Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 marzo 2021, n. 6216

Svolgimento dell’attività lavorativa in Italia dal cittadino
degli Stati Uniti, Criterio di territorialità e specialità, Obbligazione
contributiva previdenziale

 

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Firenze, con sentenza del
13 novembre 2014, in parziale riforma della sentenza di primo grado, ha
condannato la S.U. a versare all’INPS la contribuzione minore nei limiti del
quinquennio antecedente al 28 novembre 2002, oltre le sanzioni civili alla
stregua dell’art. 116, comma
decimo, legge n. 388 del 2000, in riferimento ai lavoratori statunitensi
dediti, nel predetto periodo, ad attività di direzione, amministrazione e
docenza presso la sede universitaria di Firenze.

2. Per la Corte territoriale l’Accordo di Washington Italia/USA del 23 maggio 1973,
ratificato con legge n. 86 del 1975, improntato
al criterio di territorialità e specialità – secondo il quale il lavoro svolto
in Italia dal cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione
degli Stati Uniti rimane coperto da tale legislazione – atteneva, nell’ambito
delle legislazioni di sicurezza, alle assicurazioni IVS per le quali soltanto
risultava derogato il principio di territorialità, né l’ente universitario
aveva dimostrato il versamento delle relative contribuzioni negli USA e, in
ogni caso, trovava applicazione, quanto alla debenza delle contribuzioni, il principio
di solidarietà, non di sinallagmaticità; infine, la tesi dell’inesistenza delle
contribuzioni minori all’epoca della stipula del richiamato Accordo risultava
smentita dalla tutela degli eventi protetti dalla contribuzione minore fin da
epoca risalente (dal 1971 per la maternità e dal 1939 per la riforma dell’IVS e
la contribuzione per TBC e disoccupazione involontaria).

3. La Corte applicava, inoltre, il regime di
esenzione dalle sanzioni accessorie in considerazione dei contrastanti
orientamenti amministrativi emergenti dalla specifica incertezza ingenerata in
sede amministrativa.

4. Avverso tale sentenza ricorre la S.U., con
ricorso affidato a quattro motivi, ulteriormente illustrato con memoria, cui
resiste con controricorso e propone ricorso incidentale, affidato ad un motivo,
l’INPS, anche quale procuratore speciale della S.C.C.I. s.p.a., avverso il
quale ha resistito, con controricorso, l’Ente universitario.

5. Equitalia s.p.a è rimasta intimata.

 

Ragioni della decisione

 

6. Con i motivi del ricorso principale, qui
richiamati complessivamente in considerazione delle censure che li accomunano
nei distinti mezzi d’impugnazione, si deducono violazione degli artt. 2, 3, 10, 23, 38, 53 della
Costituzione, del Trattato di Amicizia, Commercio e Navigazione stipulato
fra Italia e Stati Uniti d’America il 2 febbraio 1948 (art. IX), ratificato con
legge n.385 del 1949, dell’Accordo tra la
Repubblica italiana e gli Stati Uniti d’America in materia di sicurezza sociale
concluso a Washington, il 23 maggio 1973 (artt. 1, 2, 4, 7), e ratificato con legge n.86 del 1975, della legge n. 398 del 1987 (art. 3,
comma 8), del d.lgs. n. 276 del
2003 (art. 30), degli artt. 12 e 16 delle preleggi, e omesso esame di fatti
decisivi in base ai quali si ritiene di aver dimostrato l’infondatezza delle
pretese contributive dell’INPS, in fatto e diritto.

7. Assume la parte ricorrente che il principio di
territorialità, stabilito dall’ordinamento italiano in materia di previdenza
sociale con l’art. 37 del r.d.l.
n. 1827 del 1935, può essere derogato dalle convenzioni internazionali e
che la Convenzione stipulata fra Italia e Stati
Uniti il 23 maggio 1973 derogherebbe a tale principio non solo in relazione
alla contribuzione IVS ma anche in relazione alla contribuzione minore, come si
evince dal paragrafo 2 dell’art. 7
che stabilisce che «il lavoro svolto in Italia da un cittadino degli Stati
Uniti che sia coperto dalla legislazione degli Stati Uniti rimane coperto da
tale legislazione».

8. L’ente universitario espone che la decisione
adottata dalla Corte territoriale contrasterebbe con il principio di
reciprocità e porterebbe a risultati iniqui poiché al versamento dei contributi
per le assicurazioni minori non corrisponderebbe, per il lavoratore, la
possibilità dei beneficiare delle relative prestazioni previdenziali; assume,
inoltre, di aver dimostrato, in corso di causa, che forme di tutela
previdenziale per i rischi c.d. minori (disoccupazione, maternità e tbc),
analoghe a quelle italiane, sarebbero presenti anche negli Stati Uniti.

