Giurisprudenza – TRIBUNALE DI FIRENZE – Sentenza 09 febbraio 2021

Associazione delle imprese di food delivery,  Sottoscrizione con l’organizzazione sindacale
dei Rider non qualificata, di un contratto collettivo nazionale di lavoro,
Trattativa promossa dal Ministero del lavoro con le organizzazioni dei
lavoratori comparativamente più rappresentative, Imposizione dell’accettazione
della predetta contrattazione collettiva, Condotta antisindacale

 

Il Giudice del Lavoro, a scioglimento della riserva
assunta in data 10.1.2021 in merito al ricorso ex art. 28 l. n. 300/70 proposto
Nidil CGIL Firenze, Filt CGIL Firenze e Filcams CGIL Firenze contro D. Italy
S.r.l, osserva quanto segue.

I predetti organismi locali delle associazioni
sindacali nazionali summenzionate hanno introdotto il presente giudizio
lamentando, in sintesi, che:

– in data 15 settembre 2020 Assodelivery,
associazione delle imprese di food delivery, ha sottoscritto con
l’organizzazione sindacale Ugl Rider un contratto collettivo nazionale di
lavoro, mentre era pendente una trattativa promossa dal Ministero del Lavoro
con le organizzazioni dei lavoratori comparativamente più rappresentative;

– la società convenuta, con una comunicazione
inoltrata a tutti i riders il 2 ottobre 2020, ha loro imposto l’accettazione
della predetta contrattazione collettiva, “sottoscritta da un soggetto non
qualificato, come condizione per continuare a lavorare tramite un licenziamento
“di massa”” (pag. 3 ricorso);

– l’organismo sindacale Ugl Rider, che unitamente ad
Assodelivery ha sottoscritto il c.d. “C.C.N.L. Rider”, beneficia da parte della
società resistente di un illegittimo sostegno anche di carattere finanziario;

– la risoluzione del rapporto di lavoro comunicata
agli oltre 8.000 riders della società, all’improvviso e senza alcun
coinvolgimento dei soggetti rappresentativi, costituisce un comportamento
lesivo del diritto alla consultazione informata;

– la società convenuta ha violato gli obblighi di
consultazione e informazione in merito alla soppressione del sistema di
prenotazione basato sulle statistiche precedente al 2 novembre 2020;

– si è prodotta la violazione delle norme interposte
e delle Carte Fondamentali che assicurano il diritto delle organizzazioni sindacali
a essere consultate e informate nella gestione di provvedimenti a rilevanza
collettiva e nei casi di pianificazione di esuberi, da ritenersi sussistente
anche con riguardo al rapporto di lavoro etero-organizzato ex art. 2 del d.lgs. n. 81/15;

– le condotte poste in essere dalla società
convenuta hanno leso il ruolo e l’immagine delle organizzazioni sindacali
ricorrenti nei confronti dei propri iscritti.

Le OO.SS. ricorrenti hanno, quindi, chiesto al Tribunale
adito l’adozione di provvedimenti atti a rimuovere gli effetti della condotta
antisindacale quali: l’inefficacia delle risoluzioni contrattuali e la
disapplicazione del contratto Ugl Rider; l’attivazione di efficaci ed effettive
procedure informative e di consultazione; la pubblicazione del decreto in sette
quotidiani nazionali in ragione della gravità della lesione; la comunicazione
del provvedimento a tutti i riders con le stesse modalità con le quali sono
stati intimati i licenziamenti in aggiunta alla sua pubblicazione nella pagina
web aziendale https://it.roocommunity.com/ dedicata alle “novità, informazioni
e vantaggi” per i riders della rete della convenuta con uno spazio pari a
quello dedicato al banner “CCNL Rider: aggiornamento”.

