Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 febbraio 2021, n. 4056

Detrazione dell’aliunde perceptum, Retribuzioni percepite dal
lavoratore quale insegnante presso scuole pubbliche nel medesimo periodo,
Risarcimento del danno, Aliunde perceptum, non costituente oggetto di
eccezione in senso stretto, Rilevabilità d’ufficio se le relative circostanze
di fatto risultano ritualmente acquisite al processo, Eccezione di detrazione
non subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte

 

Fatti di causa

 

1. La Corte di appello di Roma, con sentenza n.
2519/2018, pronunciando sugli appelli riuniti avverso la sentenza definitiva n.
369/2016 emessa dal Tribunale di Frosinone, in parziale accoglimento
dell’appello principale proposto da T. P. s.r.I., ha condannato la stessa
società al pagamento, in favore dell’appellante incidentale L.F., a titolo
risarcitorio, delle retribuzioni maturate dal 17.9.2008 sino al 24.1.2014,
oltre accessori ex art. 429 cod. proc. civ.,
previa detrazione dell’aliunde perceptum, rappresentato da tutte le
retribuzioni percepite dal F. quale insegnante di educazione fisica presso
scuole pubbliche nel medesimo periodo. Ha rigettato nel resto l’appello
principale della T. P. s.r.l. e integralmente l’appello incidentale del F..

2. La sentenza ha riferito, per quanto ancora qui
rileva:

– che il ricorso in appello depositato da T. P.
s.r.l. aveva ad oggetto la sentenza con cui il Tribunale di Frosinone aveva
dichiarato inefficace il licenziamento intimato il 31.5.2008 al F. con ordine
di riammissione in servizio e aveva condannato la società al risarcimento del
danno in misura pari alle retribuzioni spettanti dal 17.9.2008 fino
all’effettiva reintegra;

– che, con precedente sentenza, la Corte di appello
di Roma, chiamata a  decidere
sull’immediata impugnazione della sentenza non definitiva, aveva dichiarato la
nullità del contratto a progetto concluso tra le parti in data 14.10.2006 e la
sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro subordinato a tempo
indeterminato dalla stessa data;

– che il risarcimento del danno doveva essere
riconosciuto fino al 24.1.2014, data in cui la società aveva invitato senza
esito il F. a riprendere servizio, e che la sua liquidazione, per il periodo
dal 17.9.2008 al 24.1.2014, era da parametrare alle retribuzioni perdute con
detrazione dell’aliunde perceptum, eccepito dalla società sin dal primo grado e
rappresentato da quanto percepito dal F. nello stesso periodo quale insegnate
di educazione fisica presso scuole pubbliche;

– che “l’attività svolta dal F. in favore della
società è comunque incompatibile con quella di dipendente pubblico ai sensi
dell’art. 53 d.lgs. 165/01”;

– che non poteva essere accolta la domanda
restitutoria dalla società, non potendosi conoscere l’ammontare del residuo
credito del F.;

– che era corretto utilizzare, come aveva fatto il
primo giudice, il CCNL di settore come riferimento parametrico della
retribuzione adeguata ex art. 36 Cost., con
conseguente esclusione di alcune voci rivendicate dal F..

3. Per la cassazione di tale sentenza L.F. ha
proposto ricorso affidato a tre motivi, cui ha resistito la T. P. con
controricorso.

4. Il ricorrente ha altresì depositato memoria ex art. 378 cod. proc. civ..

 

Ragioni della decisione

 

1. Con il primo motivo il ricorrente denuncia omesso
esame di fatto decisivo (art. 360, primo comma, n.
5 cod. proc. civ.) nella parte in cui la Corte di appello, in violazione
dell’art. 437 cod. proc. civ., ha ritenuto
ammissibile l’eccezione di aliunde perceptum, specificata solo in appello,
poiché in primo grado era stata formulata un’eccezione generica di attività
svolta presso una scuola pubblica.

