I riders sono lavoratori autonomi laddove possono decidere se e quando lavorare.
Nota a Trib. Firenze, sez. lav., decreto 9 febbraio 2021, n. 2425
Fabrizio Girolami
Il rapporto di collaborazione dei riders impegnati nell’attività di consegna del cibo a domicilio tramite piattaforme digitali è sussumibile nell’alveo del lavoro non subordinato (ovverosia autonomo) in quanto i riders “sono lavoratori autonomi perché possono decidere se e quando lavorare, senza doversi giustificare” e, pertanto, “non trova applicazione l’art. 28 della legge n. 300 del 1970” in materia di repressione della condotta antisindacale.
Lo ha stabilito il Tribunale di Firenze, sez. lav., con il decreto n. 2425 del 9 febbraio 2021, in merito a un ricorso ex art. 28 Stat. Lav. proposto da Nidil-Cgil, Filt-Cgil e Filcams-Cgil nei confronti di Deliveroo Italy s.r.l., filiale italiana della società multinazionale leader nel settore della consegna a domicilio del cibo (food delivery).
Il decreto in commento richiama l’attenzione degli operatori sul delicato tema del lavoro svolto tramite piattaforme digitali e sulla qualificazione giuridica del rapporto di collaborazione dei riders, definiti dall’art. 47-bis del D.LGS. n. 81/2015, introdotto dall’art. 1 del D.L. n. 101/2019, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 128/2019, come i lavoratori che “svolgono attività di consegna di beni per conto altrui, in ambito urbano e con l’ausilio di velocipedi o veicoli a motore (…) attraverso piattaforme digitali”.
Nel caso di specie, le OO.SS. avevano convenuto la società ritenendo che i contratti individuali di lavoro da quest’ultima stipulati con 8.000 riders traevano la loro fonte giuridica dal CCNL UGL Rider sottoscritto il 15 settembre 2020 tra AssoDelivery (associazione italiana dell’industria del food delivery alla quale aderiscono le piattaforme di società multinazionali Deliveroo, Glovo, Just Eat, SocialFood e Uber Eats) e l’organizzazione sindacale UGL Rider, ritenuta – dalle OO.SS. medesime – come organizzazione compiacente e non qualificata, in quanto carente del necessario requisito della rappresentatività.
Secondo le OO.SS. ricorrenti: a) la società, dopo la sottoscrizione del suddetto CCNL, aveva comunicato ai riders il recesso dal rapporto di lavoro e chiesto la sottoscrizione di un nuovo contratto di collaborazione con espresso rinvio al nuovo CCNL di settore; b) tale recesso, comunicato ai riders all’improvviso e senza alcun coinvolgimento dei sindacati rappresentativi, “costituisce un comportamento lesivo del diritto alla consultazione informata”; c) il mancato adempimento degli obblighi di consultazione e informazione ha leso il diritto delle OO.SS. a essere consultate e informate nella gestione di provvedimenti a rilevanza collettiva e nei casi di pianificazione di esuberi, da ritenersi sussistente anche con riguardo al rapporto di lavoro etero-organizzato di cui all’art. 2, co. 1, D.LGS. n. 81/2015; d) le condotte hanno leso il ruolo e l’immagine delle OO.SS. nei confronti dei propri iscritti. Le OO.SS. ricorrenti avevano, dunque, chiesto al Tribunale l’adozione di provvedimenti idonei a rimuovere gli effetti della condotta antisindacale, tra cui la declaratoria di inefficacia delle comunicazioni di recesso inviate ai riders, la disapplicazione del CCNL e l’attivazione di procedure informative e di consultazione.
Il giudice fiorentino – con il decreto in commento – ha respinto il ricorso delle OO.SS. e ha accolto le eccezioni dell’Associazione delle imprese di food delivery, rilevando quanto segue:
- affinché possa configurarsi la natura subordinata del rapporto di collaborazione tra i riders e la piattaforma digitale, è necessario che la piattaforma sia strutturata (per il tramite degli appositi algoritimi di funzionamento) con modalità qualificabili come forme di esercizio del potere direttivo, decidendo come debba essere svolta la prestazione, senza lasciare un reale margine di autonomia al lavoratore;
- nel caso di specie, come desunto dagli atti istruttori di giudizio, difettava del tutto l’obbligatorietà della prestazione lavorativa da parte dei riders, da considerare come veri e propri lavoratori autonomi in quanto questi erano del tutto liberi di dare o meno la propria disponibilità per i vari turni (slot) offerti dalla società, e, quindi, di decidere se e quando lavorare, senza dovere giustificare la loro decisione e senza dover reperire un sostituto;
- anche ammettendo, per ipotesi, la riconducibilità del rapporto individuale di lavoro dei riders alla fattispecie delle collaborazioni organizzate (o eterorganizzate) dal committente di cui all’art. 2, co. 1, del D.LGS. n. 81/2015, va considerato che il legislatore prevede, per tali lavoratori, l’applicazione esclusiva della disciplina (sostanziale) relativa al trattamento economico e normativo del lavoro subordinato;
- il richiamo alla disciplina (sostanziale) del rapporto di lavoro subordinato implica di per sé l’inapplicabilità alla fattispecie della collaborazione eterorganizzata di una disposizione di carattere esclusivamente processuale, quale è l’art. 28 Stat. Lav.
Alla luce delle suesposte considerazioni, il giudice ha riconosciuto la natura autonoma del rapporto di collaborazione dei riders di Deliveroo Italy s.r.l. e, conseguentemente, l’inapplicabilità dell’art. 28 Stat. Lav.