In merito all’accertamento tecnico preventivo dello status di portatore di handicap, le spese di lite vanno calcolate procedendo alla riduzione del valore medio dei compensi indicato per i procedimenti di istruzione preventiva nella tabella 9 dell’allegato al D.M. n. 55/2014.

Nota a Cass. 22 dicembre 2020, n. 29311

Alfonso Tagliamonte

Le controversie sullo stato e sulla capacita delle persone per il loro contenuto intrinseco non sono suscettibili di valutazione economica e, ai fini della liquidazione delle spese giudiziali, sono controversie di valore indeterminabile. È quanto ribadisce la Corte di Cassazione 22 dicembre 2020, n. 29311, in linea con la giurisprudenza consolidata (v. Cass. n. 24979/2018 e già Cass. n. 1877/1965), la quale ha più volte accostato la condizione di portatore di handicap ad un vero e proprio status (v. Cass. n. 21416/2019), identificandolo in una qualità giuridica attribuita dal legislatore ad un soggetto “nei confronti di altri soggetti nell’ambito dell’ordinamento giuridico, la quale a sua volta è matrice di una pluralità indeterminata di situazioni soggettive attive e passive” (v. L. n. 104/1992  – art. 3, co. 1, 2 e ss., nonché artt. 17, 19, 33 e ss.).

La Cassazione precisa perciò che le cause di tale tipo vanno qualificate come relative all’accertamento di status, e quindi di valore indeterminabile, e rileva che il D.M. n. 55/2014 (art. 4, co. 1) stabilisce espressamente che il giudice nel tener conto dei valori medi (contenuti nelle tabelle allegate) possa diminuirli fino al 50%  (e “di regola fino al 70%”, per l’istruttoria) “in applicazione dei parametri generali”, ossia in funzione “delle caratteristiche, dell’urgenza e del pregio dell’attività prestata, dell’importanza, della natura, della difficoltà e del valore dell’affare, delle condizioni soggettive del cliente, dei risultati conseguiti, del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate”. Tale situazione, secondo la Corte, ricorre in relazione ad un giudizio come quello di cui all’art. 445-bis c.p.c., co. 1, 3 e 4, “caratterizzato dall’assenza di questioni giuridiche e di fatto che non siano quelle demandate alla consulenza medico-legale”.

Pertanto, procedendo alla riduzione del valore medio dei compensi (indicato per i procedimenti di istruzione preventiva nella tabella 9 dell’allegato al D.M. n. 55/2014), nel caso di specie (in cui il portatore di handicap grave aveva lamentato la liquidazione di spese in misura inferiore alla tariffa vigente per le cause di valore indeterminabile), i giudici hanno individuato il compenso minimo in Euro 1.212,00, risultante “dall’abbattimento del 50% dei compensi medi previsti per la fase di studio e la fase introduttiva (rispettivamente indicati in Euro 945,00 e in Euro 750,00) e del 70% del compenso relativo alla fase istruttoria (indicato in Euro 1.215,00)” ed hanno cassato il decreto del Tribunale che aveva liquidato la minor somma di Euro 1.050,00, senza motivare sullo scostamento rispetto allo standard tabellare.

Status di portatore di handicap e spese di lite
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