Giurisprudenza – TRIBUNALE DI FROSINONE – Sentenza 03 marzo 2021

Lavoro, Società cooperativa sociale operante nel settore
edile, Obbligo di iscrizione alla Cassa edile, