Qualora la lettera di licenziamento sia ricevuta dal lavoratore successivamente all’entrata in vigore della moratoria introdotta dal D.L. Cura Italia, il recesso è nullo, anche se la comunicazione dello stesso sia stata spedita anteriormente.
Nota a Trib. Milano 28 gennaio 2021
Francesco Belmonte
Il licenziamento, per pacifico orientamento giurisprudenziale, è un negozio unilaterale recettizio, il quale, ai sensi dell’art. 1344 c.c., produce i suoi effetti dal momento in cui perviene a conoscenza del destinatario. Pertanto, la moratoria dei licenziamenti introdotta dall’art. 46, D.L. 17 marzo 2020, n. 18 (c.d. Cura Italia – conv. con modif. dalla L. 24 aprile 2020, n. 27), non può che riferirsi alla portata effettuale dell’atto risolutivo “ed al compimento del suo iter perfezionativo, id est alla conoscenza che il destinatario dello stesso abbia del recesso datoriale.”
In tale linea si è pronunciato il Tribunale di Milano 28 gennaio 2021, in relazione ad una fattispecie concernente un licenziamento per giustificato motivo oggettivo inviato alla lavoratrice il giorno precedente (16 marzo 2020) all’entrata in vigore del Decreto Cura Italia (applicabile ratione temporis alla vicenda in commento), ma ricevuto dalla stessa il 26 marzo 2020, in periodo già interessato dal blocco dei licenziamenti introdotto durante la pandemia.
Il giudice milanese ha dunque ritenuto il licenziamento in questione nullo, per violazione di norma imperativa, per effetto del combinato disposto degli artt. 1418 c.c. e 46, D.L. cit., sanzionando il datore di lavoro con la reintegrazione della dipendente in azienda.
In altri termini, “stabilendo la norma di cui all’art. 46 cit. un divieto di licenziamento (n.d.r. individuale e collettivo), il recesso intimato in violazione di tale divieto deve essere qualificato come contrario a norma imperativa, ricadendo nell’ambito di applicazione dell’art. 1418 c.c., con conseguente qualificazione del licenziamento alla stregua di licenziamento nullo ed applicazione del sistema di tutele di cui all’art. 18, co. 1, L. n. 300/70” (cfr., in senso analogo, Trib. Genova n. 316/2020).
Sul “blocco” dei licenziamenti, cfr. AA.VV, in G. PROIA (a cura di), Divieto di licenziamenti e libertà d’impresa nell’emergenza Covid. Principi costituzionali, Giappichelli, 2020; Trib. Ravenna 7 gennaio 2021, in q. sito con nota di G.I. VIGLIOTTI.