Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 04 marzo 2021, n. 6081
Verbale di accertamento, Certificato di variazione Inail di
rettifica della categoria tariffaria della società, Portata non retroattiva
delle variazioni di classificazione dei datori di lavori, in ipotesi
determinata da fatti non imputabili al datore di lavoro, Effetto dal primo
giorno del mese successivo a quello della comunicazione
Fatti di causa
1. La Corte d’appello di Caltanissetta, con sentenza
del 30 ottobre 2014, ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva
accolto l’opposizione della s.r.l. E. avverso il verbale di accertamento e il
successivo certificato di variazione con cui l’INAIL aveva rettificato la
categoria tariffaria della società, dal settore industria al settore terziario,
con effetto retroattivo dal 13 giugno 2005, e richiesto all’azienda premi
maturati in data anteriore al provvedimento di variazione.
2. A tale decisione la Corte perveniva in
applicazione dell’art.3 comma 8,
legge n.335 del 1995, sulla generale portata non retroattiva delle
variazioni di classificazione dei datori di lavori, non versandosi, nella
specie, in ipotesi di variazione determinata da fatti imputabili al datore di
lavoro il quale aveva provveduto a denunciare l’attività, indicandone le
lavorazioni, nel giugno 2005 mentre l’INAIL solo nel giugno 2009 aveva
rettificato la categoria tariffaria della società, già assegnata dall’INPS.
3. Avverso tale sentenza ricorre l’INAIL, con
ricorso affidato a un motivo, avverso il quale la parte intimata non ha svolto
difese.
Ragioni della decisione
4. L’INAIL, deducendo violazione dell’art. 14, commi 2 e 3, del d.m.
12.12.2000, dell’art. 49
della legge 9 marzo 1989, n. 88, dell’art. 2, comma 1, del d.lgs n. 38 del
2000, contesta l’affermata irretroattività dell’avvenuta rettifica
dell’inquadramento tariffario operato d’ufficio; assume che per i datori di
lavoro soggetti, come nella specie, alla classificazione aziendale INPS, una
volta accertato, da parte dell’INAIL, il diverso inquadramento operato da altro
ente, non può che procedersi alla riclassificazione della gestione tariffaria,
secondo le disposizioni di cui al citato art. 14, comma 3, del d.m. 12 dicembre
2000, e il provvedimento di rettifica, con effetto retroattivo, decorre
dalla data del provvedimento dell’INPS, recepito in sede di rettifica.
5. Il ricorso è infondato.
6. Questa Corte (v., fra le altre, Cass. n. 19979 del 2017, cui hanno dato
continuità Cass. nn. 9227 del 2018, 4794 e 18185 del 2019, 16866, 20908, 20907 del 2020) ha
già affermato che, in applicazione del principio generale di irretroattività
della legge, dettato dall’art. 11 disp. prel.
cod.civ., il provvedimento di esatta classificazione di un’impresa in base
al d.m. 18 giugno 1988 a fini contributivi, e
di rettifica della relativa tassazione errata, ha effetto dalla data in cui
doveva essere applicata l’esatta classificazione e tassazione, sia che tale
rettifica sia operata d’ufficio dall’Inali sia che l’esatta classificazione sia
individuata dal giudice.
7. Con riferimento all’ipotesi contemplata dal terzo
comma dell’art. 14 del d.m. 12 dicembre 2000 (Nuove tariffe dei premi per
l’assicurazione contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali
delle gestioni: industria, artigianato, terziario, altre attività, e relative
modalità di applicazione), va tenuto conto del principio di irretroattività
enucleabile sia dagli artt. 14 e 16 dello stesso decreto ministeriale – che
prevedono espressamente le deroghe a tale principio – sia dalla fonte primaria
legislativa di cui all’art. 3, comma 8, della legge n. 335 del 1995.
8. Il terzo comma del citato art. 14 del decreto
ministeriale del 2000 fa riferimento alla diversa classificazione aziendale
adottata ai sensi dell’art. 49 della legge n. 88 del 1989 e dell’art. 3, comma
8, della legge n. 335 del 1995, vale a dire quella di competenza dell’INPS,
precisa anche che essa ha effetto dalla data di decorrenza del «provvedimento
adottato» ai sensi delle citate disposizioni, laddove l’adozione del
provvedimento che nel nostro caso rileva ai sensi delle citate disposizioni è
quella eseguita da ultimo dall’INAIL.
