Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2021, n. 2965

Cartella esattoriale, Differenze contributive dovute
all’ENPAF, Diritto alla riduzione della contribuzione previdenziale nella
misura prevista dall’art. 21 del Regolamento, Attività di presentazione di
prodotti cosmetici, Connotazione nell’attività di agente monomandatario

 

Rilevato che

 

1. con sentenza in data 15 luglio 2014, la Corte di
Appello di Milano ha riformato la sentenza di primo grado e rigettato
l’opposizione svolta dall’attuale ricorrente avverso la cartella esattoriale
portante la somma di euro 8.544,25 per differenze contributive dovute all’Ente
Nazionale di Previdenza e Assistenza Farmacisti, nel periodo 2008-2010;

2. riteneva la Corte territoriale che il farmacista
iscritto all’Ente di previdenza, con diritto alla riduzione della contribuzione
previdenziale nella misura prevista dall’art. 21 del regolamento dell’Ente,
dovesse svolgere attività professionale, inerente anche ad attività di
informazione scientifica di farmaci e medicinali, purché riconducibile alla
professione di farmacista e tale non potesse ritenersi l’attività di
presentazione di prodotti cosmetici;

3. per i giudici del gravame non era stata fornita,
in giudizio, idonea prova del diritto alla riduzione, per avere l’attuale
ricorrente prodotto dichiarazione della società mandante attestante l’esercizio
dell’attività di agente di commercio, con iscrizione all’Enasarco, e lo
svolgimento dell’attività di informatore scientifico del farmaco, visure
camerali della società mandante recanti l’indicazione, nel novero delle varie
attività costituenti l’oggetto sociale, della produzione e commercializzazione
di prodotti farmacologici o medicinali, ma non anche la copia del contratto di
agenzia o ogni altra documentazione, proveniente dalla mandante, da cui
desumere i prodotti oggetto del lavoro dell’informatrice;

4. avverso tale sentenza T.L. ha proposto ricorso,
affidato a due motivi, al quale ha opposto difese l’Ente Nazionale di
Previdenza e Assistenza Farmacisti, con controricorso, ulteriormente illustrato
con memoria;

 

Considerato che

 

5. con il primo motivo, deducendo violazione dell’art. 1, comma 1, d.lgs. n.258 del
1991, e dell’art. 1362 cod.civ., in
relazione all’art. 21 del regolamento dell’ENPAF, la ricorrente addebita alla
Corte territoriale di avere travisato il significato di informatore scientifico
del farmaco, ritenendolo indistintamente riferibile tanto a chi svolge attività
di divulgazione nel settore dei farmaci quanto a chi svolge attività latamente
informativa o promozionale, riferita ad altri prodotti, anche cosmetici,
ritenendo, pertanto, necessaria l’ulteriore prova che l’informazione
scientifica avesse ad oggetto proprio farmaci; assume, pertanto, l’erronea
interpretazione del documento (il cui testo trascrive in ricorso e assume
prodotto al ricorso in opposizione siglato con numero 7) con il quale il legale
rappresentante della società dichiarava che la T. svolgeva «attività di
informatore scientifico del farmaco», in violazione della normativa di settore
che delinea la figura dell’informatore scientifico e del significato tecnico,
giuridico e letterale della figura e del termine adottato dalla società per
qualificare l’attività svolta dalla T. (primo motivo); nullità della sentenza e
violazione dell’art. 116 cod.proc.civ., per
avere trascurato di apprezzare prudentemente l’intero compendio probatorio,
costituito dalla dichiarazione della preponente e dalla visura camerale
afferente l’attività ricompresa nell’oggetto sociale della società, vale a dire
la produzione e commercializzazione non solo di cosmetici ma anche di farmaci
(secondo motivo);

6. il ricorso è da rigettare;

7. il primo motivo è inammissibile perché non
risulta prodotto il regolamento costituente la regula juris della riduzione
contributiva dell’85 per cento controversa, applicabile ratione temporis, e
approvato con decreto ministeriale;

8. gli elementi costitutivi della pretesa
contributiva, nella forma della percentuale ridotta e, dunque, del diritto ad
un minor onere contributivo, sussistendo peculiari condizioni del
professionista iscritto all’albo professionale e alla relativa Cassa di
previdenza, si rinvengono in atti non normativi che non risultano prodotti in
giudizio per consentire alla Corte di legittimità di ragguagliare alla fonte
regolamentare l’obbligo contributivo e la relativa eccezione (la riduzione
contributiva) sussistendo le condizioni prefissate (l’esercizio dell’attività
professionale e la soggezione, per legge, in relazione a tale attività
all’assicurazione generale obbligatoria o ad altra previdenza obbligatoria);

9. peraltro, attraverso il paradigma della
violazione di legge si pretende di devolvere la critica avverso l’apprezzamento
di un documento e l’interpretazione data dalla Corte territoriale, doglianza
non più censurabile in cassazione neanche alla stregua del novellato art. 360 comma 1, n. 5, cod.proc.civ., nella nuova
formulazione (così come interpretato da Cass. Sez.
U, n. 8053 del 2014) per cui il ricorrente può lamentare l’omesso esame di
un fatto inteso nella sua accezione storicofenomenica (e quindi non un punto o
un profilo giuridico) ma un fatto principale o primario (ossia costitutivo,
impeditivo, estintivo o modificativo del diritto azionato) o secondario (cioè
un fatto dedotto in funzione probatoria) ma non già l’omessa o carente
valutazione di documenti acquisiti agli atti (si veda la citata Cass., Sez.U., n. 8053 del 2014 secondo cui il
controllo della motivazione è ora confinato sub specie nullitatis, in relazione
dell’art. 360, n. 4 cod.proc.civ., il quale, a
sua volta, ricorre solo nel caso di una sostanziale carenza del requisito di
cui all’art. 132, n.4, cod.proc.civ., esclusa
qualunque rilevanza del semplice difetto di sufficienza della motivazione);

10. in ogni caso, la Corte territoriale ha ritenuto
non assolto l’onere probatorio in ordine allo svolgimento dell’attività
professionale di informatore scientifico di farmaci e ha escluso tale
connotazione nell’attività di agente monomandatario della s.r.l. U. alla stregua
della scarna documentazione prodotta, con apprezzamento di fatto insindacabile
e, dunque, inammissibilmente censurato con il secondo mezzo d’impugnazione con
il quale si chiede un sindacato in ordine alla rilevanza probatoria del
compendio documentale acquisito al giudizio;

11. segue, coerente, la condanna al pagamento delle
spese, liquidate come in dispositivo;

12. ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al
pagamento delle spese processuali liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro
3.000,00 per compensi professionali, oltre accessori di legge. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13,comma 1-bis, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 08 febbraio 2021, n. 2965
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