Prassi – INAIL – Circolare 11 febbraio 2021, n. 6

Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre
2019, recante modalità e termini di attuazione delle disposizioni di cui
all’articolo 1, comma 534, della
legge 30 dicembre 2018, n. 145

Quadro normativo

– Legge 3 dicembre 1999,
n. 493: “Norme per la tutela della salute nelle abitazioni e istituzione
dell’assicurazione contro gli infortuni domestici”.

– Decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro dell’interno
e il Ministro delle finanze del 15 settembre 2000: “Assicurazione contro
gli infortuni in ambito domestico. Individuazione dei requisiti delle persone
soggette all’obbligo assicurativo”.

– Decreto del Ministro
del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del tesoro,
del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 2000:
“Modalità di attuazione dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito
domestico”.

– Circolare Inail 22
febbraio 2001, n. 9: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito
domestico”. Legge 3 dicembre 1999, n. 493″.

– Decreto del Ministro
del Lavoro e della Previdenza Sociale di concerto con il Ministro dell’Economia
e delle Finanze 31 gennaio 2006: “Estensione dell’assicurazione contro gli
infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale”.

– Circolare Inail 14 giugno
2006, n. 29: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
Estensione della tutela ai casi mortali”.

– Circolare Inail 28
febbraio 2007, n. 10: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito
domestico. Legge finanziaria 2007. Estensione dell’assicurazione contro gli
infortuni in ambito domestico ai casi di infortunio mortale. Assegno
funerario”.

– Decreto del Ministro
del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 19 novembre 2008:
“Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo  di sostegno per le famiglie delle vittime di
gravi infortuni sul lavoro”

– Circolare Inail 24
dicembre 2015, n. 94: “Sistema dei pagamenti elettronici pagoPA. Pagamento
tramite pagoPA del premio per il rinnovo dell’assicurazione contro gli
infortuni domestici dal 1° gennaio 2016”.

– Legge 30 dicembre
2018, n. 145: “Bilancio di previsione dello Stato per l’anno finanziario
2019 e bilancio pluriennale per il triennio 2019-2021”, articolo 1, commi 534 e 535.

– Circolare Inail 22
gennaio 2019, n. 2: “Assicurazione contro gli infortuni in ambito
domestico. Prima informativa sulle modifiche apportate dalla legge di bilancio
2019 alla legge 3 dicembre 1999, n. 493 (articolo 1, commi 534 e 535, legge
30 dicembre 2018, n. 145)”

– 
Determinazione del Presidente Inail 2 luglio 2019, n. 212:
“Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico. Proposta di
regolamentazione delle modalità e dei termini di attuazione delle disposizioni
di cui all’articolo 1, comma
534, della legge 30 dicembre 2018, n. 145”.

– Decreto del Ministro
del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro dell’economia
e delle finanze del 13 novembre 2019 recante modalità e termini di
attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 1, comma 534 della legge
30 dicembre 2018, n. 145.

– Determinazione del Presidente Inail 30 dicembre
2019, n. 49: “Modalità e tempi per l’avvio dei servizi telematici per
l’assicurazione contro gli infortuni domestici in attuazione dell’articolo 11, comma 2, del decreto
del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze 13 novembre 2019”.

– Circolare Inail 30
dicembre 2019, n. 37: “Assicurazione contro gli infortuni domestici.
Obbligo di iscrizione con modalità esclusivamente telematiche dal 1° gennaio
2020. Servizi online per la prima iscrizione e per l’iscrizione annuale dei
soggetti esonerati dal versamento del premio”.

 

Premessa

 

 Il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche
sociali di concerto con il Ministro dell’economia e delle finanze del 13
novembre 2019 (allegato 1) ha regolamentato le modalità e i termini di
attuazione delle disposizioni di cui all’art. 1, comma 534, della legge 30
dicembre 2018, n. 145, che ha modificato alcune norme della legge 3 dicembre 1999, n. 493, istitutiva
dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.

La presente circolare, acquisito il parere
favorevole dell’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche
sociali, riassume le istruzioni emanate in materia, nel corso degli anni anche
alla luce delle novità introdotte dalla predetta legge
30 dicembre 2018, n. 145.

 

Soggetti assicurati

 

I soggetti obbligati all’iscrizione
all’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico, con decorrenza dal
1° gennaio 2019, sono quelli in possesso dei seguenti requisiti:

1. età compresa fra i 18 e i 67 anni;

2. esercizio, in via esclusiva (NOTA 1), di attività
di lavoro in ambito domestico, intese come insieme delle attività prestate
nell’ambito domestico, senza vincolo di subordinazione e a titolo gratuito,
finalizzate alla cura delle persone che costituiscono il proprio nucleo
familiare e dell’ambiente domestico ove dimora lo stesso nucleo familiare.

Ai fini dell’obbligo assicurativo, per nucleo
familiare deve intendersi la famiglia anagrafica, come definita dall’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223, ossia un insieme di
persone legate da vincoli di matrimonio, unione civile, parentela, affinità,
adozione, tutela o da vincoli affettivi, coabitanti e aventi la medesima dimora
abituale; il nucleo familiare può essere costituito anche da una sola persona.