La società resistente si è costituita in giudizio
eccependo l’inammissibilità del ricorso per l’inapplicabilità dell’art 28 l. n. 300/1970 alla
fattispecie in esame e, comunque, il difetto di legittimazione passiva della
comparente; in via preliminare gradata, la carenza di legittimazione passiva di
D. Italy S.r.l. con riferimento alle domande relative al c.d. “C.C.N.L. Rider”
o, comunque, connesse, nonché la carenza di legittimazione attiva delle OO.SS.
ricorrenti, quantomeno nei confronti di Filt e Filcams; in via preliminare
ulteriormente gradata, l’incompetenza territoriale del Tribunale adito in
favore del Tribunale di Milano; l’insussistenza nel merito delle condotte
antisindacali imputate a D. Italy S.r.l. dalle ricorrenti.

Il giudicante, esaminati gli atti e i documenti di
causa, ritiene, sia pure nei limiti della sommarietà della cognizione propria
della presente fase, che sussista la competenza territoriale del Tribunale di
Firenze, in funzione di giudice del lavoro, a conoscere della presente
controversia; ma che, al contrario, non sussista in capo alle OO.SS. ricorrenti
con riguardo alla fattispecie di causa la legittimazione ad attivare il
procedimento per la repressione della condotta antisindacale previsto dall’art. 28 della l. n. 300/1970.

Quanto all’eccezione preliminare di incompetenza per
territorio sollevata dalla società convenuta, la cui trattazione a parere del
giudicante deve precedere, sul piano logico-giuridico, quella di qualunque
altra questione agitata dalle parti, deve, in primo luogo, rammentarsi che, per
consolidato orientamento del giudice di legittimità, ai fini
dell’individuazione del giudice territorialmente competente all’emissione del
decreto di repressione della condotta antisindacale ex art. 28 della legge n. 300 del
1970, rileva il luogo di commissione del comportamento denunciato, e non
quello in cui esso è deliberato, anche quando il medesimo comportamento (deciso
con un’unica deliberazione) sia posto in essere in luoghi ricadenti in diverse
circoscrizioni giudiziarie – dovendo, in tal caso, escludersi la possibilità di
un conflitto di giudicati, in quanto i provvedimenti, eventualmente diversi,
dei vari giudici avrebbero una efficacia limitata alla condotta realizzata
nella circoscrizione di ciascuno di essi (v., in tal senso, fra le tante, Cass.
civ., sez. lav., n. 4220/1994; n. 8673/1993).

Ciò posto in diritto, deve considerarsi in fatto
che, secondo la prospettazione dei fatti contenuta nella domanda giudiziale, la
condotta antisindacale della resistente sarebbe essenzialmente consistita, da
un lato, nel recesso (con preavviso) dalla stessa esercitato dai contratti in
essere con tutti i riders con effetto dal 2.11.2020 (doc. 95 fasc. ric.);
dall’altro, nel subordinare la possibilità per detti riders di continuare a
consegnare con D. a decorrere dal 3.11.2020 alla sottoscrizione da parte loro
del nuovo contratto di collaborazione (doc. 1 fasc. conv.) richiamante in più
punti le disposizioni del c.d. C.C.N.L. rider, medio tempore sottoscritto da
Assodelivery e Ugl Rider; il tutto omettendo di informare e consultare le
OO.SS. ricorrenti (La stessa società resistente asserisce in comparsa che “La
«condotta» che pare contestata in ricorso, oltre ad essere riferibile ad altri
soggetti, si sostanzierebbe nel «avere imposto l’accettazione di una
contrattazione collettiva» (ricorso, pag. 3) tramite una comunicazione o
comunque di avere avuto una «totale carenza di flussi informativi» verso le
OO.SS.).

