Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4182
Lavoratori subordinati assunti con contratto di collaborazione
a progetto, Omissione contributiva in riferimento a contratti a progetto non
riconducibili a progetti specifici, Cartella esattoriale, Verbale ispettivo
Rilevato che
1. con sentenza depositata il 27 novembre 2014, la
Corte d’appello di L’Aquila ha riformato la sentenza di primo grado e ritenuto
legittima l’iscrizione a ruolo dei contributi e sanzioni civili di cui alla cartella
esattoriale opposta dalla s.r.l. L.T., per contributi omessi in danno di taluni
lavoratori subordinati assunti con contratto di collaborazione a progetto nel
periodo 2006-2007;
2. avverso tale pronuncia la s.r.l. L.T. ha proposto
ricorso, ulteriormente illustrato con memoria, affidato a cinque motivi;
3. l’INPS, anche quale procuratore speciale della
S.C.C.I. s.p.a., ha resistito con controricorso; Equitalia Centro s.p.a. è
rimasta intimata;
Considerato che
4. i primi due motivi d’impugnazione, con i quali si
deduce la nullità della sentenza impugnata per avere statuito sulla carenza di
specificità dei contratti a progetto e sulla coincidenza delle attività dedotte
nei predetti contratti con quelle svolte dalla società nonostante il giudicato
interno sulla specificità dei progetti e l’inammissibilità del gravame
dell’INPS, carente di specificità, sono da rigettare perché correttamente la
Corte territoriale ha ritenuto connotato di specificità il gravame svolto
dall’Istituto previdenziale a confutazione delle rationes decidendi della
pronuncia di prime cure, in ordine all’erronea applicazione, nella specie,
della disciplina dei contratti a progetto e all’apprezzamento delle emergenze
istruttorie sulla natura delle prestazioni controverse;
5. del pari, sono da rigettare i motivi terzo e
quarto, con i quali si introducono varie censure, per violazione di legge, per
avere la Corte territoriale ritenuto i progetti, allegati ai contratti,
generici e privi dell’indicazione di un risultato finale da raggiungere, e per
avere disatteso il testimoniale acquisito in giudizio sulla genuinità dei
rapporti di lavoro controversi (terzo motivo) e attribuito valore confessorio,
sulla natura subordinata, alle dichiarazioni del legale rappresentante della
società;
6. la Corte territoriale, con apprezzamento in fatto
insindacabile in questa sede, ha escluso la specificità dei progetti perché
meramente descrittivi, in modo anche generico, delle mansioni affidate ai
collaboratori e integranti le singole fasi dell’attività d’impresa in cui si
sostanzia l’oggetto sociale, ha ritenuto l’invalidità dei contratto a progetto
per difetto della forma scritta, ha accertato che le mansioni alle quali erano
assegnati gli addetti al progetto esaurivano, in sostanza, l’intera attività
aziendale sicché, come emerso dalle risultanze documentali, i collaboratori
hanno sostanzialmente eseguito il servizio offerto dalla società alla
committenza nel quale si concretava l’oggetto dell’attività d’impresa;
7. la Corte di merito ha, inoltre, valorizzato le
dichiarazioni rese in sede ispettiva in conformità con l’orientamento
consolidato di legittimità secondo il quale i verbali ispettivi fanno piena
prova fino a querela di falso, dei fatti che il pubblico ufficiale attesta
avvenuti in sua presenza o da lui compiuti, ivi compresa l’esistenza e
provenienza delle dichiarazioni raccolte a verbale ma non anche delle
valutazioni dell’ispettore o dei fatti non percepiti direttamente ma affermati
dall’ispettore in base ad altri fatti (cfr., fra le tante, Cass. n.9632 del
2016) e che tale materiale probatorio è liberamente valutabile e apprezzabile
dal giudice, il quale può anche considerarlo prova sufficiente, qualora il loro
specifico contenuto probatorio o il concorso di altri elementi renda superfluo
l’espletamento di ulteriori mezzi istruttori (v., fra le tante, Cass. n. 11934 del 2019);
8. sul tema dell’omissione contributiva in
riferimento a contratti a progetto non riconducibili a progetti specifici,
questa Corte (v., da ultimo, Cass. n. 2854 del
2020) ha statuito che: «In tema di lavoro a progetto, l’art. 69, comma 1, del d.lgs. n. 276
del 2003 (ratione temporis applicabile, nella versione antecedente le
modifiche di cui all’art. 1, comma
23, lett. f) della I. n. 92 del 2012), si interpreta nel senso che, quando
un rapporto di collaborazione coordinata e continuativa sia instaurato senza
l’individuazione di uno specifico progetto, programma di lavoro o fase di esso,
non si fa luogo ad accertamenti volti a verificare se il rapporto si sia
esplicato secondo i canoni dell’autonomia o della subordinazione, ma ad
automatica conversione in rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato,
sin dalla data di costituzione dello stesso (si rinvia ai precedenti richiamati
da Cass. n.2854 del 2020 cit.);
9. si è precisato che: a) il primo comma dell’art.69, introduce una vera e
propria disposizione sanzionatoria per il caso di mancata riconducibilità del
rapporto coordinato e continuativo ad uno specifico progetto o programma,
disponendo tout court che il rapporto «è considerato» di lavoro subordinato a
tempo indeterminato sin dall’origine, espressione tipica dei casi di c.d.