Sono da ricomprendere nell’assicurazione i cittadini
stranieri che soggiornano regolarmente in Italia.

Per quanto concerne il requisito di cui al punto 1,
si precisa che per coloro che raggiungono i 67 anni di età in corso di
assicurazione, la stessa mantiene la sua validità fino alla scadenza annuale
del premio.

Per quanto concerne il requisito di cui al punto 2,
si sottolinea che l’attività in ambito domestico s’intende esercitata in via
non occasionale quando la stessa è svolta “abitualmente e sistematicamente
anche se non continuativamente”, come più volte ribadito dalla Corte di
Cassazione nell’ambito più generale dell’assicurazione infortunistica (NOTA 2)  .

Devono intendersi ricompresi nella tutela
assicurativa gli studenti, anche se stu diano e dimorano in una località
diversa dalla città di residenza e che si occupano anche della cura
dell’ambiente in cui abitano.

Sono da ricomprendere inoltre nell’assicurazione:

– i titolari di pensione anche di invalidità a
prescindere dal grado di invalidità stessa;

– i lavoratori in mobilità;

– i lavoratori beneficiari dei fondi di solidarietà,
di cui al titolo II del decreto legislativo 14 settembre
2015, n. 148;

– i lavoratori che percepiscono indennità di
disoccupazione previste dalle leggi vigenti a seguito di perdita involontaria
dell’occupazione (Naspl e Dis.Coll);

– i soggetti che svolgano un’attività lavorativa che
non copre l’intero anno (lavoratori stagionali, lavoratori temporanei,
lavoratori a tempo determinato).

Tali soggetti sono tenuti all’iscrizione per i
periodi di tempo in cui non svolgono attività lavorativa e non hanno versamenti
contributivi. In tali casi poiché il premio assicurativo non è frazionabile,
esso va versato per l’intero anno.

Non sono, invece, soggetti all’assicurazione:

– coloro che, alla data del 1° gennaio 2019, hanno
un’età inferiore a 18 anni o superiore a 67 anni;

– i religiosi e le religiose in quanto non fanno
parte di un nucleo familiare, così come definito dell’articolo 2, comma 3, del citato
decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con il
Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019;

– i lavoratori utilizzati in LSU; i soggetti che
usufruiscono di borse di lavoro, di corsi di formazione, di tirocini formativi
e di orientamento per i quali ricorre già l’obbligo di assicurazione contro gli
infortuni sul lavoro in quanto, pur in assenza di un rapporto di lavoro,
svolgono un’attività che è assimilata a quella lavorativa;

– i lavoratori a part-time (sia orizzontale sia
verticale), in quanto svolgono sempre un’attività lavorativa che comporta
l’iscrizione presso forme obbligatorie di previdenza sociale.

 

Attività tutelate

Ai fini dell’assicurazione istituita dalla legge del 3 dicembre 1999, n.493, il lavoro svolto
in ambito domestico rientrante nell’ambito della tutela, è quello riconducibile
allo svolgimento di attività finalizzate alla cura delle persone che fanno
parte del nucleo familiare e alla cura dell’ambiente domestico dove vive il
predetto nucleo familiare (NOTA 3).

Per “ambito domestico”, si intende l’immobile di
civile abitazione, ove dimora il nucleo familiare dell’assicurato, ovvero, nel
caso di nucleo unipersonale, il singolo assicurato, le relative pertinenze e le
parti comuni condominiali.

Devono considerarsi avvenuti in ambito domestico
anche gli infortuni verificatisi nell’immobile dove si trascorrono le vacanze
(pur se in affitto), a condizione che questo si trovi sul territorio nazionale
(NOTA 4).

Per quanto riguarda il concetto di immobile di
civile abitazione, si precisa che:

– ai sensi dell’articolo
812 del codice civile, è considerata bene immobile qualunque costruzione,
da qualunque materiale formata, che sia incorporata e materialmente congiunta
al suolo, anche se a scopo transitorio. Sono, inoltre, reputati immobili gli
edifici galleggianti quando sono saldamente assicurati alla riva o all’alveo e
sono destinati a esserlo in modo permanente per la loro utilizzazione;

– è considerato di civile abitazione un bene
immobile accatastabile come “immobile a destinazione ordinaria”, appartenente
al Gruppo A, con esclusione della categoria A/10 (Uffici e studi privati);

– sono da considerare assimilabili agli immobili di
civile abitazione le strutture mobili assegnate (roulotte, prefabbricati), ai
fini abitativi e in via provvisoria, a seguito di calamità naturali (terremoti,
alluvioni, ecc.).

Sono riconducibili a tutela anche gli infortuni
occorsi in roulotte utilizzata durante un periodo di vacanza e in roulotte,
prefabbricato o altro alloggio di fortuna, stabilmente destinati ad abitazione
per comprovata impossibilità per l’assicurato di disporre di un “immobile di
civile abitazione” (NOTA 5).

Relativamente alle pertinenze dell’immobile di
civile abitazione (cantine, soffitte ecc.), l’articolo
817 del codice civile definisce tali “le cose destinate in modo durevole a
servizio o ad ornamento di un’altra cosa. La destinazione può essere effettuata
dal proprietario della cosa principale o da chi ha un diritto reale sulla
medesima”.

