Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2021, n. 7079

Riliquidazione del trattamento pensionistico integrativo degli
ex dirigenti, Indennità di funzione e di posizione, Cumulabilità

 

Rilevato che

 

1. E.S., vedova di G.L., già dirigente superiore
dell’I., in quiescenza dal 10.7.1972 e deceduto il 29.1.1998, adì il Tribunale
di Roma per chiedere la condanna dell’INPS alla ricostituzione del trattamento
pensionistico del de cuius e del proprio, di reversibilità, con il computo
della quota A della indennità di funzione introdotta con la L. n. 88 del 1989, art. 13.
La domanda si fondava sugli artt. 5 e 30 del regolamento di previdenza I.

1.1. Il Tribunale rigettò la domanda ritenendo
prescritto il diritto azionato.

La Corte di Appello di Roma, su appello della
pensionata, con sentenza del 22 dicembre 2004, rigettò l’eccezione di
prescrizione ma ritenne infondata nel merito la domanda, sul presupposto che
l’indennità di funzione fosse subordinata all’effettivo esercizio della
prestazione, circostanza quest’ultima non ricorrente nel caso di specie.

1.2. La ricorrente propose ricorso per cassazione.
Questa Corte, con sentenza pubblicata in data 21/4/2008, n. 10322, accolse il
ricorso sulla base del seguente principio di diritto: «Il regolamento di
previdenza 3 ottobre 1969 del disciolto Istituto Nazionale per l’Assicurazione
contro le Malattie, che, in base al rinvio contenuto nel D.P.R. 20 dicembre 1979, n. 761,
art. 75, regola l’erogazione in favore del personale già appartenente a
detto ente dei trattamenti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria,
tramite la gestione speciale ad esaurimento costituita presso l’INPS,
attribuisce nell’art. 30 al dipendente collocato a riposo il diritto alla
riliquidazione della pensione in relazione alle variazioni nella retribuzione
pensionabile del personale in servizio che siano frutto di provvedimenti di
carattere generale, disponendo che ai fini di tale riliquidazione venga assunta
come base la “nuova retribuzione prevista per la qualifica e la posizione
in cui l’impiegato si trovava all’atto della cessazione dal servizio”.
Pertanto, tenuto conto del trasferimento all’INPS di una parte del personale ex
I., disposto in via definitiva dalla L. 29 febbraio
1980, art. 24
quater, di conversione del D.L. 30 dicembre
1979, n. 663 (…), ai dipendenti dell’I. collocati in pensione prima dello
scioglimento dell’ente spetta, ai fini del sistema perequativo di cui al cit.
art. 30 del Regolamento, il trattamento dei loro parigrado in servizio presso
l’INPS, con l’ulteriore conseguenza che, nel caso di dipendenti con qualifica
dirigenziale al momento del collocamento in quiescenza, deve tenersi conto
nella riliquidazione del trattamento, della quota di indennità di funzione
attribuita ai dirigenti INPS dal Comitato esecutivo di detto ente, in base alla
L. 9 marzo 1989, n. 88, art.
13, comma 4, qualora si tratti (come nella specie) di quota fissa e
continuativa per tutti i dirigenti sulla base del solo possesso della relativa
qualifica, e subordinata, per il personale in servizio, al solo effettivo
esercizio delle funzioni, senza alcun ulteriore requisito di carattere
soggettivo”».

1.3. La Corte quindi rinviò alla Corte d’appello di
Roma che, con sentenza pubblicata in data 21/4/2009, n. 6624, dichiarò il
diritto della ricorrente all’indennità di funzione, già spettante al coniuge
deceduto, liquidata ai dirigenti Inps in servizio ex art. 13 L. n. 88/1989 e
secondo le modalità di attuazione di cui alla delibera Inps n. 740/1990 e con
decorrenza dal 1/7/1990; condannò pertanto l’Inps alla ricostituzione del
trattamento pensionistico integrativo diretto e poi reversibile ai sensi
dell’art. 30 del Regolamento I. e con decorrenza dal 1/7/1990, oltre interessi;
ritenne invece preclusa la richiesta di quantificazione delle somme dovute, in
quanto domanda nuova avendo l’originaria ricorrente nei pregressi gradi del
giudizio formulato solo una domanda di condanna generica.

