Prassi – INAIL – Nota 01 febbraio 2021, n. 1184
Non operatività dell’assicurazione in assenza di persone
tutelate. Retribuzioni a zero, somme per licenziamenti illegittimi, sospensione
attività lavorativa per CIGO e CIGS. Premi non dovuti.
Il potere-dovere dell’Istituto di richiedere i premi
assicurativi, come è noto, ricorre esclusivamente in presenza dei requisiti
oggettivi e soggettivi di cui agli articoli 1 e 4 del DPR 1124/1965, al
verificarsi dei quali il rapporto assicurativo infortunistico si costituisce in
forza di legge (ipso iure).
Il rapporto assicurativo infortunistico, infatti, si
costituisce automaticamente al verificarsi del presupposto di legge, e cioè in
presenza delle condizioni oggettive e soggettive specificate dalla legge
stessa, che si riferiscono all’esercizio delle attività per le quali sussiste
l’obbligo assicurativo (NOTA 1) e quindi l’obbligo di versare i premi
assicurativi.
Di conseguenza, in assenza di persone esposte al
rischio di infortunarsi sul lavoro, il rapporto assicurativo cessa
automaticamente.
Da quanto sopra deriva che:
1. in presenza di retribuzioni denunciate pari a
zero o a importi fittizi di 1 euro e simili denunciati per un determinato
rischio o per una determinata PAT, le sedi devono immediatamente cessare il
rischio o la PAT, con conseguente eliminazione anche di eventuali quote esenti,
in quanto trattasi di rapporto assicurativo inesistente;
2. sui risarcimenti previsti a favore dei lavoratori
dall’articolo 18 della legge
20 maggio 1970, n. 300 in caso di licenziamento illegittimo, non sono
dovuti i premi assicurativi, ma solo i contributi previdenziali e assistenziali
di competenza dell’Inps.
L’articolo
18 citato, al quale si fa integrale rinvio, al comma 2, secondo periodo, e
al comma 4, terzo e quarto periodo (comma questo richiamato anche ai commi 6 e
7), stabilisce infatti una specifica tutela del lavoratore, che prevede il
pagamento da parte del datore di lavoro condannato dei contributi previdenziali
e assistenziali sulle somme indicate nelle disposizioni stesse, aventi natura
risarcitoria.
In particolare, in caso di licenziamento dichiarato
nullo perché discriminatorio, il comma 2 dispone che il giudice condanna il
datore di lavoro, oltre che alla reintegrazione nel posto di lavoro e al
pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima retribuzione
globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell’effettiva
reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali dal
giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione,
maggiorati degli interessi nella misura legale senza applicazione di sanzioni
per omessa o ritardata contribuzione, per un importo pari al differenziale
contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe stata maturata nel
rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e quella accreditata
al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre attività lavorative.
In caso di licenziamento annullato in quanto non
ricorrono gli estremi del giustificato motivo soggettivo o della giusta causa
addotti dal datore di lavoro, per insussistenza del fatto contestato ovvero
perché il fatto rientra tra le condotte punibili con una sanzione conservativa
sulla base delle previsioni dei contratti collettivi ovvero dei codici
disciplinari applicabili, il comma 4 dispone che il giudice condanna il datore
di lavoro, oltre che alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al primo
comma e al pagamento di un’indennità risarcitoria commisurata all’ultima
retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello
dell’effettiva reintegrazione, al versamento dei contributi previdenziali e
assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva
reintegrazione, maggiorati degli interessi nella misura legale senza
applicazione di sanzioni per omessa o ritardata contribuzione, per un importo
pari al differenziale contributivo esistente tra la contribuzione che sarebbe
stata maturata nel rapporto di lavoro risolto dall’illegittimo licenziamento e
quella accreditata al lavoratore in conseguenza dello svolgimento di altre
attività lavorative.