«conversione» del rapporto ope legis (quali ad es. le fattispecie
interpositorie o di illegittima apposizione del termine finale di durata al
contratto di lavoro); b) una diversa interpretazione, volta a ritenere
ammissibile la prova diretta a dimostrare l’insussistenza della subordinazione
«presunta» finirebbe per legittimare la perpetuazione delle collaborazioni
coordinate e continuative anche in assenza di uno specifico progetto e
programma, ogni qualvolta il committente riuscisse a dimostrare il carattere
autonomo del rapporto contrattuale, che è proprio l’effetto che il legislatore
del 2003 intendeva scongiurare; c) questa opzione interpretativa spiega anche
la differenza tra la previsione del comma 1 di cui all’art. 69 rispetto al meccanismo
sancito dal comma 2 di detta disposizione: benché, invero, entrambe siano
sanzionate con l’applicazione della disciplina propria dei rapporti di lavoro
subordinato, si tratta di fattispecie strutturalmente differenti, giacché nella
prima rileva il dato formale della mancanza di uno specifico progetto a fronte
di una prestazione lavorativa che, in punto di fatto, rientra nello schema
generale del lavoro autonomo, laddove nella seconda rilevano le modalità di
tipo subordinato con cui, nonostante l’esistenza di uno specifico progetto, è
stata di fatto resa la prestazione lavorativa (vedi in tal senso, in motivazione
Cass. n.9471 del 2016);
10. l’interpretazione della norma alla quale viene
data continuità non induce dubbi di legittimità costituzionale, con riguardo
sia agli artt. 3 e 38
Cost. che con riguardo agli artt. 101 e 104 Cost. in quanto la Corte costituzionale, con
la sentenza n.399 del 5 dicembre 2008,
pervenendo alla declaratoria di illegittimità costituzionale dell’art.86 d.lgs. n.276/2003, ha
rimarcato come la novità introdotta dagli artt. 61 e seguenti del d.lgs.
cit. risieda proprio nel divieto di instaurare rapporti di collaborazione
coordinata e continuativa che, pur avendo ad oggetto genuine prestazioni di
lavoro autonomo, non siano riconducibili ad un progetto, divieto che risulta
giustificato dalla contrarietà di detti rapporti alla norma imperativa che
prescrive l’obbligo di utilizzare il nuovo tipo legale di contratto (ex art. 1418 c.c.);
11. la conversione del contratto di lavoro autonomo
continuativo, instaurato senza progetto, in rapporto di lavoro subordinato è,
pertanto, la conseguenza della valutazione legale tipica compiuta dal
legislatore, nell’esercizio della sua discrezionalità, attraverso la previsione
dell’art. 69, comma 1°, d.lgs. n.
276/2003;
12. la tecnica usata è quella della nullità del
contratto, che sia stato in concreto posto in essere senza progetto (o senza un
progetto specifico), accompagnata dalla sua cd. conversione o trasformazione
ope legis mediante la sostituzione di diritto delle clausole invalide con la
disciplina inderogabile del rapporto, né si giustificano dubbi di legittimità
costituzionale con riguardo alla regola dell’indisponibilità del tipo
contrattuale (secondo i principi espressi dalla Corte costituzionale nelle sentenze n. 115 del 1994 e 121 del 1993) posto che
la Corte costituzionale ha stabilito il principio secondo cui «spetta al
legislatore stabilire la qualificazione giuridica dei rapporti di lavoro, pur
non essendo allo stesso consentito negare la qualifica di rapporti di lavoro
subordinato a rapporti che oggettivamente abbiano tale natura»;
13. la definizione legale del contratto a progetto,
fornita dal D.Lgs. n. 276 del
2003, art. 61 (abrogato dal d.lgs.