9. Pertanto, è solo dall’adozione del provvedimento
che ha inciso da ultimo sulla classificazione che si possono far decorrere, in
ossequio al principio della irretroattività, gli effetti della variazione
d’ufficio sulla quale si basa la rivendicazione delle differenze economiche
connesse al nuovo premio individuato dall’INAIL.
10. Il principio generale di irretroattività della
legge (art. 11 delle disposizioni preliminari al codice civile), in assenza di
diverse ipotesi di deroga normativamente previste, induce ad interpretare
l’art. 14 cit. nel senso che il provvedimento di esatta classificazione di
un’impresa in base al d.m. 12.12.2000, a fini contributivi e di rettifica della
relativa tassazione errata, ha effetto dalla nuova comunicazione.
11. Tanto risulta coerente, in continuità con i già
richiamati precedenti di questa Corte, con il principio di civiltà giuridica
introdotto dall’art. 3, comma 8, legge n. 335 del 1995 (secondo cui i
provvedimenti adottati d’ufficio di variazione della classificazione dei datori
di lavoro ai fini previdenziali producono effetti dal periodo di paga in corso
alla data di notifica del provvedimento di variazione, con esclusione dei casi
in cui l’inquadramento iniziale sia stato determinato da inesatte dichiarazioni
del datore di lavoro), con gli artt. 16 (per la rettifica d’ufficio) e 17 (per
quella su istanza) del d.m. 12 dicembre 2000, che dispongono che i
provvedimenti di variazione hanno effetto dal primo giorno del mese successivo
a quello della comunicazione, salvo che il datore di lavoro abbia dato causa
all’errata classificazione.
12. Soccorre, altresì, il dato testuale
inequivocabile delle disposizioni di cui agli artt. 14 (Rettifica d’ufficio
dell’inquadramento nelle gestioni tariffarie) e 16 (Rettifica d’ufficio della
classificazione delle lavorazioni) del citato d.m. del 2000, posto che in
entrambe le disposizioni, al secondo comma, è previsto che il provvedimento
comunicato al datore di lavoro, con lettera raccomandata con avviso di
ricevimento, ha effetto dal primo giorno del mese successivo a quello della
comunicazione, salvi i seguenti casi nei quali esso decorre dalla data in cui
l’esatto inquadramento (nell’ipotesi dell’art. 14) e l’esatta classificazione
delle lavorazioni e la relativa tassazione (nell’ipotesi di cui all’art. 16)
dovevano essere applicati: (a) erronea o incompleta denuncia del datore di
lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di quello
effettivamente dovuto; (b) erroneo inquadramento ed erronea classificazione
delle lavorazioni non addebitabili al datore di lavoro che abbia comportato il
versamento di un premio maggiore di quello effettivamente dovuto.
13. Analoga disposizione è inoltre prevista dalle
norme di cui agli artt. 15 e 17 del d.m. citato, rispettivamente per l’ipotesi
di rettifica dell’inquadramento e di rettifica della classificazione delle
lavorazioni nelle gestioni tariffarie su domanda del datore di lavoro, ove è
stabilito che in caso di accoglimento dell’istanza il relativo provvedimento ha
effetto dal primo giorno del mese successivo a quello nel quale è stata
inoltrata l’istanza, salvi i casi di (a) erronea o incompleta denuncia del
datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un premio minore di
quello effettivamente dovuto e (b) di erronea classificazione delle lavorazioni
non addebitabile al datore di lavoro che abbia comportato il versamento di un
premio maggiore di quello effettivamente dovuto.
14. Non si provvede alla regolazione delle spese per
non avere la parte intimata svolto attività difensiva.
15. Ai sensi dell’art.13,co.1-quater,
d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a
carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.
P.Q.M.
rigetta il ricorso. Ai sensi
dell’art.13,co.1-quater, d.P.R.n.115/2002, sussistono i presupposti processuali
per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell’ulteriore importo, a
titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13 co. 1,
se dovuto.