2. Il motivo è infondato.

3. Il c.d. aliunde perceptum, non costituendo
oggetto di eccezione in senso stretto, è rilevabile d’ufficio dal giudice se le
relative circostanze di fatto risultano ritualmente acquisite al processo
(Cass. n. 30330 del 2019, n. 18093 del 2013 e n. 26828 del 2013). Tenuto conto, dunque, della
sua natura di eccezione in senso lato, l’eccezione di detrazione dell’aliunde
perceptum non è subordinata alla specifica e tempestiva allegazione della parte
ed è ammissibile anche in appello, dovendosi ritenere sufficiente che i fatti
risultino documentati ex actis, in quanto il regime delle eccezioni si pone in
funzione del valore primario del processo, costituito dalla giustizia della
decisione, che resterebbe svisato ove anche le questioni rilevabili d’ufficio
fossero subordinate ai limiti preclusivi di allegazione e prova previsti per le
eccezioni in senso stretto (Cass. S.U. 10531 del
2013, conf. Cass. n. 4548 del 2014, n. 27998 del 2018)

4. Con il secondo motivo il ricorrente denuncia
violazione dell’art. 53
d.lgs. 165 del 2001 (art. 360, primo comma, n.
3 cod. proc. civ.) e/o omesso esame di fatto decisivo per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.) per
avere la Corte di appello ritenuto detraibili, dal risarcimento del danno
dovuto per il periodo dal 17.9.2008 al 24.1.2014, le retribuzioni percepite
quale dipendente pubblico.

Sostiene il ricorrente che si detrae, dal
risarcimento del danno parametrato alle retribuzioni perdute per l’inadempimento
datoriale, quanto il lavoratore abbia guadagnato altrove utilizzando il tempo
reso libero dal licenziamento secondo il principio della compensatio lucri cum
damno. Tuttavia, la compensazione trova applicazione solo se, e nei limiti in
cui, sia il danno che l’incremento patrimoniale o comunque il vantaggio siano
conseguenza immediata e diretta dallo stesso fatto, il quale abbia in sé
l’idoneità a produrre entrambi gli effetti. In altri termini, la riduzione del
risarcimento opera solo se e nei limiti in cui quel lavoro sia temporalmente
incompatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa
sospesa dal licenziamento. Tale ipotesi non ricorre nel caso in cui l’altro
lavoro, produttivo di reddito, opposto in compensazione, sia temporalmente
compatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa.

Sulla base di tali argomenti, sostiene che nel
periodo 2006/2008 del contratto di lavoro a progetto, solo ex post ritenuto di
lavoro subordinato per effetto del riconoscimento giudiziale, la prestazione
lavorativa era stata resa in modo temporalmente compatibile con quella di
lavoro a termine resa in favore della pubblica amministrazione.

Con altro ordine di considerazioni sostiene il
ricorrente che il divieto posto dall’art. 53 d.lgs. 165 del 2001
(di svolgimento di altra attività lavorativa, non previamente autorizzata, da
parte di un dipendente pubblico) è posto nell’interesse della Pubblica
Amministrazione e la relativa violazione, pur potendo causare sanzioni
disciplinari, non può esimere il datore di lavoro privato dalle conseguenze
giuridiche che abbia causato con il proprio inadempimento.

5. Il motivo è inammissibile.

6. In questa sede, in cui si discute del risarcimento
del danno relativo al periodo successivo alla cessazione della prestazione
lavorativa svolta dal F. a favore di T. P., la questione riguardante la
presunta compatibilità nel periodo pregresso tra prestazione di lavoro a
progetto e quella che il F. assume di avere reso quale dipendente pubblico
nello stesso periodo suppone che il tema (compatibilità del lavoro a progetto e
rapporto di lavoro pubblico reso nello stesso periodo) fosse stato già
introdotto e trattato in giudizio, mentre nulla risulta dalla sentenza
impugnata e quindi la questione è nuova e inammissibile in questa sede. Ne
consegue che, non essendovi accertamento in sede di merito circa il presupposto
posto a base dell’argomento addotto, nessuna conseguenza può trarsi, neppure a
livello presuntivo, circa la non operatività della compensazione per essere
distinti il danno prodotto dall’inadempimento datoriale e l’incremento
patrimoniale derivante dalla percezione di un’altra retribuzione, in questo
caso riferibile ad un rapporto di lavoro pubblico.