n. 81 del 2015, art. 52), prevede, per la configurazione della fattispecie,
oltre alla presenza di tutti i caratteri della già nota figura delle collaborazioni
continuative e coordinate, anche la riconducibilità dell’attività “a uno o
più progetti specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal
committente e gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del
risultato, nel rispetto del coordinamento con la organizzazione del committente
e indipendentemente dal tempo impiegato per l’esecuzione dell’attività
lavorativa”;
14. la norma in esame non richiede che il progetto
specifico debba inerire ad una attività eccezionale, originale o del tutto
diversa rispetto alla ordinaria e complessiva attività di impresa, tuttavia è
necessaria la riconducibilità dell’attività “a uno o più progetti
specifici o programmi di lavoro o fasi di esso determinati dal committente e
gestiti autonomamente dal collaboratore in funzione del risultato, nel rispetto
del coordinamento con la organizzazione del committente e indipendentemente dal
tempo impiegato per l’esecuzione della attività lavorativa”;
15. il risultato diventa così un fattore chiave che
giustifica l’autonomia gestionale del progetto o del programma di lavoro, sia
nei tempi sia nelle modalità di realizzazione, e ciò perché l’interesse del
creditore è relativo al perfezionamento del risultato convenuto che, pur non
necessariamente identificandosi in uno specifico opus, deve in ogni caso
assumere una sua precisa connotazione, differenziandosi dalla mera
disponibilità, da parte del committente, di una prestazione di lavoro
eterodiretta, tipica del rapporto di lavoro subordinato;
16. conseguentemente, al committente viene richiesto
di esplicitare ex ante, in forma scritta (su cui cfr. Cass. n. 7716 del 2016),
l’obiettivo che il contratto si prefigge di raggiungere ed il risultato della
prestazione richiesta al collaboratore, che deve essere necessariamente rivolta
a quell’obiettivo;
17. non viene, invece, richiesto che il progetto
abbia ad oggetto un’attività altamente specialistica o di particolare contenuto
professionale, e tanto meno che sia unica e irripetibile;
18. in questa chiave interpretativa, il requisito
della specificità deve riguardare tanto il progetto quanto il programma (o la
fase di lavoro), non ravvisandosi differenze concettuali tra i due termini; e
la riprova che per il legislatore “programma” e “progetto”
siano sostanzialmente sinonimi si rinviene nel successivo art. 62, che nel disciplinare la
forma ed il contenuto del contratto dispone alla lett. b) che il contratto
debba contenere la “indicazione del progetto o programma di lavoro, o fase
di esso, individuata nel suo contenuto caratterizzante, che viene dedotto in
contratto”, così ponendo sullo stesso piano, indifferentemente, programmi
e progetti i quali devono essere entrambi caratterizzati dalla esatta
individuazione della prestazione richiesta al lavoratore e dalla relativa
indicazione nell’atto scritto;
19. la “specificità del progetto, programma o
fase” diviene dunque l’elemento caratterizzante un legittimo rapporto di
lavoro a progetto;
20. nel caso di specie, il suddetto requisito della
specificità non è stato previsto nei contratti in relazione ad un progetto o
programma, bensì con riferimento ad attività certamente prive di specificità,
trattandosi di attività, fra le altre, di adeguamento sistemi di certificazione
qualità e certificazione fitosanitaria; commercializzazione prodotti;
organizzazione della logistica; gestione contratti di assicurazione;
21. si trattava, dunque, di attività coincidente con
la normale attività di impresa, rivolta a soddisfare esigenze ordinarie e continuative
della committente, e coincidente, come statuito dalla Corte di merito, con
l’attività svolta dal personale dipendente e costituente, pertanto, un mero
segmento dell’apparato organizzativo dell’attività produttiva e commerciale
svolta dalla società;
22. inammissibile risulta, infine, il quinto motivo,
incentrato sulla quantificazione dell’omissione contributiva e con il quale il
difetto di specificità della contestazione in ordine al montante contributivo
richiesto con la cartella, affermato dalla Corte territoriale, non viene
censurato adeguatamente, confutando la statuizione tramite l’allegazione del
contenuto e delle sedi di merito ove specifiche contestazioni sarebbero state,
invece, introdotte in giudizio;
23. in definitiva, il ricorso va rigettato;
24. segue coerente la condanna alle spese di lite in
favore dell’INPS; non si provvede alla regolazione delle spese per la parte
rimasta intimata;
25. ai sensi dell’art. 13,co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico della parte
ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a
quello per il ricorso ex art. 13,co.
1, se dovuto.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; condanna la parte ricorrente al
pagamento delle spese, liquidate in euro 200,00 per esborsi, euro 4.000,00 per
compensi professionali, oltre accessori di legge e rimborso forfetario del 15
per cento. Ai sensi dell’art. 13,
co. 1-quater, d.P.R. n. 115/2002, sussistono i presupposti processuali per
il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a
titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.