ricorrenti fossero state respinte sia in primo
grado che in secondo grado”, mentre invece il Tribunale le aveva accolte.

Si sostiene che “sulla base di questo erroneo
presupposto” la Corte di cassazione avrebbe ritenuto che “il vizio di
violazione di legge lamentato determinasse una inammissibile rivisitazione nel
merito”.

Si deduce: “evidentemente, per un mero errore
di fatto o materiale che ha indotto a presupporre l’esistenza di una
“doppia conforme”, il Collegio della Suprema Corte ha ritenuto di
dover rendere una pronuncia nel merito”.

2. Il ricorso per revocazione è infondato.

2.1. Opportuno premettere i consolidati principi
espressi dalla giurisprudenza di legittimità nell’interpretazione dell’ipotesi
di revocazione di cui al n. 4 dell’art. 395 c.p.c.

Invero tale ipotesi sussiste se la sentenza è
l’effetto di un errore di fatto risultante dagli atti o documenti della causa;
vi è questo errore quando la decisione è fondata sulla supposizione di un fatto
la cui verità è incontrastabilmente esclusa, oppure quando è supposta
l’inesistenza di un fatto la cui verità è positivamente stabilita.

Pacificamente per questa Corte tale genere di errore
presuppone il contrasto tra due diverse rappresentazioni dello stesso oggetto,
emergenti una dalla sentenza e l’altra dagli atti e documenti processuali,
purché, da un lato, la realtà desumibile dalla sentenza sia frutto di
supposizione, e non di valutazione o di giudizio e, dall’altro, quella
risultante dagli atti e documenti non sia stata contestata dalle parti (per
tutte Cass. SS.UU. n. 5303 del 1997; v. poi Cass. SS.UU. n. 561 del 2000; Cass.
SS.UU. n. 15979 del 2001; Cass. SS.UU. n. 23856 del 2008; Cass. SS.UU. n. 4413
del 2016).

Pertanto in generale l’errore non può riguardare la
violazione o falsa applicazione di norme giuridiche ovvero la valutazione e
l’interpretazione dei fatti storici; deve avere i caratteri dell’assoluta
evidenza e della semplice rilevabilità sulla base del solo raffronto tra la
sentenza impugnata e gli atti e i documenti di causa, senza necessità di
argomentazioni induttive o di particolari indagini ermeneutiche; deve essere essenziale
e decisivo, nel senso che tra la percezione asseritamente erronea da parte del
giudice e la decisione da lui emessa deve esistere un nesso causale tale che
senza l’errore la pronuncia sarebbe stata diversa (tra le ultime v. Cass. n.
14656 del 2017).

In particolare, secondo il consolidato orientamento
di questa Corte (Cass. n. 22569 del 2013; n. 4605 del 2013, n. 16003 del 2011)
fuoriesce dal travisamento rilevante ogni errore che attinga la interpretazione
del quadro processuale che esso denunziava, in coerenza con una scelta che deve
lasciar fermo il valore costituzionale della insindacabilità delle valutazioni
di fatto e di diritto della Corte di legittimità.

2.2. Tali principi, costantemente ribaditi dalla
giurisprudenza di legittimità, vengono del tutto trascurati dai ricorrenti.

Essi infatti individuano l’errore revocatorio nella
circostanza che nell’ordinanza impugnata, nella parte dedicata al
“rilevato in fatto”, si afferma che la Corte di Appello di Torino
avrebbe “confermato” la sentenza di primo grado che aveva
“rigettato” le domande dei ricorrenti; si evidenzia, invece, che tali
domande erano state accolte in primo grado.

Orbene, l’erroneità del fatto processuale affermato
è privo di qualsivoglia decisività rispetto alla statuizione di inammissibilità
poi assunta dalla Corte.