1.4. In forza di questa sentenza, E.L., quale erede
di E.S., ha agito in via esecutiva con atto di pignoramento presso terzi che è
stato opposto dall’Inps; il giudice dell’esecuzione ha sospeso l’esecuzione e,
ritenendo che il dispositivo della sentenza fosse di mero accertamento, ha
assegnato alle parti termine per riassumere il giudizio di merito davanti al
Tribunale di Roma.

1.5. Il giudizio è stato così riassunto da E.L. e il
Tribunale, dopo aver disposto una consulenza tecnica d’ufficio, ha accolto la
domanda e ha condannato l’Inps al pagamento di € 92.138,00 a titolo di
arretrati di indennità di funzione in favore di G.L. e di E.S.

1.6. La sentenza è stata appellata dall’Inps e la
Corte d’appello di Roma, con la sentenza qui impugnata, pubblicata in data
20/12/2017, n.4383, ha rigettato l’impugnazione.

A fondamento della sua decisione ha ritenuto che
l’unico motivo di appello dell’Inps – secondo cui nulla era dovuto agli eredi
del L., F. e C.F. (essendo nel frattempo deceduta E.L.), avendo già provveduto
al pagamento di quanto dovuto dal momento che, dal 1 gennaio 1996, per effetto
della legge n. 334/1997, l’indennità di
funzione era rimasta assorbita nell’indennità di posizione -, costituiva
questione nuova, tardivamente proposta: essa, invero, afferendo alla concreta
quantificazione della pretesa già accolta nell’an debeatur con pronuncia ormai
passata in giudicato, avrebbe dovuto essere proposta, al più tardi, in sede di
giudizio di rinvio dalla Cassazione, vale a dire nel corso del giudizio poi definito
dalla stessa Corte d’appello con la sentenza n. 6624/2009. Già in quella sede,
infatti, l’Inps avrebbe dovuto eccepire la non cumulabilità fra i due elementi,
con la conseguenza che, sul punto, la questione, non dedotta ma deducibile, era
ormai coperta dal giudicato.

1.7. Contro la sentenza l’Inps propone ricorso per
cassazione fondato su un unico motivo, al quale resistono con controricorso C.
e F.F., quali eredi di E.L., a sua volta erede di E.S.

La proposta del relatore, unitamente al decreto di
fissazione dell’adunanza camerale non partecipata, è stata notificata alle
parti costituite.

In prossimità dell’adunanza i controricorrenti hanno
depositato memoria.

 

Considerato che

 

1. con l’unico motivo di ricorso l’Inps denuncia la
violazione e la falsa applicazione degli artt. 392
cod.proc.civ., 2909 cod.civ., 345 cod.proc.civ., art. 1, comma 2, L. 334/1997, in
relazione all’art. 360, comma 1, n. 3,
cod.proc.civ.: assume che il giudizio definitosi con la sentenza n.
6624/2009 aveva solo accertato l’an del diritto e aveva espressamente
dichiarato inammissibile, perché nuova, la domanda della S. volta ad ottenere
la quantificazione del credito; stante i limiti segnati dalla domanda, volta al
solo accertamento e non anche alla quantificazione del credito, nessuna
eccezione era tenuto a sollevare esso ricorrente in merito alla non
cumulabilità dell’indennità di funzione con l’indennità di posizione per i
periodi successivi all’1/1/1996.

