Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2021, n. 9754

Sicurezza sul lavoro, Violazione delle norme
antinfortunistiche, Lesioni colpose, Responsabilità, Delega di funzioni,
Valutazione dei rischi, Esclusione

 

Ritenuto in fatto

 

1. La Corte d’appello di L’Aquila, con sentenza
emessa in data 3 marzo 2012, ha confermato la pronuncia resa dal Tribunale di
Lanciano con cui C.O. era stato ritenuto responsabile del reato di lesioni
colpose commesse con violazione delle norme antinfortunistiche e condannato
alla pena di giustizia.

All’imputato era addebitato, nella qualità di
amministratore della “T.S. s.r.l.”, datore di lavoro di D.G., di
avere cagionato al suddetto dipendente lesioni personali gravi, consistite in
una frattura pluriframmentaria scomposta radiale e ulnare, dovuta ad una
rovinosa caduta lungo la linea del carroponte esistente nell’azienda,
denominata “T.”. Si legge nella imputazione che l’imputato aveva, per
colpa generica ed in violazione degli artt. 2087
cod. civ. e 71, comma 2,
dlgs. n. 81/2008, omesso di adottare tutte le misure che, secondo la
particolarità del lavoro, l’esperienza e la tecnica, erano necessarie a
tutelare l’integrità fisica del lavoratore, predisponendo, sul
“carroponte” a cui era addetto l’operaio, la realizzazione di
interventi atti ad impedire il rischio di inciampo e caduta dovuto alla
presenza di tubi idraulici sullo stesso innestati i quali, al momento dell’infortunio,
erano ubicati a un’altezza variabile da 33 a 35 cm. dal suolo.

I giudici di merito, nelle due sentenze conformi,
hanno ritenuto dimostrata la responsabilità dell’imputato, evidenziando che il
datore di lavoro non aveva considerato il rischio di caduta dei lavoratori
connesso alla presenza dei suddetti tubi idraulici, omettendo di interrarli o
rimuoverli.

2. Avverso la sentenza di cui sopra ha proposto
ricorso per Cassazione l’imputato a mezzo del difensore, il quale articola i
seguenti motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all’art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.).

I) Contraddittorietà della motivazione risultante
dal testo dei provvedimento impugnato con riferimento alla ritenuta violazione
dell’art. 71 d.lgs. 81/08.

Nella sentenza oggetto di gravame i giudici
sarebbero caduti in contraddizione, addebitando all’imputato la violazione
dell’art. 71 d.lgs. 81/08
benchè, nel corpo della motivazione, si dica che il rischio da caduta fosse
stato previsto nel documento di valutazione rischi. Verrebbe in rilievo il
passaggio nel quale i giudici affermano: «proprio l’ottemperanza alle
prescrizioni ha determinato l’esatta qualificazione del rischio come
“basso”, essendo invece errata la qualificazione precedente per le
ragioni esposte».

II) Erronea applicazione degli artt. 28 e 29 del d.lgs 81/2008
relativamente ai criteri di valutazione del rischio utilizzati dal C.O. per la
redazione del DVR.

L’oggetto e le modalità per l’elaborazione del
documento di valutazione dei rischi per la salute e sicurezza dei lavoratori
sono indicate negli articoli 28 e
29 del d.lgs. 81/08 che contengono direttive generali di applicazione. L’art 28 del dlgs. 81/2008 prevede
la metodologia di valutazione dei rischi per la sicurezza e l’art. 29, al comma 3, prevede che
“la valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel
rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del
processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini
della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione
della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni
significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino
la necessità”.

La Corte d’appello, nella parte motiva, dopo aver
dato atto dell’intervenuta analisi e valutazione del rischio da parte del C.,
ha censurato i criteri di valutazione dei rischio impiegati, che, al contrario,
risultano essere stati rispettati nel caso in esame, attesa anche l’assenza di
precedenti eventi infortunistici.

III) Erronea applicazione della legge penale in
riferimento all’art. 17 d.lgs.
81/08 e 71 della medesima
fonte normativa.

Il C., accertata la valutazione del rischio, si è
avvalso di una delega di funzioni in materia di sicurezza del lavoro. Tale
procura venne rilasciata al fine di permettere, al soggetto che vive
all’interno dell’azienda (delegato), l’identificazione delle scelte operative e
dei compiti connessi per dare attuazione alle misure di prevenzione e
protezione. In ossequio all’orientamento giurisprudenziale, gli obblighi di
prevenzione, assicurazione e sorveglianza gravanti sul datore di lavoro possono
essere trasferiti con conseguente subentro del delegato nella posizione di
garanzia che fa capo al delegante.

IV) Annullamento senza rinvio della sentenza
impugnata per intervenuta prescrizione del reato.

3. Nei termini di legge hanno rassegnato conclusioni
scritte per l’udienza senza discussione orale (art. 23 co. 8 d.l. 137/2020) il
P.G. e la difesa dell’imputato.

