Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3555

Rapporto di lavoro, Inadempimento degli obblighi contrattuali
– Copertura assicurativa in caso di perdita dei requisiti e titoli
professionali di abilitazione allo svolgimento dell’attività di pilota
istruttore per qualsiasi causa non riconducibile all’esercizio di attività di
volo, Risarcimento dei danni richiesto dal lavoratore in relazione
all’asserita responsabilità contrattuale del datore di lavoro

 

Rilevato che

 

1. Con sentenza 26 settembre 2016, la Corte
d’appello di Milano rigettava l’appello proposto da G.A. avverso la sentenza di
primo grado, di reiezione della sua domanda di accertamento dell’inadempimento
di A. s.p.a. degli obblighi assunti con il contratto 10 aprile 2007 (di
assunzione con le mansioni di “pilota istruttore di simulatore”) e di
sua conseguente condanna al pagamento della somma prevista contrattualmente di
€ 150.000,00;

2. a motivo della decisione, la Corte territoriale
riteneva il ricorso introduttivo carente delle minime allegazioni e deduzioni
istruttorie in ordine al risarcimento dei danni richiesto dal lavoratore in
relazione all’asserita responsabilità contrattuale della società datrice (in
merito al suo impegno di una copertura assicurativa di € 150.000,00 in linea
capitale “per il caso di perdita dei requisiti e titoli professionali di
abilitazione allo svolgimento dell’attività di pilota istruttore per qualsiasi
causa non riconducibile all’esercizio di attività di volo”, non assolto
nonostante gli fosse stata certificata, a seguito di visita medica del 24
giugno 2009, l’inidoneità al rinnovo della licenza di pilota istruttore, per un
persistente disturbo depressivo ansioso, tale da inibirgli lo svolgimento di
attività di volo reale): avendo il lavoratore introdotto pertinenti allegazioni
soltanto in atto di appello, e quindi tardivamente;

4. con atto notificato il 27 marzo 2017, egli
ricorreva per cassazione avverso tale sentenza con tre motivi, cui la società
resisteva con controricorso e memoria ai sensi dell’art.
380 bis 1 c.p.c.

 

Considerato che

 

1. il ricorrente deduce violazione e falsa
applicazione dell’art. 416 c.p.c., in ordine
alla precisazione della reale natura e consistenza delle conseguenze
dell’accertamento di inidoneità sulla propria figura e capacità professionale,
in considerazione della necessità di una diversa specificazione del danno
(riguardante la spendibilità professionale dell’abilità di pilota istruttore)
sopravvenuta all’eccezione (di consistenza del danno assicurato, non
verificatosi, nella perdita della retribuzione nel rapporto di lavoro tra le
parti) della società resistente in memoria di costituzione in primo grado
(primo motivo);

2. esso è infondato;

2.1. e ciò al di là del difetto di specificità del
motivo, in violazione della prescrizione, a pena di inammissibilità, dell’art. 366, primo comma, n. 4 c.p.c., che esige
l’illustrazione del motivo, con esposizione degli argomenti invocati a sostegno
della decisione assunta con la sentenza impugnata e l’analitica precisazione
delle considerazioni che, in relazione al motivo come espressamente indicato
nella rubrica, giustificano la cassazione della sentenza (Cass. 3 luglio 2008,
n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959;
Cass. 26 settembre 2016, n. 18860; 9 ottobre 2019, n. 25354), per la mancata
confutazione, tanto meno puntuale, del ritenuto difetto nel “ricorso
introduttivo del giudizio … di minime allegazioni e deduzioni istruttorie in
ordine al risarcimento dei danni richiesti in relazione all’asserita
responsabilità contrattuale della società” (così al penultimo capoverso di
pg. 7 della sentenza);