2. Il motivo è fondato.

È opportuno premettere che, in tema di giudicato
interno, la S.C. non è vincolata all’ interpretazione compiuta dal giudice di
appello, ma ha il potere-dovere di valutare direttamente gli atti processuali
per stabilire se, rispetto alla questione su cui si sarebbe formato il
giudicato, la funzione giurisdizionale si sia esaurita per effetto della
mancata devoluzione della questione nel giudizio di appello, con conseguente
preclusione di ogni esame della stessa (Cass. 15/03/2019, n. 7499; Cass.
21/07/2003, n. 11322).

2.1. Dalla ricostruzione dei fatti di causa,
compiutamente esposti nel ricorso per cassazione nel rispetto del principio di
autosufficienza e desumibili dalle sentenze depositate dal ricorrente in questa
sede, si evince che nessun giudicato può essersi formato sulla eccezione
sollevata dall’Inps nel giudizio seguito alla opposizione all’esecuzione e
avente ad oggetto la non cumulabilità dell’indennità di funzione con
l’indennità di posizione, secondo quanto disposto dalla L. 337/1997.

2.2. Il principio di diritto enunciato dalla Corte
di cassazione nella sentenza n. 10322/2008, di cui la Corte d’appello di Roma
ha fatto applicazione nella sentenza n. 6624/2009, pur riconoscendo il diritto
dell’erede alla riliquidazione della pensione diretta e di reversibilità
spettanti ai danti causa sulla base della nuova retribuzione prevista per la
qualifica e la posizione in cui l’impiegato si trovava all’atto della
cessazione del servizio, non contiene alcuna regola in ordine alla sua esatta
quantificazione e, tanto meno, statuisce in merito ai criteri legali desumibili
dalla legge n. 1997, n. 334 (enunciati in Cass.
26/4/2013, n. 10080, e in Cass. 11788/2012,
secondo cui «Ai fini della riliquidazione del trattamento pensionistico
integrativo degli ex dirigenti dell’I., ai sensi dell’art. 30 del Regolamento
interno di previdenza, l’indennità di posizione di cui all’art. 1 della legge n. 334 del 1997
non è cumulabile con la quota A dell’indennità di funzione di cui all’art. 13 della legge n. 88 del
1989, fatto salvo il trattamento di miglior favore»).

2.3. La stessa Corte d’appello, in sede di rinvio,
con sentenza passata in cosa giudicata, ha affermato che la domanda
dell’attrice era limitata all’an debeatur e che era pertanto inammissibile,
siccome nuova, la domanda avente ad oggetto la condanna dell’Inps al pagamento
di una somma determinata.

Tale affermazione, in quanto coperta dal giudicato,
non può più essere contestata in questa sede, sicché inammissibili si palesano
le difese degli odierni controricorrenti secondo, cui il giudizio conclusosi
con la sentenza n. 6624 del 2009 aveva ad oggetto anche il quantum debeatur.

2.4. Lo stesso apprezzamento è stato inoltre
compiuto dal giudice dell’esecuzione, investito dall’Inps dell’opposizione
contro il pignoramento presso terzi avviato dalla L., il quale ha ritenuto di
mero accertamento e, pertanto, non immediatamente eseguibile la sentenza della
Corte d’appello n. 6624/2009, sospendendo così l’esecuzione e assegnando alla
parte un termine per l’introduzione del giudizio di merito volto alla
quantificazione del credito.

3. A fronte di questo quadro processuale
l’affermazione della Corte territoriale, secondo cui la questione della non
cumulabilità dell’indennità di funzione con l’indennità di posizione ai sensi
della legge del 1997, n. 334 avrebbe dovuto
essere proposta dall’Inps al più tardi nel giudizio di rinvio, è errata.

Il giudicato, come si è detto, è sceso solo sul
diritto degli eredi all’indennità di funzione, collegata al mero possesso della
qualifica dirigenziale al momento della cessazione dal servizio del de cuius,
senza che fosse necessaria la ricorrenza di ulteriori requisiti di natura
soggettiva, come l’effettivo esercizio delle funzioni.

Nessun contraddittorio si è svolto tra le parti in
ordine ai requisiti di concreta erogabilità della prestazione, in dipendenza di
altri fattori quali, in particolare, la titolarità dell’indennità di posizione
e la sua inclusione nella base di calcolo del trattamento pensionistico.

