Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4190
Rapporto di lavoro, Riconoscimento, previa equiparazione ai
grandi invalidi di guerra, dei benefici di cui alla L.
n 104/1992 per i soggetti affetti da handicap grave, Sussistenza del
requisito sanitario, Accertamento
Considerato in fatto
1. L.D.G., invalido per servizio categoria 1 e
superinvalidità dipendente della Provincia di Trento, ha proposto davanti al
Tribunale di Trento una domanda volta ad ottenere il riconoscimento, previa
equiparazione ai grandi invalidi di guerra, dei benefici di cui alla L. n 104/1992 per i soggetti affetti da handicap
grave – in particolare del beneficio della riduzione di due ore giornaliere -,
in modo automatico in forza dell’art.
38 L. n. 448/1998, senza necessità per il lavoratore di sottoporsi al
preventivo accertamento in ordine alla sussistenza del requisito sanitario.
Il Tribunale ha rigettato la domanda e la Corte
d’appello, in riforma della decisione di primo grado ha riconosciuto il diritto
del G.
La Corte ha affermato che l’art. 1 L. n. 539/1950 e
l’art. 5 L. n. 474/1958, disponevano una equiparazione generale tra le due
categorie di invalidi ai fini del riconoscimento dei benefici integrativi ed
accessori quale quello di cui è causa con esclusione dei trattamenti economici
; che l’espressione ” secondo le vigenti disposizioni” di cui
all’art. 1 L. n. 539 citata non aveva un’unica lettura letterale e restrittiva
da intendersi limitata alle disposizioni vigenti nel momento dell’emanazione
della disposizione di equiparazione, ben potendo essere inteso in senso ampio
secondo le disposizioni vigenti al momento dell’applicazione della disposizione
di equiparazione e che inoltre i benefici riconosciuti agli invalidi di guerra
erano di varia natura e non tutti attinenti a pensioni o indennità,
esplicitamente esclusi dalle due disposizioni.
Ha rilevato, inoltre, che la ratio dell’equiparazione
era da individuarsi nella ritenuta similitudine tra causa di servizio e causa
di guerra, entrambe suscettibili di determinare l’instaurazione di un rapporto
privilegiato tra l’invalido e lo stato.
Ha osservato, ancora, dirimente per l’affermazione di
questa piana equiparazione per il beneficio di cui è causa ,la circostanza che
l’equiparazione si era completamente realizzata e mantenuta con la L. n. 9/1980
per quanto riguarda gli accertamenti e le valutazione dell’indennità sotto il
profilo medico legale, rilevante ai fini delle disposizioni di cui alla L 104/1992.
Ha rilevato, infatti, che l’art 7 definiva il grande
invalido per ragioni di servizio in termini identici al grande invalido per
causa di guerra ; che uguale era il metodo per la valutazione del grado di
invalidità ; che la ratio dell’attribuzione del beneficio era la stessa e che
era la stessa gravità dell’invalidità che caratterizzava le due categorie ,per
cui non vi erano ragioni per non estendere ai grandi invalidi per servizio il
disposto dell’art 38, comma 5, L
n 448/98 che esonerava queste categorie dagli accertamenti e valutazioni
della gravità dell’handicap, facendo stato quelli delle apposite commissioni di
cui ai dpr sopra richiamati, in tal senso dovendosi intendere l’inciso, di cui
all’art 38, comma 5, L n
448/1998 ” ed i soggetti ad esso equiparati”.
2. Avverso la sentenza ricorre la Provincia di
Trento con un unico articolato motivo. Resiste L.D.G..
Ritenuto in diritto
3. La ricorrente denuncia violazione dell’art. 38, comma 5, L. n. 448/1998
per aver applicato la disposizione ad una fattispecie da essa non regolata ;
dell’art. 1 L. n. 539/1950 e dell’art. 5 L. 474/1958 e dell’art. 12 delle preleggi, per aver interpretato le
norme in modo erroneo affermando che esse avevano previsto una equiparazione
generale tra le due categorie di invalidi.
Con riferimento all’interpretazione dell’espressione
” ai soggetti ad essa equiparati” di cui all’art. 38 citato rileva che la
norma non disponeva alcuna equiparazione presupponendo un’eventuale
equiparazione e che erroneamente la Corte d’appello aveva ravvisato nella L. n.
539/1950 e nella L. n. 474/1958 tale generale equiparazione.
Deduce che la prima norma si limitava ad estendere
agli invalidi per servizio quei benefici spettanti agli invalidi di guerra
” secondo le vigenti disposizioni ” e, cioè, i benefici che il
legislatore aveva inteso estendere agli invalidi per servizio erano quelli
spettanti agli invalidi di guerra in forza delle disposizioni vigenti al
momento dell’emanazione della legge e non a quelle future e che medesime
considerazioni valevano per la L. n. 474, che non avrebbe avuto ragione
d’essere qualora la precedente legge avesse introdotto una generale equiparazione.
Osserva, inoltre, che il proliferare delle norme, finalizzate ad estendere agli
invalidi per servizio uno specifico trattamento già previsto per gli invalidi
di guerra, confermava la mancanza di una equiparazione generale.
4. Il ricorso è fondato.
5. La Corte territoriale ha ritenuto fondata la
pretesa del G. di accertamento del diritto ad usufruire del beneficio previsto
dall’art. 33, comma 6, L. n.