7. Trova così applicazione il principio generale per
cui le erogazioni patrimoniali commisurate alle mancate retribuzioni, cui è
obbligato il datore di lavoro che non proceda al ripristino del rapporto
lavorativo, qualificate come risarcitorie, consentono la detraibilità
dell’aliunde perceptum che il lavoratore possa avere conseguito svolgendo una
qualsiasi attività lucrativa e in tale ambito non può non rientrare la
percezione delle retribuzioni di cui si discute.

8. Il riferimento fatto dalla Corte di appello alla
incompatibilità di cui all’art.
53 d.lgs. n. 165 del 2001 è da intendere quale argomento logico-giuridico
per cui, in difetto di prova contraria, ossia dell’esistenza di situazioni di
deroga o di autorizzazione atte a legittimare la prestazione di lavoro privato
in capo ad un dipendente pubblico, l’incompatibilità tra i due impieghi è
presunta ex lege, in applicazione della regola generale dell’esclusività del
servizio pubblico.

9. In relazione a tale passaggio motivazionale il
ricorso è del pari inammissibile, poiché non pertinente al decisum.

10.Con il terzo motivo si denuncia violazione e
falsa applicazione degli artt. 1206, 1207, 1217 e 1223 cod. civ. (art.
360, primo comma, n. 3 cod. proc. civ.) e omesso esame di fatto decisivo
per il giudizio (art. 360, primo comma, n. 5 cod. proc. civ.).

Si assume che la detraibilità dell’ aliunde
perceptum potrebbe riconoscersi solo per il periodo compreso tra la data da cui
il giudice di primo grado ha fatto decorrere il risarcimento (1.9.2008) alla
data di pubblicazione del dispositivo della sentenza parziale del medesimo
Tribunale (21.12.2010), poiché le retribuzioni maturate successivamente a tale
data – e precisamente quelle maturate dall’offerta della prestazione lavorativa
del 29.12.2010, ribadita il 7.2.2011 – hanno natura retributiva e non  risarcitoria, attenendo all’adempimento
dell’obbligazione nascente dal sinallagma contrattuale.

11. Anche tale motivo è inammissibile.

12. Come risulta dalla sentenza impugnata, già la
sentenza di primo grado aveva statuito che la condanna della società era a
titolo risarcitorio per tutto il periodo corrente dal settembre 2008 fino alla
data della reintegrazione in servizio. Non risulta dalla sentenza di appello
che fosse stata devoluta in sede di gravame dal F. alcuna questione vedente sul
titolo della condanna e neppure sul mutamento del titolo (da risarcitorio a
retributivo) successivamente alla pubblicazione del dispositivo della sentenza
parziale del 21.12.2010. In conclusione, vi è giudicato interno sulla natura
risarcitoria delle retribuzioni riconosciute anche dopo la sentenza parziale
del 21.12.2010 e fino al 24.1.2014.

13. Il ricorso va dunque rigettato, con condanna di
parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di legittimità,
liquidate nella misura indicata in dispositivo per esborsi e compensi
professionali, oltre spese forfettarie nella misura del 15 per cento del
compenso totale per la prestazione, ai sensi dell’art. 2 del D.M. 10 marzo 2014, n. 55.

14. Va dato atto della sussistenza dei presupposti
processuali per il versamento, da parte del ricorrente, ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. 30
maggio 2002 n. 115, nel testo introdotto dall’art. 1, comma 17, della legge 24
dicembre 2012, n. 228, di un ulteriore importo a titolo di contributo
unificato, in misura pari a quello, ove dovuto, per il ricorso, a norma del
comma 1-bis dello stesso art. 13
(v. Cass. S.U. n. 23535 del 2019 e n. 4315 del 2020).

 

P.Q.M.

 

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al
pagamento delle spese, che liquida in € 5.250,00 per compensi e in € 200,00 per
esborsi, oltre 15% per spese generali e accessori di legge.

Ai sensi dell’art.13 comma 1-quater del d.P.R. n.115
del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il
versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
-bis, dello stesso articolo 13,
se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 febbraio 2021, n. 4056
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