Il P.G. ha chiesto l’annullamento senza rinvio della
sentenza impugnata per essersi il reato estinto per intervenuta prescrizione.

La difesa si è riportata ai motivi di ricorso
chiedendone l’accoglimento. In subordine, ha chiesto la declaratoria di
estinzione del reato per intervenuta prescrizione.

 

Considerato in diritto

 

1. I motivi di ricorso sono manifestamente
infondati, pertanto il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.

2. Non si individua il vizio di motivazione
lamentato dalla difesa nel primo motivo di ricorso.

La Corte di appello sostiene che il rischio, la cui
concretizzazione ha determinato la caduta del lavoratore, non era stato preso
in considerazione nel documento di valutazione. Ciò risulta evidente nel
passaggio motivazionale in cui si afferma che “le previsioni specifiche
per la linea denominata Tandem 2 (p. 37 del documento di valutazione rischi
sottoscritto il 9.9.2011) non menzionano in nessun modo il rischio connesso
alla presenza di cavi sta bit mente non interrati, la cui rimozione non poteva
avvenire quotidianamente come prescritto a p. 30”.

Con argomentazioni lineari e coerenti rispetto alla
ricostruzione dei fatti, la pronuncia di appello, conformemente a quanto
ritenuto dal giudice di primo grado, individua la responsabilità datoriale
nella mancata previsione del rischio specifico della possibilità di caduta o
inciampo del lavoratore a causa della sporgenza di tubi idraulici innestati sul
carroponte denominato “T.”, a cui era addetto il dipendente.

La contraddizione rilevata dalla difesa nel successivo
passaggio motivazionale richiamato nel ricorso è soltanto apparente: la lettura
dell’intero periodo rivela che il “basso rischio” a cui fanno
riferimento i giudici, a pag. 5 della motivazione, è quello risultante dal
successivo adeguamento del documento di valutazione dei rischi [«Con
l’aggiornamento del 5.6.2012 del documento di valutazione rischi (p. 37) il
“rischio inciampo” è stato correttamente qualificato
“basso”, essendo stato “effettuato intervento per eliminazione
tubo pneumatico con carro in posizione di apertura atta a ridurre rischio
inciampo con carro portastampo”»].

3. Manifestamente infondati risultano anche il
secondo ed il terzo motivo di ricorso, da trattarsi congiuntamente per la
stretta connessione delle argomentazioni ivi esposte, in cui la difesa
ribadisce che la Corte di appello avrebbe riconosciuto che il ricorrente aveva
adempiuto agli obblighi imposti dall’art. 17 d.lgs. 81/18.

La premessa è evidentemente smentita dal testo della
motivazione: come già detto nel precedente paragrafo i giudici addebitano al
C., sulla base di argomentazioni lineari e coerenti, la responsabilità di non
avere previsto il rischio inciampo sulla linea “T.”.

Le deduzioni che vengono fatte discendere
dall’erroneo presupposto da cui muove la difesa risultano inidonee a confutare
l’esattezza del ragionamento spiegato dalla Corte di merito.

La individuazione del rischi presenti in azienda,
come risulta dal chiaro tenore dell’art. 17 d.lgs. 81/08, è
prerogativa del datore di lavoro, non delegabile (“Il datore di lavoro non
può delegare le seguenti attività: a) la valutazione di tutti i rischi con la
conseguente elaborazione del documento previsto dall’articolo 28”).

Pertanto, non rileva, ai fini della esclusione della
responssabilità del ricorrente, la circostanza che il C. rilasciò a terzi
un’apposita delega di funzioni per provvedere agli adempimenti di cui all’art. 71 d.lgs. 81/08, come sì
legge nel ricorso.

L’argomento, tuttavia, non centra la problematica
riguardante la mancata previsione del rischio nel documento sottoscritto
dall’imputato.

4. L’inammissibilità delle doglianze proposte dalla
difesa riverbera i suoi effetti anche riguardo al motivo relativo alla dedotta
prescrizione del reato, atteso che l’inammissibilità del ricorso per
cassazione, conseguente alla manifesta infondatezza dei motivi, non consente il
formarsi di un valido rapporto di impugnazione e preclude la possibilità di
rilevare e dichiarare le cause di non punibilità, a norma dell’art. 129, cod. proc. pen., ivi compreso
l’eventuale decorso del termine di prescrizione (così Sez. U, n. 32 del
22/11/2000, Rv. 217266). Pertanto, benchè la prescrizione sia maturata in epoca
successiva alla pronuncia della sentenza di appello essa non spiega alcuna
efficacia nel caso in esame.

5. Segue all’adottata decisione la condanna del
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
in favore della Cassa delle ammende, non ravvisandosi assenza di colpa in
ordine alla determinazione della causa di inammissibilità (cfr. C. Cost. n. 186/2000).

 

P.Q.M.

 

Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro duemila
in favore della Cassa delle ammende.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 11 marzo 2021, n. 9754
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