Legittimo il licenziamento disciplinare per accesso al protocollo informatico dell’ufficio.
Nota a Cass. 15 febbraio 2021, n. 3819
Giuseppe Catanzaro
La Corte di Appello di Cagliari (sentenza 11 giugno 2018) – in riforma della sentenza del Tribunale di Oristano – ha dichiarato legittimo il licenziamento per giustificato motivo soggettivo di una lavoratrice, intimatole dal Comune di Zerfaliu, che aveva contestato alla dipendente di avere effettuato accessi al protocollo informatico dell’ufficio non giustificati da ragioni d’ufficio, in quanto finalizzati a conoscere atti che non rientravano in quelli di competenza del settore di assegnazione della lavoratrice.
La Corte territoriale ha ritenuto provato l’accesso abusivo ad opera della dipendente al protocollo generale informatico del comune e, considerato altresì il rinvio a giudizio della lavoratrice per i medesimi fatti (delitto di accesso abusivo a sistema informatico, aggravato dall’abuso della qualità di pubblico ufficiale) nonché i precedenti disciplinari specifici, ha considerato adeguata la sanzione del licenziamento, la cui proporzionalità era stata invece esclusa dal giudice di prime cure.
Il Tribunale, invece, aveva ritenuto la sanzione del licenziamento con preavviso non proporzionata all’illecito perché la dipendente non aveva utilizzato credenziali non proprie e perché gli accessi non avevano recato danni all’amministrazione né avevano comportato la divulgazione di notizie riservate.
Investita della questione, la Corte di Cassazione 15 febbraio 2021, n. 3819 ha dichiarato inammissibile il ricorso, sul presupposto che la ricorrente tendeva sostanzialmente ad una nuova valutazione – preclusa in sede di legittimità – del merito della lite in relazione alla rilevanza dei fatti accertati sul piano disciplinare.
Il Collegio ha infatti ribadito che, in tema di licenziamento per giustificato motivo soggettivo, spetta unicamente al giudice del merito accertare se i fatti addebitati al lavoratore rivestano il carattere di negazione degli elementi fondamentali del rapporto ed in specie di quello fiduciario e siano tali da meritare il recesso con preavviso (v. fra tante, Cass. n. 15640/2018), sottolineando altresì che, nella specie, la Corte territoriale aveva indicato le ragioni per le quali la condotta della lavoratrice, tenuta in violazione dei doveri propri del dipendente pubblico, era da ritenere di gravità tale da giustificare il recesso con preavviso.