Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4370

Indennità di mobilità in deroga, Giurisidizione del giudice
ordinario, Posizioni di diritto soggettivo, tutelabili davanti al giudice
ordinario

 

Rilevato che

 

V.M. propose ricorso innanzi al Tribunale di
Castrovillari, in funzione di Giudice del lavoro, per ottenere la condanna
dell’I.N.P.S. al versamento dell’indennità di mobilità in deroga per il periodo
temporale tra il primo agosto 2014 e il 31 marzo 2016;

il Tribunale di Castrovillari, con sentenza n.3343
del 9 luglio 2018, declinò la propria giurisidizione ritenendo che la stessa
appartenesse al Giudice amministrativo;

dopo la regolare traslacio judici, alla prima
udienza di trattazione, il secondo giudice (Tribunale Amministrativo Regionale
per la Calabria, sezione seconda), con ordinanza del 12 giugno 2019 n. 1146,
denunciava conflitto di giurisdizione, ritenendo che, nella fattispecie,
andasse affermata la giurisidizione del giudice ordinario, giacché nel caso in
esame, il petitum del ricorso postulava, per un verso, l’intervenuta
accettazione della domanda di mobilità in deroga da parte dell’INPS…e, per
altro verso, il successivo parziale inadempimento sempre da parte
dell’I.N.P.S., onde si era nella fase, successiva all’emanazione del
provvedimento di ammissione al beneficio, nella quale si configurano posizioni
di diritto soggettivo, tutelabili davanti al giudice ordinario;

il conflitto negativo è stato avviato alla
trattazione in camera di consiglio sulla base delle conclusioni scritte, ai
sensi dell’art. 380-ter cod.proc.civ., del
pubblico ministero, il quale ha chiesto dichiararsi la giurisdizione del
giudice ordinario;

le parti del giudizio di merito, alle quali
l’ordinanza per il regolamento di giurisdizione è stata comunicata, non si sono
costituite.

 

Considerato che

 

Non si ravvisano idonee ragioni per discostarsi dal
precedente reso, peraltro su analogo conflitto negativo, da queste Sezioni
Unite, con ordinanza 30 agosto 2018 n. 21453, con la quale si è statuito
che:<<rientra nella giurisdizione del giudice ordinario la controversia
avente ad oggetto la domanda con cui si contesti il mancato pagamento
integrale, da parte dell’I.N.P.S., dell’indennità di mobilità in deroga successivamente
sia al decreto dirigenziale della Regione di autorizzazione della concessione
del beneficio, con inclusione del lavoratore tra i relativi destinatari, sia al
conseguente provvedimento dell’I.N.P.S., venendo in considerazione una
posizione di diritto soggettivo – avente origine dal provvedimento di
ammissione al beneficio ed attinente, in particolare, alle modalità di
corresponsione di quest’ultimo – vantata dal lavoratore medesimo nei confronti
dell’Istituto>>;

si è, invero, condivisibilmente, ritenuto che benché
il trattamento di integrazione salariale e la mobilità in deroga siano
configurati come ammortizzatori sociali aventi diversi presupposti e un
differente ambito applicativo, tuttavia, ai fini che qui interessano, possono
essere assimilati, come ritenuto dal T.A.R. per la Calabria, con la conseguenza
che, anche per la mobilità in deroga, la concessione del beneficio presuppone
lo svolgimento di una prima fase in cui sono individuati, in concreto, i
relativi requisiti nonché i destinatari e che si conclude con il provvedimento
di attribuzione o di negazione del beneficio, profilandosi situazioni di mero
interesse legittimo, e di una seconda fase, successiva alla concessione o
negazione, nella quale si configurano posizioni di diritto soggettivo, tutelabili
innanzi al Giudice ordinario;

nella specie, l’oggetto della domanda azionata è
rappresentato dalla contestazione del mancato pagamento integrale da parte
dell’I.N.P.S. dell’indennità di mobilità in deroga, onde va affermata la
giurisdizione del Giudice ordinario;

non v’è luogo a provvedere sulle spese, trattandosi
di regolamento di giurisdizione sollevato d’ufficio nel quale nessuna delle
parti ha svolto attività difensiva.

 

P.Q.M.

 

Dichiara la giurisdizione del giudice ordinario
innanzi al quale rimette le parti.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 18 febbraio 2021, n. 4370
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