In punto di decisività infatti, ai fini dell’errore
revocatorio, occorre ancora una volta ribadire (v. Cass. n. 24283 del 2016 in
motivazione) che “tale requisito ricorre allorché vi sia un necessario
nesso di causalità tra l’erronea supposizione e la decisione resa; nesso che
deve risultare sulla base della sola sentenza nel senso che in essa sussista
una rappresentazione della realtà in contrasto con gli atti e i documenti
processuali regolarmente depositati (cfr. Cass. n. 11657 del 2006; Cass. n. 75
del 1999). Tale causalità va intesa in senso non già storico, ma
logico-giuridico, nel senso che non si tratta di stabilire se il giudice che ha
emesso il provvedimento da revocare si sarebbe, in concreto, determinato in maniera
diversa ove non avesse commesso l’errore di fatto, bensì di stabilire se la
decisione della causa avrebbe dovuto essere diversa, in mancanza di
quell’errore, per necessità, appunto, logico-giuridica (Cass. n. 6881 del 2014;
Cass., n. 3935 del 2009; Cass. n. 6367 del 1996)”.

Più di recente (Cass. n. 8051 del 2020) si è
chiarito che, nella fase rescindente del giudizio di revocazione, il giudice,
verificato l’errore di fatto (sostanziale o processuale) esposto ai sensi del
n. 4 dell’art. 395 c.p.c., deve valutarne la
decisività alla stregua del solo contenuto della sentenza impugnata, operando
un ragionamento di tipo controfattuale che, sostituita mentalmente
l’affermazione errata con quella esatta, provi la resistenza della decisione
stessa; solo ove tale accertamento dia esito negativo, nel senso che la
sentenza impugnata risulti, in tal modo, priva della sua base logicogiuridica,
il giudice deve procedere alla fase rescissoria attraverso un rinnovato esame
del merito della controversia, che tenga conto dell’effettuato emendamento.

Nella specie, anche laddove il provvedimento
impugnato venisse emendato dell’errore compiuto nel resoconto della vicenda
processuale, l’ordinanza manterrebbe intatta la sua base logico-giuridica,
fondata interamente sulla valutazione del motivo di ricorso per cassazione in
relazione con la motivazione della sentenza di secondo grado, che è l’unica a
costituire oggetto del giudizio di cassazione, peraltro sulla scorta di un
oramai cospicuo orientamento di legittimità secondo cui l’accertamento della
sussistenza di una concorde volontà delle parti diretta allo scioglimento del
vincolo contrattuale costituisce apprezzamento di merito (cfr. Cass. n. 29781
del 2017, in relazione a Cass. SS.UU. n. 21961 del 2016; tra le innumerevoli
successive v. Cass. n. 13660 e 13661 del 2018; Cass. n. 13958 del 2018; Cass. n. 16948 del 2018; Cass. n. 3130 del 2019;
con applicazioni anche in materia di trasferimento d’azienda, da ultimo Cass. n. 4870 del 2020).

Né parte ricorrente individua adeguatamente il
rapporto di causalità necessaria tra l’errore rilevato e la decisione adottata,
piuttosto evocando l’ipotesi di una “doppia conforme” di cui non vi è
traccia nella motivazione del provvedimento impugnato, per cui l’assunto in
base al quale l’ordinanza n. 12632/18 avrebbe dichiarato l’inammissibilità
dell’originario ricorso per cassazione in ragione di tale presupposto, appare
il frutto esclusivo di una errata percezione da parte degli odierni ricorrenti;
così come pure manca “una pronuncia nel merito”, avendo questa Corte
in quella occasione adottato una pronuncia di inammissibilità di mero rito.

3. Conclusivamente il ricorso va respinto, con spese
che seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo. Non occorre invece
provvedere sulle spese per gli altri intimati che non hanno svolto attività
difensiva.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n.
115 del 2002, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge n. 228
del 2012, occorre dare atto della sussistenza dei presupposti processuali
per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13
(cfr. Cass. SS.UU. n. 4315 del 2020).

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso per revocazione e condanna i
ricorrenti al pagamento delle spese di lite liquidate in euro 4.500,00, oltre
euro 200,00 per esborsi, accessori di legge e spese generali al 15%.

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002, n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, dà atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo
a titolo di contributo unificato, pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a
norma del comma 1-bis dello stesso art.
13.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 25 gennaio 2021, n. 1515
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