Alle controversie giudiziarie che decidono dell’opposizione di un datore di lavoro all’ordinanza-ingiunzione per sanzioni non connesse ad omissioni contributive si applica l’istituto della sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale.
Nota a Cass. S.U. 29 gennaio 2021, n. 2145
Gennaro Ilias Vigliotti
Nell’ambito della disciplina del rito delle controversie riguardanti la materia del lavoro e della previdenza sociale, la L. n. 689/1981, all’art. 35, ha previsto tre differenti tipologie di ordinanze-ingiunzioni che gli Enti ispettivi possono emettere nei confronti di datori di lavoro che versino in situazioni di irregolarità, assoggettate a due differenti modelli procedurali per la relativa opposizione giudiziaria:
a) le ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni in tema di previdenza ed assistenza obbligatorie consistenti nell’omissione di contributi e premi o da cui derivi l’omissione di contributi e premi, sottoposte, in caso di giudizio, al rito lavoro;
b) le ordinanze-ingiunzioni relative a violazioni in materia di previdenza ed assistenza obbligatorie non consistenti nell’omissione di contributi e premi né connesse ad omissioni contributive, sottoposte, in caso di giudizio, allo speciale rito disciplinato dalle sezioni I e II del Capo I della L. n. 689/1981;
c) le ordinanze-ingiunzioni relative alle violazioni in materia di lavoro, anch’esse sottoposte al rito speciale della L. n. 689/1981 in caso di opposizione in sede giudiziaria.
Nella vigenza di tale tripartizione, l’opinione giurisprudenziale consolidata – scolpita nella sentenza a Sezioni Unite della Cassazione n. 63/2000 – era quella di applicare la sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale alle sole ipotesi sottoposte al rito speciale, in quanto nelle controversie rimesse al rito lavoro, ai sensi dell’art. 3, L. n. 742/1969, tale istituto non può operare.
Il quadro normativo appena descritto è stato però modificato dal D.LGS. n. 150/2011, attuativo della delega conferita al Governo dalla L. n. 69/2009. Con tale provvedimento, il legislatore ha ricondotto ad una disciplina unitaria, quanto al rito, le controversie aventi ad oggetto l’opposizione alle ordinanze-ingiunzioni, privilegiando il modello del rito del lavoro: non è dunque più consentito oggi attuare la distinzione tra tipologie di provvedimenti sanzionatori emessi dagli Enti ispettivi in materia di lavoro e previdenza ai fini del procedimento di opposizione.
Tale circostanza ha sollevato in giurisprudenza diversi dubbi circa l’applicazione, a tutte le controversie riguardanti ordinanze-ingiunzioni in materia lavoristica, del divieto di sospensione dei termini processuali durante il periodo feriale. Secondo alcune sentenze di merito, la nuova disciplina ha inciso sulla stessa base normativa delineata, in questa materia, dalla L. n. 689/1981, eliminando la distinzione tra rito speciale del lavoro, previsto per le opposizioni alle ordinanze-ingiunzioni aventi ad oggetto l’omissione di contributi e premi, e rito speciale in materia di opposizioni a sanzioni amministrative lavoristiche o previdenziali in generale. In tale quadro, privilegiando un criterio di ordine sostanziale, l’estensione del rito lavoristico all’intera materia del lavoro e della previdenza non può che significare l’operatività nei confronti di tutti i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione della regola della mancata sospensione dei termini nel periodo feriale.
Sul punto, con sentenza resa all’esito di ordinanza di remissione della Sezione Lavoro, sono intervenute le Sezioni Unite della Corte di Cassazione, con la sentenza n. 2145 del 29 gennaio 2021. I giudici di legittimità hanno affermato che la scelta del legislatore del 2011 di estendere il rito lavoro a tutti i giudizi di opposizione ad ordinanza-ingiunzione non ha comportato l’integrale applicazione a tali giudizi di tutte le regole tipiche di tale rito, residuando infatti ancora diverse differenze (non si applicano, ad esempio, le regole contenute negli artt. 413 e 415, co. 7, c.p.c.).
Ciò vuol dire che il rito lavoro è stato scelto come mero “contenitore processuale” di una vicenda che, sul piano sostanziale, non è paragonabile alle altre controversie in materia di lavoro e previdenza. Nei giudizi di opposizione alle ordinanze-ingiunzioni che non riguardano omissioni contributive, infatti, non sono in discussione il rapporto di lavoro e le conseguenze che può generare l’omissione contributiva del datore sotto il profilo del trattamento previdenziale del lavoratore, bensì è in questione il rapporto autoritativo tra l’Amministrazione ispettiva ed il datore di lavoro, con specifico riguardo all’esercizio del potere sanzionatorio attribuito dalla legge all’Ente. Nella prima tipologia di opposizione, dunque, l’oggetto della controversia è la correttezza del pagamento dei contributi nell’interesse del lavoratore; nel secondo, invece, l’oggetto della controversia è la sanzione amministrativa emessa dall’Amministrazione.
Da ciò deriva che a tali giudizi, in linea con quanto previsto dalla L. n. 689/1981 per ogni procedimento di opposizione a sanzioni amministrative, non può che continuare ad applicarsi, nonostante l’attrazione nel rito lavoro, l’istituto della sospensione feriale dei termini processuali, con la conseguenza che, ai fini della tempestività dell’impugnazione avverso la sentenza resa in un simile giudizio, deve necessariamente tenersi conto di detta sospensione.