104/1992, consistente nella riduzione giornaliera pari a due ore
dell’orario di lavoro, senza necessità di sottoporsi al preventivo accertamento
del requisito sanitario ( di cui all’art. 3, comma 3, L. n. 104/1992).
Secondo la Corte il riconoscimento automatico troverebbe fondamento nell’art. 38, comma 5, L. n. 448/1998.
Tale norma, tuttavia, stabilisce che “I grandi
invalidi di guerra di cui all’articolo
14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati
persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti
dall’articolo 4 della
citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla documentazione
rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento della
concessione dei benefici pensionistici.”
Secondo la Corte l’espressione ” i soggetti ad
essi equiparati ” si riferirebbe proprio alla categoria degli invalidi per
servizio, non potendo essere individuati altri soggetti cui la norme dovrebbe
riferirsi ed in contrasto con la formulazione aperta che rimanda ad altre
disposizioni di equiparazione anche precedenti.
6. L’interpretazione accolta dalla Corte territoriale
non appare tuttavia rispondente al dato normativo.
7. Da un lato infatti, la Corte ritiene di poter
fondare una generale equiparazione tra le due categorie di invalidi già nelle
normativa precedente ed ,in particolare, nelle due leggi n. 539/1950 e
n.474/1958, con la conseguenza che non sarebbe necessario per il legislatore
disporre espressamente in tal senso in relazione ad ogni singolo beneficio.
Il tenore letterale di tali norme, tuttavia, non è
idoneo a dare fondamento alla tesi accolta dal collegio di merito.
La prima delle due norme si limita a prevedere
l’estensione agli invalidi per causa di servizio dei benefici già vigenti per
gli invalidi di guerra ,come è dato desumere dall’esplicito e letterale
menzione “secondo le vigenti disposizioni”. Non è dato cogliere dalla
norma una estensione dei benefici eventualmente introdotti a favore degli
invalidi di guerra in futuro. Anche la successiva legge del 1958 non contiene
una esplicita estensione anche per il futuro ,ma solo nei limiti dei benefici
già stabiliti.
La legge, infatti, intitolata ” provvedimenti
perequativi in favore dei mutilati ed invalidi per servizio” estende a
questi ultimi benefici già accordati ai mutilati ed invalidi di guerra. L’art 5
stabilisce che ” I mutilati ed invalidi per servizio ed i congiunti dei
caduti per servizio sono parificati rispettivamente ai mutilati ed invalidi di
guerra ed ai congiunti dei caduti in guerra ai fini dell’ammissione ai benefici
stabiliti per queste categorie di cittadini.La parificazione non ha effetto per
quanto concerne il trattamento di pensione”. La norma opera una
parificazione nei limiti fissati nello stesso contesto legislativo e nella
chiara indicazione “ai fini dell’ammissione ai benefici stabiliti per
questa categoria di cittadini”, ove è evidente il riferimento alla
situazione concretamente esistente al momento dell’entrata in vigore della
legge. La norma cioè ha la più limitata portata di estendere ai mutilati ed
invalidi per servizio di benefici già concessi ai mutilati ed invalidi di
guerra “( cfr in tal senso Cass. n. 492/1977, n. 239/1981)
8. Manca dunque un’espressa volontà del legislatore
volta ad affermare una piena ed automatica equiparazione tra invalidi per
servizio ed invalidi di guerra avendo, invece, il legislatore, come sottolineato
dalla ricorrente in cassazione, con dette norme, seguito la diversa via di
estendere agli invalidi per servizio specifici benefici, di volta in volta, già
previsti per gli invalidi di guerra.
8. Venendo ad esaminare l’art. 38 ( “I grandi
invalidi di guerra di cui all’articolo
14 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 23
dicembre 1978, n. 915, ed i soggetti ad essi equiparati sono considerati
persone handicappate in situazione grave ai sensi e per gli effetti dell’articolo 3 della legge 5 febbraio
1992, n. 104, e non sono assoggettati agli accertamenti sanitari previsti
dall’articolo 4 della citata legge. La situazione di gravità è attestata dalla
documentazione rilasciata agli interessati dai Ministeri competenti al momento
della concessione dei benefici pensionistici), richiamato dal G., deve
escludersi che dallo stesso possa desumersi l’univoca volontà del legislatore,
in contrasto con il tenore letterale, di estenderne l’operatività al di fuori
delle ipotesi di invalidità prodotta da eventi bellici consentendo
all’interprete di applicare la norma oltre i limiti da essa previsti.
La norma è intitolata “pensioni di guerra
“, richiama il TU n 915/1978 in materia di
pensioni di guerra il cui art 14
riguarda i grandi invalidi di guerra. I ” soggetti ad essi
equiparati” menzionati nell’art
38, sono quelli da individuarsi nell’ambito delle norme attinenti gli
invalidi di guerra e non certo nella categoria degli invalidi per servizio alla
quale manca qualsiasi riferimento.
9. Per le considerazioni che precedono, considerato
che gli accertamenti sanitari eseguiti sulla persona del G., non oggetto di
censure, hanno escluso la sussistenza della connotazione della gravità
dell’handicap ex art. 3 L n
104/1992, il ricorso della Provincia di Trento deve essere accolto e, non
essendo necessari ulteriori accertamenti, la causa può essere decisa nel merito
con il rigetto dell’originaria domanda del G.
La complessità della materia esaminata giustifica la
compensazione delle spese di causa.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e
decidendo nel merito rigetta l’originaria domanda del G.; compensa le spese
dell’intero processo.