Di conseguenza, applicato il suddetto principio di
diritto alla fattispecie concreta, ne discende che, essendo, tanto, il recesso
dal rapporto, quanto, la proposta contrattuale atti negoziali unilaterali
recettizi, il comportamento di cui è denunciata l’antisindacalità è da
ritenersi posto in essere in ogni luogo nel quale i riders, aventi contratti di
collaborazione in essere con D., hanno ricevuto in modalità telematica le
predette comunicazioni, e, quindi, anche in Firenze, considerato che il
problema della competenza deve essere risolto alla stregua della prospettazione
dell’attore, e che l’unico limite alla rilevanza dei fatti prospettati dall’attore
ai fini della determinazione della competenza è l’eventuale prospettazione
artificiosa, finalizzata a sottrarre la controversia al giudice precostituito
per legge (“messaggio inviato dalla convenuta apparso sugli smartphone dei
rider di Firenze di D. al fine di “convincerli” ad accettare l’accordo Ugl
Rider: “Se non firmerai il nuovo contratto di collaborazione entro il 2
novembre, a partire dal 3 novembre non potrai più consegnare con D. poiché il
tuo contratto non sarà più conforme alla legge. Se non desideri continuare a
consegnare con D. secondo i termini previsti dal CCNL, questa e-mail
costituisce il preavviso formale della risoluzione del tuo attuale contratto
che terminerà il giorno 2 novembre 2020. Fino ad allora, potrai continuare a
lavoratore in base al tuo contratto esistente””, cosi a pag. 3 note di parte
ricorrente del 21.12.20).

Passando, quindi, a trattare della successiva
eccezione preliminare sollevata dalla società convenuta, pare opportuno
premettere, da un lato, come, alla stregua della migliore elaborazione
dottrinaria e giurisprudenziale, l’art. 28 l. n. 300/70 abbia
natura sostanziale soltanto nella parte in cui definisce la condotta
antisindacale, mentre per il resto configuri una disposizione di carattere
esclusivamente processuale che agisce sul piano della legittimazione
processuale estendendo la legittimazione attiva anche a soggetti che ne
sarebbero stati privi; dall’altro, come il riferimento espresso al soggetto
attivo della condotta antisindacale che il legislatore identifica
specificamente nel datore di lavoro, restringa il perimetro di azione del
procedimento per la repressione della condotta antisindacale ai soli conflitti
che si sviluppano all’interno dei rapporti di natura subordinata e che vedono
come controparte, appunto, il datore di lavoro, non rientrando, invece, nel
campo di applicazione della norma statutaria de qua i conflitti che coinvolgono
eventuali diritti di libertà, attività sindacale o astensione dal lavoro di
lavoratori autonomi (Corte Cost. n. 75/241) o parasubordinati.

In altri termini, secondo la costante giurisprudenza
la legittimazione ad attivare il procedimento per la repressione della condotta
antisindacale previsto dall’art.
28, l. n. 300/1970, quale garanzia tipica del rapporto di lavoro
subordinato, non può essere estesa alle organizzazioni sindacali di soggetti,
quali i liberi professionisti o lavoratori parasubordinati, che non hanno un
tale vincolo di soggezione, restando in tal caso esperibili gli ordinari
strumenti processuali.

Ciò premesso, ritiene il Tribunale che non sia
compatibile con la natura della cognizione e la funzione proprie della presente
fase del rito speciale prescelto dalle OO.SS. ricorrenti, l’assunzione di prove
costituende finalizzate all’accertamento incidentale (strumentale alla
preliminare verifica della legittimazione attiva) della natura subordinata dei
rapporti individuali di lavoro de quibus. In base alle risultanze degli atti e
documenti di causa, quindi, reputa il giudicante, appunto nei limiti della
sommarietà.

A parere del giudicante, risulta, infatti, decisivo
osservare come neppure dalle allegazioni in fatto delle OO.SS. ricorrenti (per
giunta relative al periodo precedente all’abolizione dal 2.11.20 del sistema di
prenotazione degli slot «SSB» – Self-Service Booking – con introduzione di un
sistema di free log-in che prescinde dai punteggi statistici), emerga (oltre
che l’esclusività) l’obbligatorietà della prestazione dei riders, evincendosi,
viceversa, che nel periodo dedotto in giudizio i riders fossero liberi di dare
o meno la propria disponibilità per i vari turni (slot) offerti dall’azienda,
e, quindi, di decidere se e quando lavorare, senza dovere giustificare la loro
decisione e senza dover reperire un sostituto.