La giurisprudenza precisa che “…pertanto qualora
le cose appartengano a due proprietari diversi, la destinazione dell’una al
servizio dell’altra può avvenire solo in forza di un rapporto obbligatorio
convenzionalmente stabilito tra il proprietario della cosa principale e quello della
cosa accessoria, mentre, allorquando la destinazione di una cosa al servizio
dell’altra, pur in presenza della proprietà dell’una e dell’altra in capo allo
stesso soggetto, venga fatta da colui che abbia in locazione la cosa principale
con la sola tolleranza o la mera conoscenza del proprietario locatore, il
vincolo pertinenziale è escluso per difetto del suddetto elemento soggettivo”.
(NOTA 6)

Alla luce di quanto sopra, il difetto di contiguità
tra immobili non esclude a priori che nel loro ambito possa configurarsi un
rapporto di pertinenzialità. Ne consegue che se l’infortunio si verifica in
luogo non contiguo a quello adibito ad abitazione, ma comunque qualificabile
come pertinenza, esso rientra nella tutela assicurativa.

Per quanto riguarda le parti comuni condominiali,
esse comprendono androni, scale, solai, terrazze, atrii d’ingresso, ecc.

 

La cura delle persone

La cura delle persone è tutelata ove prestata a
favore di coloro che fanno parte del nucleo familiare, da indentificarsi nel
concetto di famiglia anagrafica come definita dall’articolo 4 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 maggio 1989, n. 223 e successive
modificazioni (art. 2, comma 3,
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019).

La cura delle persone, consiste nell’assistenza
prestata a componenti del nucleo familiare che, per i più disparati motivi
(giovane età, impedimenti o difficoltà di varia natura) non siano in grado di
provvedere autonomamente ai propri bisogni personali, oppure nel compimento di
attività attinenti alla persona che, pur in assenza di impedimenti e difficoltà,
per loro natura possono essere meglio eseguite con la collaborazione di un
altro soggetto. Sono ascrivibili a questa categoria le attività quali per
esempio, preparare i pasti, l’ausilio alla vestizione e alla somministrazione
di cibo, così come anche l’ausilio alle operazioni di igiene personale.

L’attività prestata dal soggetto assicurato per la
cura della propria persona non rientra fra le attività tutelate, in quanto non
ritenuta espressione dei principi solidaristici in ambito familiare e sociale che
sono alla base dell’assicurazione e come criterio generale delle prestazioni
lavorative oggetto dell’assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul
lavoro e le malattie professionali; la giurisprudenza ha precisato che le
attività svolte dal soggetto assicurato nel proprio interesse non sono oggetto
di tutela assicurativa, per difetto dei presupposti fondanti della tutela
stessa (NOTA 7).

In altri termini, l’attività riconducibile alla cura
e igiene personale, rende l’evento infortunistico carente di uno degli elementi
essenziali della tutela assicurativa e cioè l’occasione di lavoro.

L’esclusione dalla tutela per gli eventi occorsi in
occasione e a causa di attività di cura personale non ha tuttavia valenza
assoluta.

L’attività di cura e igiene personale può, infatti,
essere ricondotta nell’ambito delle attività tutelate ove funzionalmente
connessa all’attività principale tutelata (8). Per questo motivo è, per
esempio, tutelato l’evento lesivo occorso al lavoratore in ambito domestico
che, dopo aver provveduto alla pulizia di casa, si infortuni mentre fa la
doccia resa necessaria prima di provvedere alla preparazione del pasto, ciò in
quanto la tutela assicurativa si estende anche alle attività prodromiche,
strumentali e necessarie rispetto a quella lavorativa.

Rientrano nell’ambito della tutela assicurativa
tutte le attività finalizzate alla preparazione dei pasti, sia ove prestate a
favore delle persone costituenti il nucleo familiare, che poste in essere a
favore di sé stesso.

Non rientrano nella tutela, le attività fisiologiche
del mangiare e del bere da parte dell’assicurato.

 

La cura dell’ambiente domestico

La cura dell’ambiente domestico riguarda anche le
attività finalizzate alla cura dell’unità immobiliare che costituisce
l’abitazione e dei suoi arredi, delle suppellettili e dei beni ricadenti nel
luogo in cui si abita.

Sotto tale aspetto saranno tutelate, per esempio,
tutte le attività di riordino, igiene ambientale, ecc.

Fra le attività tutelate sono da comprendere quelle
riconducibili al bricolage, il cosiddetto “fai da te” perché non appare
irragionevole che l’assicurato – preposto al buon andamento della vita
domestica e familiare – possa occuparsi di interventi di piccola manutenzione.

In questo caso, il discrimine per l’individuazione
degli infortuni tutelati farà riferimento alla natura del lavoro svolto, che
non dovrà essere particolarmente complesso e non dovrà richiedere una specifica
organizzazione di mezzi e strumenti, così come una specifica conoscenza dei
rischi connessi all’uso dei materiali necessari per la realizzazione
dell’intervento.

