In caso di morte del lavoratore intervenuta dopo un apprezzabile lasso di tempo dall’insorgere della malattia, il danno biologico trasmissibile agli eredi va equitativamente calcolato secondo le “tabelle milanesi”.

Nota a Cass. (ord.) 22 gennaio 2021, n. 1406

Giuseppe Catanzaro

Nell’ipotesi di decesso del lavoratore dopo un apprezzabile intervallo di tempo rispetto all’insorgere della malattia, il danno biologico trasmissibile agli eredi deve essere calcolato equitativamente, sulla base delle “tabelle milanesi” relative al danno biologico da invalidità temporanea assoluta e al danno morale, mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze della lesione alla salute in vista della prevedibile morte.

È quanto ribadisce la Corte di Cassazione (ord. 22 gennaio 2021, n. 1406, parz. difforme da App. Napoli n. 4915/2017) osservando che la Corte territoriale ha considerato il periodo temporale intercorrente tra la data della diagnosi e quella della morte ed ha applicato il valore massimo dell’indennità giornaliera previsto dalle tabelle del Tribunale di Milano (le quali determinano il valore finale del punto utile al calcolo del danno biologico da invalidità permanente tenendo conto di tutte le componenti non patrimoniali, compreso il danno morale), equitativamente aumentato di un importo aggiuntivo (convenzionalmente denominato “fattore 4”) (v. Cass. n. 11754/2018). Ciò, conformandosi all’orientamento consolidato della Cassazione per il quale “il danno subito dalla vittima, nell’ipotesi in cui la morte sopravvenga dopo apprezzabile lasso di tempo dall’evento lesivo, è configurabile e trasmissibile agli eredi nella duplice componente di danno biologico “terminale”, cioè di danno biologico da invalidità temporanea assoluta (v. Cass. n. 26727/2018 e Cass. n. 21060/2016), e di danno morale consistente nella sofferenza patita dal danneggiato che lucidamente e coscientemente assiste allo spegnersi della propria vita (v. Cass. n. 13537/2014); la liquidazione equitativa del danno in questione va effettuata commisurando la componente del danno biologico all’indennizzo da invalidità temporanea assoluta e valutando la componente morale del danno non patrimoniale mediante una personalizzazione che tenga conto dell’entità e dell’intensità delle conseguenze derivanti dalla lesione della salute in vista del prevedibile ‘exitus’” (v., per tutte, Cass. n. 17577/2019).

Danno biologico e morale nell’ipotesi di decesso dopo un apprezzabile intervallo tra la malattia professionale e la morte
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