Il comma 6 stabilisce che il giudice deve, inoltre,
applicare il predetto comma 4 nel caso in cui il licenziamento sia dichiarato
inefficace per violazione del requisito di motivazione di cui all’articolo 2, comma 2, della legge
15 luglio 1966, n. 604, e successive modificazioni, della procedura di cui
all’articolo 7 della legge
n.300/1970, o della procedura di cui all’articolo 7 della legge 15 luglio
1966, n. 604, e successive modificazioni, qualora accerti che vi è anche un
difetto di giustificazione del licenziamento.
Infine, il comma 7 stabilisce che il giudice deve
applicare la medesima disciplina di cui al comma 4 nell’ipotesi in cui accerti
il difetto di giustificazione del licenziamento intimato, anche ai sensi degli articoli 4, comma 4, e 10, comma 3, della legge 12 marzo
1999, n. 68, per motivo oggettivo consistente nell’inidoneità fisica o
psichica del lavoratore, ovvero che il licenziamento è stato intimato in
violazione dell’articolo 2110, secondo comma, del
codice civile nonché nell’ipotesi in cui accerti la manifesta insussistenza
del fatto posto a base del licenziamento per giustificato motivo oggettivo.
Fermo restando che le norme anzidette si riferiscono
espressamente ai contributi accreditati al lavoratore ai fini pensionistici,
per ciò che concerne l’Inail in assenza di attività lavorativa viene meno il
presupposto dell’assicurazione e quindi viene meno anche l’obbligo di versare i
premi. È infatti di tutta evidenza che il lavoratore estromesso e
illegittimamente licenziato non ha prestato alcuna attività lavorativa e quindi
non è stato esposto ad alcun rischio professionale, di conseguenza viene a
mancare il presupposto di legge per l’assicurazione contro gli infortuni sul
lavoro.
Sono al contrario dovuti i contributi Inps, come
previsto dalla legge, in quanto in tal modo il lavoratore è tutelato ai fini
della maturazione dei requisiti per la pensione.
Si ricorda, inoltre, che le somme previste dall’articolo 18 della legge
n.300/1970 rientrano (NOTA 2) tra i proventi e le indennità conseguite,
anche in forma assicurativa, a titolo di risarcimento danni di cui all’articolo 29, comma 4, lettera c),
del DPR 1124/1965, per i quali il medesimo comma 4 dispone che sono esclusi
dalla base imponibile (NOTA 3).
3. I premi assicurativi ordinari non sono del pari
dovuti in caso di CIGO (Cassa Integrazione Guadagni Ordinaria) o CIGS (Cassa
Integrazione Guadagni Straordinaria) per i lavoratori a cui è stata sospesa
l’attività lavorativa.
Anche in questo caso, viene a mancare l’esposizione
a rischio e quindi il presupposto dell’assicurazione.
Si precisa che non hanno nulla a che fare con i casi
in discorso gli istituti previsti dalla vigente disciplina dei rapporti di
lavoro relativi a ferie, congedi e simili che presuppongono che l’attività
lavorativa non venga prestata per determinati periodi o giorni. In questi casi
infatti il rapporto assicurativo è attivo e la tutela assicurativa continua ad
operare per gli eventi lesivi che accadono in occasione di lavoro.
In tal senso anche la giurisprudenza della Corte di
Cassazione che ha ritenuto “la contribuzione dovuta nei casi di assenza del
lavoratore o di sospensione concordata della prestazione stessa che
costituiscano il risultato di un accordo tra le parti derivante da una libera
scelta del datore di lavoro e non da ipotesi previste dalla legge e dal
contratto collettivo (quali malattia, maternità, infortunio, aspettativa,
permessi, cassa integrazione)”. (NOTA 4)
Sono invece dovuti, anche in presenza di CIGO e
CIGS, i premi speciali unitari ex articolo 42 del DPR 1124/1965
per i lavoratori soci di cooperative e di organismi associativi anche di fatto
assicurati con la polizza speciale facchini, vetturini, barrocciai e
ippotrasportatori e quelli per i pescatori autonomi associati alle cooperative
della piccola pesca marittima e della pesca nelle acque interne.