E, come già osservato dalla Corte di Appello di
Torino nella sentenza n. 26/2019, “Non solo le modalità di svolgimento della
prestazione ma anche l’obbligo di lavorare sono requisiti di fattispecie nell’art. 2094 cc. Il contenuto dell’obbligazione
gravante sul dipendente è testualmente definito dall’art.
2094 c.c. come prestazione del proprio lavoro, sicché il predetto obbligo
entra a far parte del contratto.”.

Del resto, anche la Suprema Corte di Cassazione non
ha mancato di evidenziare, ai fini della distinzione fra rapporto di lavoro
subordinato e rapporto di lavoro autonomo, come assuma comunque valore
determinante – anche a voler accedere ad una nozione più ampia della
subordinazione – l’accertamento della avvenuta assunzione, da parte del
lavoratore, dell’obbligo contrattuale di porre a disposizione del datore di
lavoro le proprie energie lavorative e di impiegarle con continuità, fedeltà e
diligenza, secondo le direttive di ordine generale impartite dal datore di
lavoro e in funzione dei programmi cui è destinata la produzione, per il
perseguimento dei fini propri dell’impresa datrice di lavoro (v., fra le altre,
Cass. n. 2842/2002).

Ai fini che ci occupano in questa fase, dunque,
appare dirimente constatare come, anche aderendo, per ipotesi, alla
prospettazione dei fatti offerta dalle OO.SS. ricorrenti, possa ritenersi
provato che l’azienda poteva disporre della prestazione lavorativa dei riders
solo se questi decidevano di candidarsi a svolgere l’attività di consegna negli
slot prestabiliti dalla società stessa, senza che tale ultima circostanza
risulti decisiva ai fini della qualificazione dei rapporti, tenuto conto che,
appunto, la resistente non poteva comunque imporre ai riders, né, di lavorare
in tali turni, né, di non revocare la disponibilità data.

Né a differenti conclusioni circa la sussistenza o
meno in capo alle OO.SS. ricorrenti della legittimazione ad attivare il
procedimento de quo, parrebbe potersi pervenire quand’anche, per ipotesi, i
rapporti individuali di lavoro dei riders venissero giuridicamente qualificati
in termini di collaborazioni organizzate dal committente (o eterorganizzate).

Come è noto, l’art. 2 d.lgs. n. 81/2015
statuisce che: “1. A far data dal 1° gennaio 2016, si applica la disciplina del
rapporto di lavoro subordinato anche ai rapporti di collaborazione che si concretano
in prestazioni di lavoro prevalentemente personali, continuative e le cui
modalità di esecuzione sono organizzate dal committente. Le disposizioni di cui
al presente comma si applicano anche qualora le modalità di esecuzione della
prestazione siano organizzate mediante piattaforme anche digitali.”. Orbene, ad
avviso del giudicante, pare doversi escludere, sia, sulla base di una piana
lettura del dettato normativo, sia, alla luce della ratio della norma, che
dall’applicazione a siffatta tipologia di collaborazioni della “disciplina del
rapporto di lavoro subordinato” derivi l’attribuzione agli organismi locali
delle associazioni sindacali nazionali della legittimazione ad attivare lo
speciale procedimento ex art.
28 l. n. 300/70 in relazione a conflitti che si sviluppano nell’ambito di
collaborazioni organizzate dal committente.

Nel senso dell’opzione interpretativa in questa sede
accolta, pare, infatti, deporre, in primo luogo, la stessa formulazione
letterale della norma, nella parte in cui, stabilendo al comma 2, che la
disposizione di cui al comma 1 non trova applicazione con riferimento, tra
l’altro, “a) alle collaborazioni per le quali gli accordi collettivi nazionali
stipulati da associazioni sindacali comparativamente più rappresentative sul
piano nazionale prevedono discipline specifiche riguardanti il trattamento
economico e normativo, in ragione delle particolari esigenze produttive ed
organizzative del relativo settore”, pare indurre univocamente a ritenere che
l’estensione di cui al comma 1 concerna solo la disciplina sostanziale relativa
al trattamento economico e normativo dei rapporti individuali di lavoro
subordinato.

