Gli utili e gli incrementi prestati nell’ambito dell’impresa familiare si determinano in base alla quantità e qualità del lavoro svolto dal familiare collaboratore.

Nota a Cass. ord. 22 gennaio 2021, n. 1401

Daria Pietrocarlo

Il diritto alla partecipazione del familiare di cui all’art. 230 bis c.c. è riconosciuto “in proporzione alla quantità e qualità di lavoro prestato”. Per tale via, la legge valorizza “il contributo – diretto o indiretto – alla realizzazione di utili ed incrementi dell’impresa ed in questa ottica nella giurisprudenza di legittimità si è ripetutamente affermato che la partecipazione agli utili è in funzione dell’apporto del partecipante alla produttività dell’impresa”.

In particolare, il criterio di determinazione della quota di partecipazione all’impresa familiare “è quello della quantità e qualità del lavoro svolto dal familiare-collaboratore nella gestione della impresa e non della sua effettiva incidenza causale sul conseguimento degli utili ed incrementi, che rappresentano soltanto l’effetto e non la misura dell’attività svolta” (v., fra tante, Cass. n. 27108/2017 e Cass. n. 5224/2016).

Questo, il rilevante principio espresso dalla Corte di Cassazione (ord.22 gennaio 2021, n. 1401, parz. diff. da App. Trieste), la quale precisa che, una volta cessata l’impresa familiare, la liquidazione della quota spettante al familiare che ha collaborato all’impresa stessa con il proprio apporto lavorativo deve avere: a) per dividendo, gli utili, i beni acquistati con tali utili e gli incrementi; b) e per divisore (unico), la quantità e qualità del lavoro prestato. Nello specifico, “l’utile rappresenta l’incremento risultante dallo svolgimento dell’attività di impresa nel corso di un esercizio finanziario; gli incrementi patrimoniali derivano dal reinvestimento nella azienda degli utili conseguiti e non distribuiti (Cass. n. 27108/2017, cit.).

In questo quadro, l’aumento di valore degli immobili utilizzati nell’esercizio della impresa familiare verificatosi per effetto della introduzione della moneta unica non può essere ricondotto alla nozione di “incremento”, dato che tale aumento non è frutto del reinvestimento in azienda di utili conseguiti e non distribuiti. Pertanto, non è conforme a diritto l’espunzione (attuata dalla Corte di merito) nella determinazione del quantum dovuto al lavoratore ricorrente del valore corrispondente alla rivalutazione degli immobili.

Nella fattispecie sottoposta al vaglio della Cassazione, il giudice del merito ha affermato che la misura della partecipazione del collaboratore alla impresa familiare era pari al 60% ed ha ritenuto che la relativa quota dovesse essere calcolata depurata dell’incremento di valore degli immobili in proprietà della moglie e da questa conferiti all’impresa familiare. Ciò, in quanto tale incremento non era strettamente connesso all’apporto concreto dei partecipanti all’impresa familiare ma era scaturito dall’aumento di valore di mercato degli immobili, determinato dal passaggio di valuta dalla lira all’euro nel periodo 2001/2002, secondo quanto accertato dal consulente tecnico di ufficio.

Utili ed incrementi per l’attività prestata nell’impresa familiare
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