L’indennità di maternità dell’assistente di volo va computata per intero e non prevede alcun frazionamento.
Nota a Cass. 2 dicembre 2020, n. 27552
Pamela Coti
La misura dell’indennità di maternità deve essere determinata in relazione alla retribuzione media globale giornaliera percepita restando, invece, esclusa la possibilità di computarla facendo applicazione del sistema di calcolo stabilito per una indennità intrinsecamente diversa, quale quella di malattia.
Lo ha affermato la Corte di Cassazione 2 dicembre 2020, n. 27552 in relazione ad un caso avente ad oggetto la determinazione della base di calcolo dell’indennità di maternità dovuta alle lavoratrici con qualifica di assistenti di volo, disattendendo la decisione dei giudici di secondo grado che, riferendosi alla disciplina parallela dell’indennità di malattia, avevano ritenuto che l’indennità di volo dovesse esser computata unicamente nella misura del 50% ai fini della liquidazione dell’indennità di maternità.
A tal fine, la Cassazione ha chiarito che l’indennità di malattia gode di una propria disciplina autonoma in ordine alle modalità di finanziamento, alla specifica indicazione dell’evento protetto, dei soggetti beneficiari e del livello di prestazioni garantite all’avente diritto. In particolare:
- il calcolo del trattamento economico di maternità, e dunque le modalità di determinazione del quantum, sono disciplinate esclusivamente nell’art. 23, D.LGS. n. 151/2001, che riguarda solo gli elementi che concorrono a determinare la base di calcolo delle indennità economiche di malattia, mentre tace in ordine alla misura della loro computabilità;
- la disposizione richiamata stabilisce una specifica disciplina di calcolo, prevedendo che la retribuzione da prendere a riferimento per determinare (nella misura dell’80 % di essa), l’indennità di malattia sia costituita dalla “retribuzione media globale giornaliera” che si ottiene dividendo per 30 l’importo totale della retribuzione del mese precedente a quello nel corso del quale ha avuto inizio il congedo;
Tale orientamento della Corte, oltre a ribadire la propria, costante, giurisprudenza (v. già Cass. n. 8469/2003), risulta conforme agli indirizzi costituzionali, secondo i quali l’indennità di maternità è diretta ad assicurare alla donna lavoratrice la possibilità di vivere l’evento senza una radicale riduzione del tenore di vita (Corte Cost. n. 132/1991 e n. 271/1999) e agli indirizzi Eurounitari (soprattutto a partire dalle Direttive n. 86/613/CEE, n. 92/85/CE e n. 96/34/CE) i quali riconoscono che la tutela della maternità possa favorire l’aumento dell’occupazione femminile con ricadute positive sulla sostenibilità del modello sociale, sul miglioramento del tasso di crescita del sistema economico e sulla riduzione del rischio di povertà delle famiglie, in generale.