La cura dell’ambiente domestico include anche la
cura prestata nei confronti dei soggetti estranei al nucleo familiare, come per
esempio gli ospiti e i “nipotini” (NOTA 9). Fra le attività prestate a favore
degli ospiti non possono essere tutelate quelle riconducibili all’uso di
strumenti per le cure estetiche (per esempio il casco asciugacapelli)
configurando tali attività un’assunzione di rischio elettivo e un comportamento
trasbordante dai normali canoni dell’ospitalità.

Rientrano nella tutela anche gli infortuni occorsi a
causa di animali allevati in ambito domestico dal momento che gli stessi
possono ritenersi, in base a un criterio di ragionevolezza, “normalmente”
partecipi della vita domestica familiare. Non sono, invece, tutelati gli
infortuni causati da animali esotici o particolarmente feroci, l’allevamento e
la cura dei quali non possono ritenersi normali e dunque ragionevoli.

 

Oggetto dell’assicurazione

L’assicurazione comprende i casi di infortunio (con
esclusione delle malattie professionali) avvenuti in occasione e a causa delle
attività prestate nell’ambito domestico, a condizione che dall’infortunio sia
derivata una inabilità permanente al lavoro non inferiore al 6 per cento.

Per espressa previsione dell’articolo 2, comma 3, del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 2000,
sono esclusi dall’assicurazione:

– gli infortuni verificatisi al di fuori del
territorio nazionale;

– gli infortuni conseguenti a un rischio estraneo al
lavoro domestico;

– gli infortuni derivanti da calamità naturali,
crollo degli immobili derivante da cedimenti strutturali, guerra, insurrezione
o tumulti popolari.

Sono, altresì, esclusi dalla tutela, gli infortuni
avvenuti in itinere o, comunque, al di fuori dell’ambito domestico, come
delimitato dalla legge stessa.

 

Premi assicurativi, modalità di iscrizione e di
pagamento dei premi assicurativi

In merito all’obbligo del versamento del premio
assicurativo e del relativo sistema sanzionatorio nonché alle modalità di
iscrizione/rinnovo dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico,
si rinvia a quanto contenuto nella circolare Inail
30 dicembre 2019, n. 37: “Assicurazione contro gli infortuni domestici.
Obbligo di iscrizione con modalità esclusivamente telematiche dal 1° gennaio
2020. Servizi online per la prima iscrizione e per l’iscrizione annuale dei
soggetti esonerati dal versamento dal premio”.

 

Requisiti per il diritto alle prestazioni

Il soggetto, al momento del verificarsi dell’evento
infortunistico, per avere diritto alle prestazioni, deve:

– possedere i requisiti assicurativi;

– essere in regola con l’iscrizione e il pagamento
del premio, ovvero, se esonerato da detto pagamento, essere in regola con la
presentazione della domanda di iscrizione e della dichiarazione sostitutiva
attestante la sussistenza dei requisiti reddituali che danno diritto alle
prestazioni.

Detti requisiti assicurativi e reddituali devono
sussistere all’atto del verificarsi dell’evento infortunistico, tenuto anche
conto che l’articolo 5, comma 6,
del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali di concerto con
il Ministro dell’economia e delle finanze del 13 novembre 2019, precisa che
i soggetti non in regola con gli obblighi di versamento e integrazione del premio,
hanno diritto alle prestazioni solo per gli infortuni accaduti dal giorno
successivo alla data della regolarizzazione.

Agli infortuni in ambito domestico non si applica,
infatti, il principio dell’automaticità delle prestazioni, come stabilito dall’art. 9, comma 3, della legge del 3
dicembre 1999, n. 493 e, pertanto, il diritto alle relative prestazioni
economiche decorre dal giorno successivo alla data del pagamento del premio.

La tutela assicurativa copre i soli infortuni:

occorsi

– nell’ambito domestico ove dimora il nucleo
familiare;

– in occasione e a causa dello svolgimento di
attività finalizzate alla cura delle persone e dell’ambiente domestico;

– sul territorio nazionale;

– per fatto non imputabile a calamità naturale,
guerra, insurrezione o tumulti popolari.

da cui sia derivata

– un’inabilità permanente al lavoro non inferiore al
27 per cento per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre
2018 (NOTA 10);

– un’inabilità permanente al lavoro non inferiore al
6 cento per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2019.

Le predette inabilità permanenti sono accertate ai
sensi dell’art. 102 del Testo
unico 30 giugno 1965, n. 1124, senza che nella specie possa applicarsi il
regime introdotto dal decreto legislativo del 23
febbraio 2000, n. 38 (danno biologico).

 

Prestazioni dell’assicurazione

In caso di infortunio spettano all’assicurato le
seguenti prestazioni economiche:

– prestazione una tantum per inabilità permanente
compresa tra il 6 e il 15 per cento (a decorrere dal 1° gennaio 2019);

–  rendita
diretta per inabilità permanente (non inferiore al 16 per cento a decorrere dal
1° gennaio 2019);

– assegno per assistenza personale continuativa (a
decorrere dal 1° gennaio 2019);

– rendita ai superstiti nel caso di infortunio
mortale (a decorrere dal 17 maggio 2006) (NOTA 11);

– assegno una tantum per infortunio mortale (a
decorrere dal 17 maggio 2006);

– beneficio Fondo vittime gravi infortuni (a
decorrere dal 1° gennaio 2007) (NOTA 12).

