Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 marzo 2021, n. 6223

Attività libero-professionale per la quale è previsto
l’obbligo di iscrizione ad appositi albi, a versare all’ente previdenziale di
categoria un contributo che dia luogo alla costituzione di una posizione
previdenziale Omissione contributiva, Opposizione avverso avviso di addebito,
Svolgimento di attività di lavoro autonomo successivamente al pensionamento,
Esclusione dall’iscrizione alla Gestione separata,Non sussiste

 

Fatti di causa

 

Con sentenza depositata il 25.5.2018, la Corte
d’appello di Roma ha confermato la pronuncia di primo grado che aveva accolto
l’opposizione proposta da C.C. avverso l’avviso di addebito con cui gli era
stato ingiunto il pagamento di somme per contributi dovuti alla Gestione
separata relativi agli anni 2005 e 2008.

La Corte, in particolare, ha ritenuto che,
trattandosi di soggetto che aveva svolto attività di lavoro autonomo
successivamente al pensionamento, dovesse trovare applicazione l’esclusione
dall’iscrizione alla Gestione separata prevista dall’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011
(conv. con I. n. 111/2011), che, nel recare
l’interpretazione autentica dell’art.
2, comma 26, I. n. 335/1995, aveva esonerato dall’iscrizione i soggetti di
cui al precedente comma 11, vale a dire coloro che svolgono attività di lavoro
autonomo dopo essere stati collocati in pensione da taluno degli enti privati
gestori di forme di previdenza obbligatorie. Contro tali statuizioni ha ricorso
per cassazione l’INPS, proponendo un unico motivo di censura. C.C. ha resistito
con controricorso, successivamente illustrato con memoria. A seguito di infruttuosa
trattazione camerale, la Sesta sezione civile di questa Corte, con ordinanza n.
34380 del 2019, ha rimesso la causa alla pubblica udienza, in vista della quale
parte controricorrente ha depositato ulteriore memoria.

 

Ragioni della decisione

 

Con l’unico motivo di censura, l’INPS denuncia
violazione e falsa applicazione degli artt. 2, comma 26, I. n. 335/1995,
18, comma 12, d.l. n. 98/2011
(conv. con I. n. 111/2011), 3, I. n. 179/1958, 10 e 21, I. n. 6/1981, e 7, 23 e 37 dello Statuto INARCASSA approvato
il 28.11.1995, per avere la Corte di merito ritenuto che l’odierno
controricorrente, pur avendo continuato a svolgere, successivamente al
pensionamento di vecchiaia, attività di lavoro autonomo quale ingegnere, per la
quale non era tenuto a iscriversi presso l’INARCASSA, non fosse tenuto a
iscriversi alla Gestione separata istituita presso l’INPS.

Va preliminarmente disattesa l’eccezione di
inammissibilità del ricorso, sollevata da parte controricorrente per aver fatto
l’INPS riferimento a circostanze fattuali mai affrontate nel giudizio di merito
e comunque estranee alla verità documentalmente acquisita al processo: è
sufficiente al riguardo rilevare che, al di là dell’indubbiamente erroneo
riferimento di parte ricorrente all’attività di ingegnere e all’iscrizione
all’INARCASSA, il presente giudizio, come del resto riconosce anche il
controricorrente, ha ad oggetto esclusivamente l’interpretazione dell’art. 18, comma 12, d.l. n. 98/2011,
cit., che secondo la prospettazione dell’INPS non escluderebbe i lavoratori
autonomi già pensionati dall’obbligo di iscrizione presso la Gestione separata
qualora per tale attività autonoma non siano tenuti ad iscriversi presso la
relativa cassa di previdenza, mentre invece, giusta quanto sostenuto dalla
sentenza impugnata, i lavoratori autonomi già pensionati sarebbero
necessariamente esclusi dall’ambito di operatività della Gestione separata.

Si tratta di questione che, successivamente
all’ordinanza di rimessione indicata nello storico di lite, questa Corte ha
esaminato e risolto con sentenza n. 7485 del 2020,
di cui ha dato atto anche parte controricorrente nella memoria depositata in
vista dell’udienza pubblica. E il principio di diritto ivi espresso, secondo
cui i pensionati che svolgano abitualmente attività lavorativa
libero-professionale e non siano tenuti a versare il contributo soggettivo
all’ente previdenziale di categoria soggiacciono all’obbligo di iscrizione alla
Gestione separata di cui all’art.
2, comma 26, I. n. 335/1995, reputa il Collegio di dover ribadire anche in
questa sede, non emergendo dalle pur vibrate considerazioni contenute nella
memoria cit. alcun significativo argomento per revocarlo in dubbio.