Diversamente opinando, infatti, non si
comprenderebbe la ragione per la quale il fatto che in un certo settore le
collaborazioni abbiano un determinato assetto economico e normativo loro
conferito da un accordo stipulato da associazioni sindacali rappresentative,
farebbe venire meno l’esigenza di applicare a esse la disciplina del lavoro
subordinato.

In secondo luogo, pare assumere rilievo il fatto che
la disposizione in esame, nel prevedere che alle collaborazioni siffatte si
applichi soltanto la disciplina del lavoro subordinato ex art. 2094 c.c., confermi, di conseguenza come
esse, a livello di fattispecie, continuino ad appartenere alla categoria del
lavoro autonomo.

Ancora, pare doversi considerare come la
disposizione normativa in esame, avendo quale finalità quella di assicurare, quanto
al trattamento economico e normativo, a coloro che prestano il proprio lavoro
all’interno di collaborazioni eterorganizzate, quel livello di protezione che è
accordato dalla disciplina del lavoro subordinato, abbia quali destinatari i
singoli prestatori di lavoro titolari di rapporti di collaborazione organizzata
dal committente, e non le organizzazioni sindacali portatrici di interessi
collettivi.

In conclusione, allo stato, pare corretto escludere
che il richiamo della disciplina (sostanziale) del rapporto di lavoro
subordinato implichi ex se l’applicabilità alla fattispecie della
collaborazione eterorganizzata di una disposizione di carattere esclusivamente
processuale quale è, nei termini anzidetti, l’art. 28 l. n. 300/70.

A maggior ragione, a parere del giudicante, deve
ritenersi che la legittimazione delle OO.SS. ricorrenti ad attivare lo speciale
procedimento in questione non possa rinvenire il proprio fondamento nell’art. 47-quinquies d.lgs. n. 81/08,
che, come è noto, ha quali destinatari i lavoratori impiegati in attività di
consegna tramite piattaforme digitali, e stabilisce che “Ai lavoratori di cui
all’articolo 47-bis [i.e.
lavoratori autonomi e/o occasionali, n.d.r. ] si applicano la disciplina
antidiscriminatoria e quella a tutela della libertà e dignità del lavoratore
previste per i lavoratori subordinati, ivi compreso l’accesso alla piattaforma”,
dal momento che, se la disciplina a tutela della libertà e dignità del
lavoratore può ragionevolmente intendersi come richiamante il Titolo I dello
Statuto dei Lavoratori (“Della Libertà e Dignità dei Lavoratori”), la medesima
non pare, invece, altrettanto idonea a sorreggere l’estensione ai rapporti di
lavoro autonomo e/o occasionale dei riders l’operatività del Titolo IV dello
Statuto dei Lavoratori (“Disposizioni varie e generali”), di cui appunto fa
parte l’art. 28.

Ai fini che ci occupano, appaiono, infine,
irrilevanti i richiami di parte ricorrente alla disciplina antidiscriminatoria,
avendo le summenzionate OO.SS. agito in questa sede ex art. 28 l. n. 300/70 e non ex
art. 5, co. 2 d.lgs. n. 216/2003.

È per l’effetto assorbita ogni ulteriore questione
controversa fra le parti.

L’assoluta novità e l’estrema complessità e
opinabilità delle questioni trattate giustificano l’integrale compensazione
delle spese di lite ex art. 92 c.p.c.

 

P.Q.M.

 

1) rigetta il ricorso;

2) compensa integralmente fra le parti le spese di
lite.

Giurisprudenza – TRIBUNALE DI FIRENZE – Sentenza 09 febbraio 2021
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