Non spettano all’assicurato le quote integrative
della rendita, l’indennità per inabilità temporanea assoluta al lavoro e le
prestazioni sanitarie, comprese cure, riabilitazione e protesi.

Ferma restando l’esclusione di prestazioni diverse
da quelle sopra elencate, all’assicurato saranno rimborsate le eventuali spese
di viaggio sostenute per eseguire gli accertamenti specialistici prescritti
dall’Istituto.

 

Prestazione una tantum

Per gli infortuni occorsi a decorrere dal 1° gennaio
2019, viene corrisposta la prestazione una tantum, di importo fisso pari a
300,00 euro, nei casi in cui, a seguito di guarigione clinica, sia accertata
per ciascun evento lesivo un’inabilità permanente compresa fra il 6 e il 15 per
cento.

Ai fini della valutazione dell’infortunio non
rilevano il precedente o i precedenti eventi infortunistici domestici,
concorrenti o coesistenti, definiti anch’essi con prestazione una tantum. Ogni
infortunio, ai fini di tale prestazione, va considerato come evento a sé
stante.

La prestazione è rivalutabile ai sensi dell’articolo 116 del citato decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 e successive
modificazioni (NOTA 13) ed è soggetta ai termini prescrizionali di cui all’articolo 112 del medesimo
decreto presidenziale.

 

Prestazione in rendita diretta

– Per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2007 fino
al 31 dicembre 2018, è prevista l’erogazione di una prestazione in rendita nel
caso venga accertata un’inabilità permanente al lavoro che la legge di bilancio
2007 (NOTA 14) ha stabilito in misura non inferiore al 27 per cento.

– Per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio 2019, è
prevista l’erogazione della prestazione in rendita a fronte di una riduzione
della capacità lavorativa non inferiore al 16 per cento.

La rendita:

– decorre dal giorno successivo a quello della
guarigione clinica;

– è calcolata su una retribuzione convenzionale pari
alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite per il
settore industriale;

– non è revisionabile per espressa disposizione
normativa;

– è soggetta solo alla rivalutazione disposta dall’art. 116 del citato Testo unico
30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA 15). Il minimale da prendere in
considerazione è attualmente pari a euro 15.514,80 (NOTA 16);

– è esente da oneri fiscali.

 

Assegno per assistenza personale continuativa

Per gli infortuni occorsi a decorrere dal 1° gennaio
2019, è prevista l’erogazione dell’assegno per l’assistenza personale
continuativa garantendo così, anche agli assicurati in ambito domestico, la
prestazione riconosciuta agli altri lavoratori assicurati.

La prestazione è corrisposta quando il titolare di
rendita per inabilità permanente assoluta al 100 per cento, che versi in una o
più condizioni di menomazione elencate nella tabella allegato n. 3 del decreto del
Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, necessita di
assistenza personale continuativa e non sia già titolare di altri assegni di
accompagnamento corrisposti dallo Stato o da altri Enti.

La prestazione è rivalutabile.

 

Rendita ai superstiti

A decorrere dal 17 maggio 2006, l’assicurazione
contro gli infortuni in ambito domestico prevede anche i casi di infortunio
mortale (NOTA 17).

La tutela assicurativa riguarda:

– i casi in cui la morte sia derivata dall’infortunio.
Le concause sopravvenute, se non riconducibili a infortunio in ambito domestico
secondo la normativa vigente, non danno origine a costituzione della rendita ai
superstiti;

– i casi in cui la morte si verifichi
successivamente ed esista un nesso causale con l’infortunio.

La rendita a superstiti è riconosciuta ai sensi
dell’articolo 85 del decreto
del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124, a seguito di
presentazione all’Inail di specifica “domanda per l’erogazione della rendita al
superstite” su idoneo modulo predisposto dall’Istituto, sempre se sussistano i
requisiti di assicurabilità e di regolarità nel pagamento del premio
assicurativo. (allegato 2)

Per la liquidazione della rendita, è assunta quale
retribuzione convenzionale la retribuzione annua minima fissata per il calcolo
delle rendite del settore industriale (NOTA 18).

Il predetto modulo di richiesta della prestazione,
che costituisce parte integrante della circolare, è articolato in due sezioni
che contengono sia i dati dell’assicurato che del superstite.

 

Assegno una tantum per infortunio mortale

La prestazione viene erogata a favore dei superstiti
di assicurati deceduti a causa di infortunio in ambito domestico ovvero, in
mancanza dei predetti aventi diritto, a favore di chiunque dimostri di aver
sostenuto le spese funerarie su richiesta e dietro presentazione di
documentazione attestante il sostenimento delle predette spese.

L’importo dell’assegno è rivalutato annualmente, a
partire dal 1° luglio di ogni anno, con apposito decreto del Ministro del
lavoro e delle politiche sociali, sulla base della variazione effettiva dei
prezzi al consumo.

Per gli infortuni mortali occorsi a decorrere dal 1°
gennaio 2019, l’importo dell’assegno è pari a 10.000,00 euro (NOTA 19) ai sensi
dell’articolo 1, comma 1126,
lett. i), della legge 30 dicembre 2018, n. 145, che ha modificato l’articolo 85, comma 3 del
Testo unico citato.