Più in particolare, va rimarcato che il fatto che il
legislatore, nel dettare all’art.
18, comma 12, d.l. n. 98/2011, la norma d’interpretazione autentica dell’art. 2, comma 26, I. n. 335/1995,
abbia ritenuto di menzionare espressamente, al fine di escluderli dall’obbligo
di iscrizione, «i soggetti di cui al comma 11», ossia appunto i pensionati che
versino il contributo soggettivo agli enti privati gestori delle forme di
previdenza obbligatorie, conferma che anche per costoro un obbligo di
iscrizione esisteva già prima dell’introduzione dell’art. 18, comma 11, d.l. n. 98/2011,
cit., e che solo l’adeguamento degli statuti degli enti privati al complessivo
disposto del comma 11 (vale a dire alla previsione di «obbligatorietà
dell’iscrizione e della contribuzione a carico di tutti coloro che risultino
aver percepito un reddito, derivante dallo svolgimento della relativa attività
professionale») può comportarne l’esonero dall’iscrizione alla Gestione
separata: diversamente, non ci sarebbe stato motivo di menzionare «i soggetti
di cui al comma 11» nell’ambito della norma d’interpretazione autentica
contenuta nel successivo comma 12, giacché il presupposto per l’iscrizione alla
Gestione separata da parte di soggetti che svolgano attività
libero-professionale per la quale è previsto l’obbligo di iscrizione ad
appositi albi è costituito precisamente dal fatto che costoro non siano tenuti
a versare all’ente previdenziale di categoria un contributo che dia luogo alla
costituzione di una posizione previdenziale (in tal senso cfr. già Cass. n. 30344 del 2017 e, successivamente, Cass. n. 32166, 32167
e 32508 del 2018).

Né contrari argomenti possono desumersi dal terzo
periodo del comma 11 cit., secondo cui, qualora le casse di previdenza di
categoria non abbiano adeguato i propri statuti nel termine di sei mesi
dall’entrata in vigore del d.l. n. 98/2011,
cit., prevedendo a carico dei pensionati l’obbligatorietà dell’iscrizione e del
versamento del contributo soggettivo, «si applica in ogni caso quanto previsto
al secondo periodo»: tale disposizione, infatti, lungi dal costituire un limite
ontologico rispetto alla potenziale operatività della Gestione separata,
rappresenta piuttosto il limite esterno e pratico della sua latitudine
applicativa, come risulta adesso dal decreto del
Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali del 14.3.2012, il quale, nel
dettare “Disposizioni attuative dei commi da 11 a 14, dell’articolo 18 del decreto-legge 6
luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111”, ha previsto,
all’art. 1, comma 2, che «con
effetto dal 7 gennaio 2012, qualora, l’ente previdenziale non abbia assunto una
o più delibere di modifica statutaria o regolamentare ai sensi del comma 1, i
soggetti già pensionati, che si trovano nelle condizioni di cui al medesimo
comma 1, sono tenuti a versare all’ente previdenziale di appartenenza, in
qualità di iscritti, i contributi ordinari previsti per i professionisti
attivi, nella misura del 50 per cento», confermando così a contrario la
previgente vis attractiva della Gestione separata rispetto al lavoro autonomo
dei soggetti già pensionati. Di talché, controvertendosi nel presente giudizio
di contributi dovuti per periodi anteriori all’anzidetta data, nessun dubbio
può residuare circa la loro debenza alla Gestione separata.

Il ricorso, pertanto, va accolto e, cassata la
sentenza impugnata, la causa va rinviata alla Corte d’appello di Roma, in
diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di
cassazione.

 

P.Q.M.

 

Accoglie il ricorso. Cassa la sentenza impugnata e
rinvia la causa alla Corte d’appello di Roma, in diversa composizione, che
provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 05 marzo 2021, n. 6223
%d blogger hanno fatto clic su Mi Piace per questo: