Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 17 febbraio 2021, n. 4116

Tributi, IRAP, Avvocato, Impiego non occasionale di società
specializzate in infortunistica stradale, Attività strettamente collegata a
quella professionale, Presupposto di applicazione dell’imposta

 

Rilevato

 

che l’Agenzia delle entrate propone ricorso per
cassazione nei confronti di una sentenza della CTR della Sicilia, di conferma
di una sentenza della CTP di Agrigento, che aveva accolto il ricorso del
contribuente A.A. avverso il diniego di un’istanza di rimborso IRAP, da lui
pagata per gli anni 2009, 2010, 2011, 2012 e 2013, per insussistenza dei
presupposti di legge;

 

Considerato

 

che il ricorso è affidato a due motivi:

che, con il primo motivo di ricorso. l’Agenzia delle
entrate lamenta violazione e falsa applicazione artt. 36 d.lgs. n. 546 del 1992,
132 comma 2 n. 4 cod. proc. civ. e 118 disp. att. cod.proc. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n. 4 cod. proc. civ., in quanto
la sentenza impugnata era assolutamente priva di motivazione, essendo le
argomentazioni svolte inidonee a rivelare la ratio decidendi; invero ogni autorità
giudicante aveva l’obbligo di fornire un’adeguata e sufficiente esposizione
delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della decisione
adottata; al contrario la CTR si era limitata a riportare le argomentazioni
prospettate dall’ufficio, assumendole in senso negativo e dunque come prove
contrarie rispetto a quelle che in realtà esse avevano inteso rappresentare;
che, con il secondo motivo di ricorso. l’Agenzia delle entrate lamenta
violazione e falsa applicazione artt.
2 e 3 comma 1 d.lgs. n. 446 del 1997 e 2697
cod. civ., in relazione all’art. 360 comma 1 n.
3 cod. proc. civ., in quanto il requisito dell’autonoma organizzazione,
quale presupposto impositivo dell’IRAP, risultava evidente in capo al
contribuente, esercente la professione di avvocato; invero il contribuente
aveva percepito elevati compensi per la propria attività professionale
(€100.065.0 nel 2009; € 84.486,00 nel 2010; € 119.627,00 nel 2011 ed €
121.463,00 nel 2012); aveva sostenuto in quegli anni spese notevoli (€
47.680,00 nel 2009; € 46.979,00 nel 2010; € 94.778.0 nel 2011; € 86.210,00 nel
2012) ed aveva esercitato la sua attività in un locale esteso ben 100 mq; inoltre
aveva svolto la propria attività attraverso la collaborazione e l’assistenza
legale resa da società specializzate; e per utilizzo di lavoro altrui era da
intendere non era solo quello prestato da lavoratori dipendente, ma anche
quello prestato da soggetti terzi, in quanto anche il ricorso al lavoro di
terzi integrava i presupposti dell’esercizio abituale di un’attività
autonomamente organizzata; i costi elevati sostenuti dal contribuente
deponevano a favore dell’esistenza di un’autonoma organizzazione, tale da
potenziare ed accrescere la capacità produttiva del contribuente; la sentenza
impugnata non aveva poi tenuto conto del principio, più volte affermato dalla
giurisprudenza di legittimità, secondo cui spettava al contribuente e non al
fisco fornire la prova che la sua autonoma organizzazione non fosse tale da far
luogo al pagamento dell’IRAP; ed in tal modo la CTR era incorsa nella
violazione dell’art. 2697 cod. civ.;

che il contribuente A.A. si è costituito con controricorso;

che il primo motivo di ricorso dell’Agenzia delle
entrate è infondato;

che, invero, secondo la giurisprudenza di
legittimità (cfr. Cass. n. 15884 del 2017),
nel processo tributario, una sentenza della CTR intanto può ritenersi nulla per
violazione artt. 36 del d.lgs.
n. 546 del 1992 e 118 disp. att. cod. proc.
civ. in quanto sia completamente carente in ordine all’illustrazione delle
critiche mosse dalla parte appellante alle statuizioni di primo grado e non
sviluppi in alcun modo un’autonoma valutazione dei fatti di causa, come chiesto
dalla parte appellante; che, al contrario, nella specie in esame, la CTR ha
sviluppato proprie autonome considerazioni, in esito alle quali ha ritenuto di
confermare quanto statuito dalla CTP in ordine all’insussistenza dei
presupposti per ritenere che il contribuente, esercente la professione di
avvocato, fosse tenuto al pagamento dell’IRAP negli anni in contestazione,
avendo ritenuto, in modo succinto ma chiaro, che né l’ammontare elevato dei
compensi percepiti, né la dimensione dello studio professionale, né il ricorso
a consulenze esterne costituissero elementi dai quali desumere l’esistenza di
un’autonoma organizzazione lavorativa, necessario presupposto per il pagamento
dell’IRAP e che, inoltre, neppure poteva essere utilizzato allo scopo l’indizio
costituito dalla sussistenza di beni strumentali di valore superiore al minimo
indispensabile, per non essere stata indicata la sussistenza di beni
strumentali esorbitanti in tal senso; che è al contrario fondato il secondo
motivo di ricorso; che, invero la giurisprudenza di legittimità (Cass. n. 12079
del 2009; Cass. n. 10151 del 2010; Cass. n. 23761 del 2010; Cass. n. 22674 del 2014) è concorde nel ritenere
che anche l’impiego non occasionale di lavoro altrui è idoneo a configurare
l’esistenza di un’autonoma organizzazione; è pertanto soggetto all’IRAP il
professionista che, per prestazioni afferenti l’esercizio della sua attività,
eroga elevati compensi a terzi, a nulla rilevando il mancato impiego da parte
del medesimo di personale dipendente; e, nella specie, l’Agenzia delle entrate
ha rilevato come il contribuente avesse svolto la sua professione di avvocato
mediante l’impiego non occasionale di società specializzate in infortunistica
stradale, retribuite a percentuale, alle quali il contribuente aveva erogato,
negli anni in contestazione, rilevanti compensi (€ 47.680,00 nel 2009; €
46.979,0 nel 2010; € 94.778,00 nel 2011; € 86.210,00 nel 2012); e non può
dubitarsi che l’attività affidata a dette società sia strettamente collegata a
quella oggetto della professione di avvocato svolta dal contribuente; ed ai
fini dell’individuazione di un’organizzazione imprenditoriale, è da ritenere
indifferente il mezzo giuridico con cui essa viene attuata, se cioè con
personale dipendente, con società di servizi, ovvero tramite un’associazione
professionale;

che, pertanto, respinto il primo motivo, il ricorso
va accolto con riferimento al secondo motivo, in relazione al quale la sentenza
impugnata va cassata, con rinvio alla CTR della Sicilia, in diversa composizione,
anche per la determinazione delle spese del presente giudizio di legittimità;

 

P.Q.M.

 

Rigettato il primo motivo, accoglie il secondo
motivo di ricorso, in relazione al quale, cassa la sentenza impugnata e rinvia
alla CTR della Sicilia in diversa composizione, anche per la determinazione
delle spese del presente giudizio di legittimità.

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