Ciò in quanto i suddetti premi, rispettivamente
trimestrali (facchini) e mensili (pescatori), sono dovuti in misura fissa,
indipendentemente dal numero delle giornate di lavoro effettivamente prestate
dal socio (NOTA 5).
Poiché sono giunte segnalazioni secondo cui talune
Sedi avrebbero liquidato verbali Inps riguardanti l’inadempimento da parte del
datore di lavoro dell’obbligo di versare i contributi, stabilito in sentenze di
condanna per licenziamenti illegittimi, richiedendo sulle somme determinate dal
giudice ex articolo 18, legge
n. 300/1970 i premi assicurativi, mentre sono dovuti soltanto i contributi
dell’Inps, si invitano le Direzioni regionali ad attivare le dovute verifiche presso
le unità dipendenti al fine di prevenire eventuali comportamenti non in linea
con la normativa che disciplina l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro
e le malattie professionali.
I verbali suddetti, riguardanti esclusivamente i
contributi che il datore di lavoro è stato condannato a versare all’Inps ai
sensi dell’articolo 18 della
legge n. 300/1970, devono essere archiviati.
Le richieste di premi e relative sanzioni civili non
ancora scadute o oggetto di ricorso devono essere immediatamente annullate,
eliminando dai classificativi gli imponibili erroneamente inseriti.
I premi erroneamente richiesti e relative sanzioni
civili già incassati devono essere rimborsati nel limite prescrizionale di
dieci anni dal pagamento, trattandosi di somme non dovute.
Eventuali precedenti contrarie indicazioni operative
o pareri sono nulli.
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Note:
(1) Il principio della costituzione automatica del rapporto
assicurativo infortunistico si desume dall’articolo 67 del DPR 1124/1965,
secondo cui Gli assicurati hanno diritto alle prestazioni da parte
dell’Istituto assicuratore anche nel caso in cui il datore di lavoro non abbia
adempiuto agli obblighi stabiliti nel presente titolo. L’affermazione
dell’obbligo di corrispondere le prestazioni implica, infatti, l’affermazione
dell’esistenza del rapporto assicurativo, da cui consegue l’obbligo dei
soggetti assicuranti di versare i premi per l’assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro e le malattie professionali.
(2) Come precisato al paragrafo 6 e al paragrafo 6.1, lettera c),
della circolare 20 marzo 1998, n. 17 richiamati
espressamente al paragrafo 3 Somme e valori esclusi dall’imponibile ai soli
fini contributivi della circolare 15 ottobre 2010,
n. 39 Base imponibile contributiva. Aggiornamento Circolare n. 17 del 20 marzo 1998, “trattasi di
erogazioni rivolte esclusivamente al ristoro patrimoniale di perdite subite dal
lavoratore in dipendenza del rapporto di lavoro. Come già previsto nel regime
in vigore fino al 1997, esse sono: le indennità liquidate dal giudice a titolo
di risarcimento danno nell’ipotesi di reintegrazione nel posto di lavoro per
illegittimo licenziamento (ai sensi dell’articolo 1, comma 5, della legge 11
maggio 1990, n. 108), le indennità pari a 15 mensilità spettanti ai
lavoratori in caso di rinuncia alla reintegrazione nel posto di lavoro disposta
dal giudice (citato articolo 1,
ultimo comma); eccetera.”
La circolare 17/1998 è l’allegato 1 alla circolare 39/2010.
(3) L’articolo
29, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n.
1124 stabilisce che L’elencazione degli elementi esclusi dalla base
imponibile è tassativa.
(4) Sentenza Cassazione sez. Lavoro
n. 15120 del 3 giugno 2019.
(5) Nota Direzione centrale Rischi
protocollo INAIL.60010.30/09/2010.0007055 con oggetto Soci lavoratori di
cooperative di facchinaggio con rapporto di lavoro subordinato: periodi di
cassa integrazione e di apprendistato.