 

Beneficio Fondo di sostegno per le famiglie delle
vittime di gravi infortuni sul lavoro.

Nei casi di eventi mortali successivi al 1° gennaio
2007, è prevista per i familiari superstiti di cui all’articolo 85 del Testo
unico la prestazione una tantum a carico del Fondo di sostegno per i familiari
delle vittime di infortuni mortali sul lavoro (NOTA 20).

Il Fondo eroga un importo una tantum, determinato in
funzione del numero dei superstiti ed è fissato annualmente con decreto
ministeriale in base alle risorse disponibili del Fondo vittime gravi infortuni
e all’andamento infortunistico.

È anche prevista la possibilità di beneficiare,
sempre a carico del Fondo, di un’anticipazione della rendita ai superstiti pari
a tre mensilità della rendita annua, calcolata sul minimale di legge per la
liquidazione delle rendite.

L’Inail eroga la prestazione su richiesta di uno
solo dei superstiti del lavoratore deceduto, redatta su apposito modulo
reperibile sul portale Inail al seguente percorso: “Atti e documenti-Moduli e
modelli-Prestazioni economiche-Fondo gravi infortuni”.

Nei casi in cui sia stata già costituita la rendita
a superstiti e non pervenga la richiesta nei termini stabiliti, è cura
dell’Istituto attivarsi ai fini della presentazione della stessa da parte degli
aventi diritto.

 

Valutazione del danno e unificazione dei postumi per
l’erogazione della prestazione una tantum e della rendita diretta.

Tutte le prestazioni sono subordinate
all’accertamento da parte dei sanitari medico legali dell’Istituto.

L’accertamento dei postumi è effettuato secondo le
modalità di cui all’art. 78
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124.

All’atto della valutazione dei postumi, ai fini
dell’applicazione del disposto di cui all’art. 79 del citato decreto,
vanno prese in esame le sole “inabilità preesistenti concorrenti” derivanti da
fatti lavorativi e/o extra-lavorativi.

Pertanto:

– nel caso in cui il precedente infortunio in ambito
domestico abbia dato luogo a costituzione di rendita e il titolare della stessa
sia colpito da un nuovo infortunio domestico e l’inabilità complessiva sia
superiore a quella in base alla quale fu liquidata la precedente rendita, si
procede alla costituzione di una nuova rendita in base al grado di riduzione
complessivo dell’attitudine al lavoro causata dalle lesioni determinate dal
precedente o dai precedenti infortuni e dal nuovo, valutata secondo le
disposizioni dell’articolo 78
del decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1965, n. 1124 (NOTA
21).

In definitiva, i postumi permanenti derivanti
dall’ultimo infortunio devono essere sempre unificati con i postumi che hanno
dato origine alla rendita, rivalutati e attualizzati secondo le regole
medico-legali, procedendo a una valutazione complessiva dalla quale scaturirà
il punteggio utile per la costituzione della nuova rendita;

– nel caso in cui l’inabilità causata da un
precedente infortunio domestico non abbia raggiunto la soglia minima
indennizzabile in rendita del 27 o del 16 per cento e l’assicurato subisca un
nuovo infortunio domestico da cui derivi una nuova inabilità anch’essa
inferiore al limite minimo indennizzabile, non si procederà all’unificazione
dei postumi. Per gli eventi occorsi dal 1° gennaio 2019, nel caso in cui il
precedente infortunio in ambito domestico abbia dato luogo a prestazione una
tantum e sia seguito da un nuovo infortunio domestico da cui derivi anche in
questo caso un danno indennizzabile con una nuova prestazione una tantum, non
si procede a unificazione dei postumi. In quest’ultimo caso, pertanto, le
valutazioni dei postumi daranno origine a due distinte prestazioni economiche
una tantum;

– nel caso in cui il precedente infortunio in ambito
domestico occorso a decorrere dal 1° gennaio 2019 e che abbia dato luogo a una
prestazione una tantum, sia seguito da un nuovo infortunio domestico, da cui
derivi un’inabilità permanente uguale o maggiore al 16 per cento, non si
procede a unificazione dei postumi. In tale fattispecie spettano, infatti, due
distinte prestazioni: una prestazione una tantum per l’infortunio precedente e
la rendita per l’infortunio successivo.

 

Presentazione e istruttoria della domanda per
l’erogazione delle prestazioni

(Prestazione una tantum, Rendita diretta e Assegno
per l’assistenza personale continuativa).

L’assicurato che è incorso in un infortunio
domestico da cui sia derivata un’inabilità permanente compresa fra il 6 e il
100 per cento per eventi dal 1° gennaio 2019 o un’inabilità non inferiore al 27
per cento per eventi dal 1° gennaio 2007 fino al 31 dicembre 2018, può
presentare all’Inail specifica domanda per l’erogazione della prestazione
economica.

La predetta domanda deve essere presentata entro il
termine di 90 giorni dalla data di compilazione del certificato medico
attestante la stabilizzazione dei postumi.

La prestazione per l’assistenza personale continuativa
(APC) può essere concessa d’ufficio, su parere del dirigente medico in sede di
valutazione medico legale, ovvero, su richiesta del titolare della rendita
all’atto della costituzione della rendita o in sede di opposizione o citazione,
mediante presentazione all’Inail di specifica domanda per l’erogazione della
prestazione economica.