9. Aggiunge, ancora, l’ente universitario, di aver
attivato la procedura, benché non ancora definita, prevista dall’art. 3, comma ottavo, della legge
n.398 del 1987, per ottenere l’esenzione dal versamento della contribuzione
minore; argomenta, infine, per l’infondatezza della pretesa contributiva, anche
a prescindere dalle norme di diritto internazionale, per essersi l’accertamento
ispettivo incentrato su rapporti lavorativi di lavoratori distaccati, come tali
soggetti alla legislazione del paese in cui ha sede l’impresa distaccante.

10. Il ricorso principale è da rigettare.

11. L’Accordo stipulato
in data 23 maggio 1973 tra la Repubblica italiana e gli Stati Uniti
d’America, ratificato con legge 24 febbraio 1975,
n. 86, fissa principi di territorialità e specialità in materia di
sicurezza sociale.

12. In particolare, l’art. 2 dell’Accordo chiarisce
l’ambito di applicazione: «Il presente accordo si applica alle legislazioni di
sicurezza sociale relative alle prestazioni per l’invalidità, la vecchiaia e i
superstiti e precisamente: a) per quanto riguarda la Repubblica italiana, alla
legislazione sull’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la
vecchiaia e i superstiti nonché alla legislazione relativa ai trattamenti di
previdenza sostitutivi di detta assicurazione generale;».

13. La lettera della disposizione delimita l’ambito
della regolazione, convenzionale e normativa, nella materia della sicurezza
sociale, alle sole assicurazioni IVS, tuttavia il successivo secondo comma già
ne dispone un ampliamento: «Nonostante le disposizioni del paragrafo 1, per
quanto riguarda la Repubblica italiana, il presente accordo si applicherà alle
legislazioni concernenti altri regimi di previdenza per gli stessi eventi, che
saranno indicate dall’autorità competente italiana», rimarcando che deve
trattarsi degli stessi eventi ed estendendo il principio (nel terzo comma)
anche alle legislazioni future.

14. Alle citate disposizioni segue l’articolo 7 dell’Accordo che regola
il principio di territorialità nei termini seguenti: «Salvo quanto diversamente
disposto nel presente articolo, le persone alle quali si applica il presente
accordo, che svolgono la loro attività sul territorio di uno Stato contraente,
sono soggette alla legislazione di tale Stato».

15. L’eccezione al principio di territorialità è
introdotta nel successivo secondo comma dell’art. 7: «Il lavoro svolto in Italia
da un cittadino degli Stati Uniti che sia coperto dalla legislazione degli
Stati Uniti, rimane coperto da tale legislazione».

16. Dunque a presidio della deroga al principio di
territorialità in tema di sicurezza sociale è posta l’esclusiva regola della
protezione del lavoro svolto in Italia a condizione che la legislazione
statunitense preveda un apparato normativo di protezione e di sicurezza sociale
che si inscriva nella cornice definita dal limite oggettivo del contenuto
dell’Accordo – le assicurazioni IVS – e dalla legenda dell’articolo 1 che, alla
lettera c), designa, con il termine legislazione :«a meno che non sia
diversamente specificato, le fonti normative, regolamentari e ogni altra misura
di applicazione concernente i settori della sicurezza sociale di cui all’art 2 del presente accordo».

17. I principi di territorialità e specialità, che
si evincono nelle disposizioni richiamate e nel fraseggio che rimanda alla
fissazione della regola generale, la territorialità, e all’eccezione o deroga
in presenza della legge speciale statunitense, attengono comunque alla
legislazione di sicurezza con esclusivo riferimento alle assicurazioni IVS,
dovendo, invece, intendersi, il rinvio alle legislazioni, anche future,
concernenti altri regime di previdenza indicate dall’autorità competente
italiana, come comprensivo della complessiva legislazione previdenziale, e non
solo de jure condito.

18. La condizione posta per l’estensione della
deroga al principio di territorialità per le assicurazioni sociali diverse
dall’assicurazione IVS è, dunque, la protezione del medesimo evento nella
legislazione statunitense, il che non risulta, nella specie, in riferimento alla
copertura legislativa per i rischi c.d. minori, come argomentato dalla Corte
territoriale – che ha ritenuto non pertinente al tema l’evocata protezione
previdenziale statunitense per le inabilità rientrante, come tale, nelle
assicurazioni IVS – e non adeguatamente fatto oggetto di censura.