2.2. la Corte territoriale ha, infatti,
correttamente applicato il principio di circolarità, nel rito del lavoro, tra
oneri di allegazione, oneri di contestazione ed oneri di prova: donde l’impossibilità
di contestare o richiedere prova, oltre i termini preclusivi stabiliti dal
codice di rito, su fatti non allegati nonché su circostanze che, pur
configurandosi come presupposti o elementi condizionanti il diritto azionato,
non siano state esplicitate in modo espresso e specifico nel ricorso
introduttivo (Cass. s.u. 17 giugno 2004 n. 11353; Cass. 24 ottobre 2017, n.
25148); posto che l’allegazione del danno conseguente alla responsabilità
contrattuale dedotta integra un fatto costitutivo della domanda (come tale
nell’onere di specifica allegazione del lavoratore ricorrente: Cass. 19 giugno 2018, n. 16150), non dipendente
dall’evoluzione del contraddittorio per effetto delle difese o eccezioni della
parte convenuta (come infondatamente dedotto dal ricorrente al primo capoverso
di pg. 6 del ricorso), il cui difetto soggiace al regime preclusivo proprio del
rito;

3. il ricorrente deduce poi violazione e falsa
applicazione degli artt. 1362, 1363 c.c., per la non corretta interpretazione
dell’allegato alla lettera di assunzione del 10 aprile 2007, specificante
l’attribuzione al ricorrente di mansioni comprendenti attività di volo (e non
soltanto di simulatore a terra), non più potute assolvere per la sopravvenuta
inidoneità per motivi fisici, integranti il sinistro assicurato (secondo
motivo); violazione e falsa applicazione dell’art.
1362 c.c., per l’erronea limitazione della copertura assicurativa per la
perdita dei requisiti e del titolo professionale di abilitazione allo
svolgimento dell’attività di pilota istruttore al solo rapporto con A. s.p.a. e
non alla più generale spendibilità sul mercato del lavoro della capacità
professionale del ricorrente (terzo motivo);

4. essi, congiuntamente esaminabili per ragioni di
stretta connessione, sono inammissibili;

5. il rigetto del precedente mezzo, di censura della
ratio decidendi della sentenza impugnata, fondata in via esclusiva
sull’assoluto difetto di allegazione nel ricorso introduttivo in ordine al
risarcimento dei danni richiesti da inadempimento contrattuale (argomentato con
le ragioni esposte dal penultimo capoverso di pg. 7 al secondo di pg. 8 della
sentenza), cristallizza l’assorbimento di “tutte le altre questioni
proposte” (così al terzo capoverso di pg. 8 della sentenza), puntualmente
enucleate come oggetto del gravame (p.ti da 1 a 4 del secondo capoverso di pg.
6 della sentenza) e riguardanti l’oggetto dell’interpretazione contestata,
compiuta dal Tribunale (come si evince dalla motivazione della sentenza
trascritta al p.to 12 di pg. 4 del ricorso, nella sua parte espositiva in
fatto), non già dalla Corte che da essa si è astenuta, per il ritenuto
assorbimento di tali questioni;

5.1. nel caso di assorbimento cd. improprio,
ricorrente nell’ipotesi, come appunto la presente, di rigetto di una domanda in
base alla soluzione di una questione di carattere esaustivo che renda vano
esaminare le altre, sul soccombente non grava l’onere di formulare sulla
questione assorbita alcun motivo di impugnazione, essendo sufficiente, per
evitare il giudicato interno, che censuri o la sola decisione sulla questione
giudicata di carattere assorbente (come appunto con il precedente mezzo,
rigettato) o la stessa statuizione di assorbimento (qui invece mancata),
contestando i presupposti applicativi e la ricaduta sulla effettiva decisione
della causa (Cass. 9 ottobre 2012, n. 17219; Cass. 12 luglio 2016, n. 14190);

6. pertanto il ricorso deve essere rigettato, con
regolazione delle spese del giudizio secondo il regime di soccombenza e
raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei
presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20
settembre 2019, n. 23535);

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso e condanna il lavoratore alla
rifusione, in favore della

controricorrente, delle spese del giudizio, che
liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 7.000,00 per compensi professionali,
oltre rimborso per spese generali nella misura del 15 per cento e accessori di
legge.

Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r. n.
115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1 bis, dello stesso art. 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 11 febbraio 2021, n. 3555
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