La Sede competente alla trattazione della domanda
per l’erogazione delle prestazioni (individuata in relazione al domicilio
dell’infortunato), verifica la regolarità assicurativa, tenendo presente che si
opera in regime di non automaticità delle prestazioni, e predispone
l’accertamento medico-legale per la determinazione dei postumi.

Quanto dichiarato nella domanda dall’assicurato, a
eccezione delle cause e circostanze dell’evento, avrà valore
d’autocertificazione cosicché le dichiarazioni saranno rese ai sensi dell’art. 76 del decreto del
Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 e successive
modificazioni.

Per la presentazione delle domande deve essere
utilizzata l’allegata modulistica, che costituisce parte integrante della
presente circolare, compilata in ogni sua parte sia dall’assicurato che dal
medico certificatore, ognuno per quanto di propria competenza. (allegati 3 e 4)

 

Decisioni e comunicazioni dell’Istituto

La Sede competente alla trattazione del caso, entro
il termine di 120 giorni dal ricevimento della domanda di erogazione delle
prestazioni, provvede alla liquidazione dell’importo dovuto o, in caso di non
accoglimento della stessa, alla comunicazione del rigetto all’interessato,
specificandone le motivazioni nel provvedimento adottato. Il termine si
sospende per l’integrazione in caso di mancanza degli elementi richiesti.

 

Ricorsi

Avverso il provvedimento dell’Istituto, l’assicurato
può ricorrere, secondo il disposto dell’articolo 19 del decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro del
tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15 settembre 2000,
al Comitato amministratore del Fondo autonomo speciale, per il tramite della
Sede Inail che ha adottato il provvedimento, entro il termine di 90 giorni
dalla data di emanazione del provvedimento stesso.

Il ricorso deve essere trasmesso per posta
elettronica certificata, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o
presentato direttamente dietro rilascio della relativa ricevuta di avvenuta
presentazione da parte della Sede.

Al ricorso, contenente i motivi dell’opposizione,
devono essere allegati gli elementi giustificativi.

La Sede che ha adottato il provvedimento procederà a
inoltrare tempestivamente il ricorso alla Direzione centrale rapporto
assicurativo, corredato da apposita relazione e dai documenti presenti nella
pratica.

In caso di rigetto del ricorso da parte del
Comitato, o trascorsi i 120 giorni dalla presentazione del ricorso se il
Comitato non si pronuncia, gli interessati possono rivolgersi all’Autorità
giudiziaria.

La proposizione dei gravami non sospende il
provvedimento adottato dall’Istituto.

L’azione giudiziaria per il riconoscimento del
diritto alle prestazioni dell’assicurazione si prescrive entro tre anni
dall’infortunio con postumi permanenti indennizzabili. Tale termine è sospeso
durante la liquidazione in via amministrativa.

 

Ripetizione di indebito e rivalsa

Il comma 4, dell’articolo
9, della legge 3 dicembre 1999, n. 493 nonché l’articolo 13 del decreto di
attuazione del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con
il Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica del 15
settembre 2000, dispongono che in considerazione delle particolari finalità
dell’assicurazione e delle specificità del lavoro svolto in ambito domestico,
l’Inail non eserciti il diritto di rivalsa nei confronti dell’assicurato e dei
componenti il suo nucleo familiare.

Resta, invece, ferma l’azione di surroga nei
confronti di terzi responsabili estranei al nucleo familiare.

L’articolo
9 del citato decreto di attuazione del 15 settembre 2000, prevede, infine,
la ripetizione delle somme indebitamente corrisposte in presenza di rendita
erogata a causa di omessa, incompleta o infedele segnalazione di fatti,
incidenti sul diritto, che non siano già conosciuti all’Istituto assicuratore.

Le disposizioni in questione, dettate
precedentemente per la rendita, si applicano anche al resto delle prestazioni
assicurative previste della legge 30 dicembre
2018, n. 145.

 

Istruzioni contabili

Si forniscono di seguito le istruzioni per la
gestione contabile dell’assicurazione di cui alla legge
3 dicembre 1999, n. 493:

– gli incassi riguardanti i premi vanno imputati
alla voce contabile di entrata E.1.02.02.03.001.01 “Premi per
l’assicurazione dell’attività domestica da soggetti iscritti”, gestione
contabile 980 “gestione infortuni in ambito domestico”;

– le spese relative alla gestione degli infortuni
(gestione contabile 980 “gestione infortuni in ambito domestico”) vanno
imputate, a seconda della tipologia, nell’ambito delle seguenti voci contabili:

– U.1.04.02.02.006.01 “Rendita a tecnopatici e
infortunati sul lavoro”;

– U.1.04.02.02.006.03 “Assegni per l’assistenza
personale continuativa”;

– U.1.04.02.02.006.04 “Rendite ai superstiti”;

– U.1.04.02.02.006.06 “Annualità al coniuge
superstite per nuovo matrimonio”;

– U.1.04.02.02.006.08 “Conguagli per miglioramenti
economici”;

– U.1.04.02.02.006.09 “Interessi e rivalutazione
monetaria per ritardato pagamento”;

– U.1.04.02.02.006.14 “Prestazione una tantum per
infortuni domestici”;

– U.1.04.02.02.007.03 “Assegni per casi di morte”;

– U.7.02.03.01.001.04 “Fondo di sostegno alle
famiglie con vittime di gravi infortuni sul lavoro”.