19. Neanche coglie nel segno l’ulteriore argomento
difensivo dell’ente universitario volto a valorizzare il Trattato di Amicizia,
Commercio e Navigazione tra la Repubblica Italiana e gli Stati Uniti d’America
del 2 febbraio 1948, ratificato con legge 18 giugno 1949, n. 385 (in
riferimento al quale v. Cass., Sez. Un., n. 6136 del 1995), trattandosi di
disposizioni volte, fra l’altro, a garantire la pari dignità fra cittadini e
lavoratori di ciascuna parte contraente, indipendentemente dalla nazionalità
straniera o dal luogo di residenza, accordando diritti e privilegi non meno
favorevoli di quelli accordati ai cittadini e lavoratori dell’altra parte
contraente, a norma delle leggi e dei regolamenti vigenti nei territori
dell’altra parte contraente che «concedano ad un salariato od a qualsiasi
persona che riceva compensi, commissioni od altra rimunerazione, od ai suoi
parenti, eredi o persone a carico, a seconda dei casi, un diritto di azione od
un indennizzo pecuniario od altro beneficio o prestazione per malattia
professionale, lesioni o morte causati dall’impiego e verificatisi durante lo
stesso oppure dovuti alla natura dell’impiego» (art. 12, co. 1 lett. b),

Trattato cit.) ovvero «I benefici concessi da leggi
e regolamenti che istituiscono sistemi di assicurazione obbligatoria, in base
ai quali vengono pagati benefici senza compiere un’indagine sulla necessità
economica individuale: a) contro perdita di salari o di altra retribuzione,
dovuta a vecchiaia, disoccupazione o malattia od altra invalidità; oppure b)
contro perdita di sostegno pecuniario, dovuta alla morte del padre, del marito
o di altra persona da cui dipendeva detto sostegno» (art. 12, co. 2, cit.).

20. Neanche si palesa valida, per incrinare
l’interpretazione seguita dalla Corte di merito in adesione a quanto sin qui
argomentato, la notazione per cui al momento della stipula dell’accordo le
contribuzioni minori non fossero ancora previste stante, all’evidenza, la ben
risalente introduzione, nell’ordinamento italiano, delle tutele volte a
proteggere i lavoratori dai rischi minori nel corso della vita lavorativa
(maternità, disoccupazione, tbc).

21. Indimostrata, come già detto, la copertura
assicurativa per le contribuzioni minori negli Stati Uniti, con il versamento
della relativa contribuzione, risulta non pertinente evocare, come assume
l’ente universitario, il principio di reciprocità la cui verifica, ed
applicazione, implica, dunque, l’esistenza di analoghe forme di tutela
previdenziale nei due Paesi.

22. Neanche si ravvisano le conseguenze illogiche e
paradossali paventate dall’ente universitario, posto che le tutele assicurative
avvolgono coerentemente l’attività lavorativa: la tutela assicurativa IVS,
destinata ad operare al termine della vita lavorativa, prevede il versamento
dei contributi nel paese da cui provengono i lavoratori e prevede, altresì,
l’applicazione della legislazione di tale paese; la tutela per i rischi minori
è destinata ad operare nel corso della vita lavorativa ed è, per converso, disciplinata
dalle norme del paese in cui si svolge l’attività lavorativa e nel quale devono
essere versati i relativi contributi previdenziali.

23. Tale impostazione risulta coerente con la forte
connotazione solidaristica a cui sono improntate le contribuzioni minori,
necessarie anche ad alimentare il complesso sistema di sicurezza sociale
ancorché afferenti a prestazioni che potrebbero rimanere non utilizzate e alle
quali è dunque estraneo qualsivoglia profilo di sinallagmaticità.

24. Invero, va qui ribadito (in continuità con Cass., Sez. Un., n. 10232 del 2003 e numerose
successive conformi) che il fondamento della previdenza sociale risiede nel
principio di solidarietà, onde il concetto di sinallagma, ossia di equilibrio di
obbligazioni corrispettive, risulta insufficiente alla rappresentazione del
sistema giacché all’apporto contributivo delle categorie interessate si
accompagna il costante intervento finanziario dello Stato e quindi della
solidarietà generale; il legame tra contributi o prestazioni può anche mancare
(v., ad esempio, per i contributi di mera solidarietà, Corte Cost. n. 26 del
2003) e dunque ben può persistere l’obbligazione contributiva a carico del
datore di lavoro anche quando, per tutti o per alcuni dei lavoratori
dipendenti, l’ente previdenziale non sia tenuto a certe prestazioni.

