La forma del contratto integrativo aziendale e la relativa disdetta sono libere

Nota a Cass. 11 febbraio 2021, n. 3542

Valerio Di Bello

“In mancanza di norme che prevedano, per i contratti collettivi, la forma scritta e in applicazione del principio generale della libertà della forma (in base al quale le norme che prescrivono forme peculiari per determinati contratti o atti unilaterali sono di stretta interpretazione, ossia insuscettibili di applicazione analogica), un accordo aziendale è valido anche se non stipulato per iscritto”.

Così si è pronunciata alla Corte di Cassazione (11 febbraio 2021, n. 3542, difforme da App. Milano, 17 aprile 2014), la quale si pone in linea con l’orientamento consolidato della giurisprudenza (v.  Cass. SU n. 3318/1995 e Cass. n. 11111/1997).

Nello specifico, secondo i giudici, una volta stabilita la libertà della forma dell’accordo o del contratto collettivo di lavoro, la medesima libertà deve essere ravvisata anche riguardo agli atti che ne siano risolutori, come il mutuo dissenso (art. 1372, co. 1, c.c.) o il recesso unilaterale o disdetta (ex art. 1373, co. 2, c.c.).

Alla libertà della forma del contratto collettivo di lavoro e dei negozi connessivi consegue, la fondatezza dei motivi di censura riferiti alla mancata ammissione delle prove testimoniali a tal fine chieste e coltivate dalla società ricorrente.

La Corte sottolinea infatti che non vi sono ostacoli normativi alla possibilità d’una prova testimoniale della disdetta. Ciò, sia perché ai sensi dell’art. 421, co. 2, c.p.c. nel processo del lavoro non si applicano i limiti alla prova testimoniale (di cui agli artt. 2721, 2722 e 2723 c.c.: v. per tutte, Cass. n. 9228/2009), sia perché tali limiti sono riferibili ai soli contratti e non anche agli atti unilaterali (cfr. Cass. 2600/2018, che richiama al riguardo, tra le altre, Cass. n. 5417/14).

Forma del contratto aziendale e disdetta
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