 

Campagne informative per la prevenzione

Annualmente, sulla base della proposta del Comitato
amministratore di cui all’articolo
10 della legge 3 dicembre 1999, n. 493, l’Inail destina delle risorse del
Fondo, nel rispetto dell’equilibrio economico e finanziario del Fondo medesimo,
per la realizzazione di campagne informative a livello nazionale finalizzate
alla prevenzione degli infortuni negli ambienti di civile abitazione.

La proposta per la realizzazione delle predette
campagne viene formulata dal Comitato amministratore entro il termine del 30
aprile di ogni anno, sulla base delle evidenze contabili del Fondo degli ultimi
tre esercizi nonché sull’andamento delle iscrizioni all’assicurazione dell’anno
in corso.

 

(1) Cioè non svolgano attività che comportino
l’iscrizione presso altre forme obbligatorie di previdenza sociale.

(2) Corte di Cassazione
n. 3476/1994; circolare Inail 26 agosto 1994,
n. 24.

(3) Cfr nota della Direzione centrale prestazioni
del 17 novembre 2011, n. 8743 “Assicurazione contro gli infortuni in ambito
domestico. Problematiche interpretative relative all’art. 6, comma 2, lettere a) e b)
della legge n. 493/1999”.

(4) Circolare Inail 22
febbraio 2001, n. 9.

(5) Cfr nota Direzione centrale prestazioni del 17
novembre 2011, n. 8743 “Assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico.
Problematiche interpretative relative all’art. 6, comma 2, lettere a) e b)
della legge n. 493/1999”.

(6) Cassazione civile – sez. III, 29 settembre 2005,
n. 19157.

(7) Cassazione civile sez. lav. 6 novembre 2002, n.
15588; Cassazione civile, sez. lav. 1 agosto 2000, n. 10081.

(8) Parere Avvocatura generale 10 maggio 2010.

(9) Raccomandazione del Comitato amministratore del
Fondo autonomo speciale del 16 luglio 2002: il concetto di “cura delle persone”
potrà essere integrato con il valore sociale dell’ospitalità così come inteso
nel nostro sistema sociale…”.

(10) La legge 3 dicembre
1999, n. 493 prevedeva, per gli eventi occorsi fino al 31 dicembre 2006,
la  prestazione in rendita in caso di
inabilità permanente al lavoro in misura non inferiore al 33 per cento.

(11) Decreto del
Ministro del lavoro e della previdenza sociale di concerto con il Ministro
dell’economia e delle finanze del 31 gennaio 2006 “Estensione
dell’assicurazione contro gli infortuni in ambito domestico ai casi di
infortunio mortale”.

(12) Decreto del
Ministro del lavoro, della salute e delle politiche sociali del 19 novembre
2008 “Tipologie di benefici, requisiti e modalità di accesso al Fondo di
sostegno per le famiglie delle vittime di gravi infortuni sul lavoro”.

(13) Circolare Inail 22
gennaio 2019, n. 2 “…rivalutabile con le stesse modalità previste per la
rendita per inabilità permanente”.

(14) Legge 27 dicembre
2006, n. 296.

(15) Ai sensi della legge 3 dicembre 1999, n. 493 art. 9
comma 1: La prestazione[..] è calcolata su una retribuzione convenzionale pari
alla retribuzione annua minima fissata per il calcolo delle rendite del settore
industriale, minimale rivalutabile ai sensi dell’articolo 116 del medesimo
testo unico, e successive modificazioni. Pertanto la rendita è rivalutata
quando la retribuzione media giornaliera del settore industria raggiunge un
incremento non inferiore al 10 per cento.

(16) Circolare Inail 20
ottobre 2012, n. 49, “Prestazioni economiche per infortunio sul lavoro e
malattia professionale: settore industria, agricoltura e per infortuni in
ambito domestico. Rivalutazione annuale con decorrenza 1° gennaio 2012”

(17) Circolare Inail 14
giugno 2006, n. 29. Decreto del Ministro del
lavoro e della previdenza sociale di concerto con il  Ministro dell’economia e delle finanze del 31
gennaio 2006.

(18) Circolare Inail 14
giugno 2006, n. 29 e legge 3
dicembre 1999, n. 493, articolo 9, comma 1.

(19) Fino al 31 dicembre 2018, l’importo ammontava a
2.160,00 euro.

(20) Istituito dalla legge 27 dicembre 2006, n. 296,
articolo 1, comma 1187.

(21) Per gli infortuni occorsi fino al 31 dicembre
2018 trova l’applicazione l’art.
12 del decreto 15 settembre 2000; per gli infortuni occorsi dal 1° gennaio
2019 trova applicazione l’art. 9
del decreto 13 novembre 2019.

 

Allegato 1

DM 13/11/2019

 

Allegato 2

Modulo

Allegato 3

Modulo

 

Allegato 4

Modulo

Prassi – INAIL – Circolare 11 febbraio 2021, n. 6
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