25. L’obbligazione contributiva previdenziale, è
bene ricordare, partecipa della natura delle obbligazioni di natura
pubblicistica, equiparabili a quelle tributarie a causa dell’origine legale e
della destinazione ad enti pubblici e quindi all’espletamento di funzioni
sociali (v., per tutte, Cass. n. 2727 del 1969); si tratta cioè di
un’obbligazione pubblica e, quindi, di un rapporto nato dalla legge, da essa
esclusivamente regolato e pertinente alla finanza complementare dello Stato
(v., da ultimo, Cass. n. 28296 del 2019).

26. Del resto, l’inequivoca interpretazione delle
norme convenzionali qui accolta in tema di contribuzioni minori risulta
coerente con la disposizione dell’art. 3, ottavo comma, legge n. 317
del 1987 che prevede la possibilità di ottenere una esenzione unilaterale
dalla contribuzione, mediante decreto del ministero del lavoro e delle
politiche sociali, in favore delle imprese straniere appartenenti a paesi che
concedono un analogo esonero ad imprese italiane operanti sul loro territorio.

27. L’impianto convenzionale, che poggia, dunque,
sulla regola della protezione per i rischi minori nell’attività lavorativa nel
paese sul quale detta attività si svolge, risulta derogabile soltanto con atto
amministrativo nell’esercizio di attività neanche discrezionale giacché
vincolata alla verifica del principio di reciprocità nell’attribuzione
dell’esonero dall’obbligazione contributiva (procedura, nella specie, non
perfezionata, come si legge nella sentenza impugnata e nel ricorso all’esame).

28. Infine, si palesano inammissibili le censure
incentrate sul distacco dei lavoratori per l’assorbente rilievo che trattasi di
presupposto di fatto non emergente dalla sentenza impugnata e come tale
connotato da profili di novità.

29. Ogni ulteriore censura rimane assorbita da
quanto fin qui esposto.

30. E’ da accogliere, invece, il ricorso incidentale
con il quale l’INPS, censurando il capo della sentenza che ha riconosciuto il
regime delle sanzioni accessorie stabilito dall’art. 116, decimo comma, legge n.388
del 2000, assume che il più favorevole apparato sanzionatorio postula il versamento
dei contributi entro il termine fissato dagli enti impositori, laddove, nella
specie, l’ente universitario ha contestato, con l’opposizione, la cartella
esattoriale portante il credito per la contribuzione minore.

31. Diversamente da quanto oppone l’ente
universitario, che invoca una declaratoria di inammissibilità del ricorso
incidentale perché, a suo dire, volto a sollecitare valutazioni di merito,
questa Corte reputa ammissibile il mezzo d’impugnazione con il quale è stata
adeguatamente devoluta la censura secondo il paradigma della violazione di
legge, nella specie della disciplina sanzionatoria in materia contributiva.

32. La ratio decidendi della sentenza impugnata,
incentrata sull’obiettiva incertezza in ordine alla pretesa contributiva per l’applicazione
del più favorevole regime sanzionatorio, non risulta conforme alla consolidata
giurisprudenza di legittimità essendosi chiarito che solo l’integrale pagamento
della contribuzione controversa, non verificatosi nella specie, costituisce un
presupposto indefettibile ai fini dell’applicazione del più favorevole regime
sanzionatorio previsto dalla normativa sulla riduzione delle sanzioni civili
(cfr., fra le altre, Cass. n. 3799 del 2019 e
i precedenti ivi richiamati).

33. In conclusione, la sentenza impugnata va cassata
in relazione al ricorso incidentale accolto e la causa rinviata, per nuovo
esame e per la regolazione delle spese del giudizio di legittimità, alla Corte
d’appello di Firenze, in diversa composizione.

34. Ai sensi dell’art. 13, co. 1-quater, d.P.R.n.
115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di contributo
unificato, pari a quello per il ricorso ex art.13,co. 1, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso incidentale, rigettato il
principale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e
rinvia, anche per le spese del giudizio di legittimità, alla Corte d’appello di
Firenze, in diversa composizione. Ai sensi dell’art. 13, co.1-quater, d.P.R. n.
115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
della parte ricorrente principale, dell’ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato, pari a quello per il ricorso ex art. 13, co. 1, se dovuto.

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