Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 febbraio 2021, n. 4179
Rapporto di lavoro, Contratti part-time stipulati in
eccedenza rispetto al limite del 3% del totale dei lavoratori occupati
stabilito dal contratto collettivo per i dipendenti di imprese edilizie
industriali, Obbligazione per contributi previdenziali e premi assicurativi,
Verbale di accertamento
Fatti di causa
Con sentenza depositata il 3.12.2015, la Corte
d’appello di Firenze ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto
la domanda di accertamento negativo dell’obbligazione per contributi
previdenziali e premi assicurativi proposta da F.C. s.r.l. nei confronti di un
verbale di accertamento con il quale gli enti previdenziali le avevano
richiesto, per i contratti part-time stipulati in eccedenza rispetto al limite
del 3% del totale dei lavoratori occupati stabilito dal contratto collettivo
per i dipendenti di imprese edilizie industriali, il pagamento dei contributi
commisurati alla retribuzione imponibile dovuto per l’orario pieno.
La Corte, in particolare, ha ritenuto che la
violazione dei limiti massimi previsti dalla contrattazione collettiva per la
stipulazione a part-time non potesse riverberarsi sulla validità dei contratti
e che, in difetto di allegazione e prova circa l’eventuale superamento
dell’orario convenuto, non potesse trovare applicazione l’art. 29, d.l. n. 244/1995
(conv. con I. n. 341/1995), che, nel
disciplinare l’imponibile retributivo su cui commisurare la contribuzione e i
premi dovuti, lo rapporta ad un numero di ore settimanali non inferiore
all’orario di lavoro normale stabilito dal contratto collettivo.
Ricorre per la cassazione di tali statuizioni
l’INAIL, deducendo un unico motivo di censura, illustrato con memoria.
L’impresa è rimasta intimata. L’INPS ha depositato delega in calce al ricorso
notificatogli. La causa è stata rimessa alla pubblica udienza a seguito di
infruttuosa trattazione camerale all’adunanza del 24.9.2019 e, all’udienza
pubblica dell’8.1.2020, è stata rinviata per consentire all’INAIL la
rinnovazione della notifica del ricorso per cassazione, in esito alla quale
l’INAIL ha depositato ulteriore memoria.
Ragioni della decisione
Con l’unico motivo di censura, l’INAIL denuncia
violazione dell’art. 29, d.l.
n. 244/1995 (conv. con I. n. 341/1995), e
dell’art. 78 CCNL per i
dipendenti di imprese edili industriali del 18.6.2008, nonché falsa
applicazione degli artt. 1, comma
3, e 9, d.lgs. n. 61/2000, per avere la Corte di merito ritenuto che la
violazione del limite massimo previsto dal contratto collettivo per il ricorso
al part-time, non riverberandosi in alcuna ipotesi di nullità dei relativi
contratti, non potesse dar luogo alla parametrazione dei premi alla
retribuzione dovuta per l’orario normale di lavoro: ad avviso dell’Istituto
ricorrente, infatti, la causa petendi della propria pretesa risiederebbe
esclusivamente nella corretta interpretazione del combinato disposto dell’art. 29, d.l. n. 244/1995,
cit., e della norma contrattuale collettiva che fa divieto alle imprese di
assumere operai a tempo parziale per una percentuale superiore al 3% del totale
dei lavoratori occupati a tempo indeterminato, senza che all’uopo assuma
rilievo la validità o meno dei contratti part – time stipulati dall’azienda.
Il motivo è fondato.
Questa Corte, statuendo in fattispecie analoghe, ha
già avuto modo di chiarire che, nell’ambito del settore edile, l’istituto del
minimale contributivo, previsto dall’art. 29, d.l. n. 244/1995
(conv. con I. n. 341/1995), trova applicazione
anche nell’ipotesi in cui siano stati conclusi contratti part – time in
eccedenza rispetto al limite previsto da una disposizione del contratto
collettivo applicabile, poiché la funzione della predetta disposizione è quella
di individuare il complessivo valore economico delle retribuzioni imponibili di
una data impresa, che, in caso di violazione del divieto di assunzioni a tempo
parziale in misura superiore ad una determinata percentuale del totale dei
lavoratori occupati a tempo indeterminato, va commisurato alla retribuzione
dovuta per l’orario normale di lavoro anche per i lavoratori assunti part-time
in violazione del predetto divieto, a prescindere dalla circostanza che tali
compensi siano stati effettivamente corrisposti (Cass.
nn. 8794 e 16859 del 2020): è infatti
evidente che, facendo divieto alle imprese di assumere operai a tempo parziale
per una percentuale superiore al 3% del totale dei lavoratori occupati a tempo
indeterminato, il contratto collettivo individua ad un tempo nella retribuzione
dovuta per l’orario normale di lavoro la misura del compenso spettante ai
lavoratori assunti a part – time oltre tale limite e dunque incrementa prò
tanto il valore complessivo delle retribuzioni imponibili ai fini del calcolo
del minimale contributivo, che è calcolo che prescinde dalia circostanza che
esse siano effettivamente corrisposte ai lavoratori occupati e fa salvi i soli
casi di (legittima) sospensione dell’attività lavorativa, non già quelli di
riduzione della medesima, in cui, permanendo il sinallagma funzionale del
rapporto e sussistendo una retribuzione, sia pur parziale, la regola del
minimale e della tassatività delle ipotesi di esclusione riprende appieno il
suo vigore (così espressamente Cass. n. 16859 del
2020, cit.).
Pertanto, non essendosi i giudici di merito attenuti
all’anzidetto principio di diritto, la sentenza impugnata va cassata e la causa
rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Firenze, in diversa
composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Firenze, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.