Che si tratti di due prestazioni diverse è ben
descritto nel precedente richiamato (Cass.
n.11788/2012), in cui si delineano le peculiarità e le funzioni delle due
indennità.

Sotto questo profilo, la Corte, con la sentenza
citata, ha specificato che entrambe mirano a retribuire lo svolgimento di
funzioni dirigenziali, nell’intento del legislatore di procedere ad un
riequilibrio retributivo.

L’indennità di posizione di cui alla L. n. 334 del 1997, come riconosciuto dalla Corte
costituzionale (ordinanza 9 maggio 2003, n. 162), armonizza il trattamento
economico dei dirigenti generali, inizialmente non interessati dalla
privatizzazione del rapporto di lavoro con il trattamento previsto per la
dirigenza “contrattualizzata” dal CCNL relativo al biennio 1996-1997.

Essa esprime una “rivalutazione
retribuiva” (e, per questo, viene espressamente ribadito che si tratta di
un’anticipazione sul futuro assetto retributivo) resa necessaria “anche in
considerazione del livello retributivo che può risultare talvolta più elevato
di quello dei dirigenti generali, stabilito a favore dei dirigenti statali e
degli enti pubblici non economici dai rispettivi contratti collettivi”.

Sia l’indennità di posizione che l’indennità di
funzione mirano a retribuire lo svolgimento di funzioni dirigenziali, sicché
appare coerente con la previsione normativa il principio di diritto enunciato
dalla Corte, secondo cui «Ai fini della riliquidazione del trattamento
pensionistico integrativo degli ex dirigenti dell’I., ai sensi dell’art. 30 del
Regolamento interno di previdenza, l’indennità di posizione di cui alla L. n. 334 del 1997, art. 1, non
è cumulabile con la quota A dell’indennità di funzione di cui alla L. n. 88 del 1989, art. 13,
fatto salvo il trattamento di miglior favore.».

Queste considerazioni servono a chiarire quale fosse
l’ambito della cognizione devoluta al Tribunale di Roma nel giudizio conclusosi
con la sentenza n. 6624/2009: la domanda proposta aveva ad oggetto
l’accertamento del (l’an del) diritto del de cuius all’indennità di funzione ed
in tali limiti si è svolta l’indagine del giudice, senza che alcun
contraddittorio sia stato esteso alle condizioni di concreta derogabilità della
prestazione e alla specifica posizione patrimoniale del titolare del diritto.

La questione della cumulatività tra le due
prestazioni attiene ad un momento successivo al riconoscimento del diritto, e
in particolare a quello della concreta erogabilità della prestazione, come è
dato di evincere dalla locuzione «fatto salvo il trattamento di miglior
favore», il che rimanda alla fase più propriamente liquidatoria, richiedendo un
giudizio di comparazione tra il trattamento già in godimento e quello
conseguente al riconoscimento giudiziale dell’emolumento.

Né vi era un obbligo dell’Inps di sollevare la detta
eccezione nel giudizio conclusosi con la sentenza 6624/2009, trattandosi di
questione che non investe antecedenti essenziali e necessari della pronuncia
sull’an.

In conclusione, l’eccezione sollevata in sede di
giudizio di opposizione all’esecuzione dall’Inps non può dirsi preclusa dal
giudicato (cfr. Cass. 1273/1992, n. 3003).

Conseguentemente, il ricorso deve essere accolto, la
sentenza cassata e le parti rimesse dinanzi alla Corte d’appello di Roma, in diversa
composizione, per un riesame della fattispecie nonché per la regolazione delle
spese del giudizio di legittimità.

 

P.Q.M.

 

Accoglie ricorso; cassa la sentenza impugnata e
rinvia alla Corte d’appello dì Roma, in diversa composizione, anche per le spese
del presente giudizio.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 12 marzo 2021, n. 7079
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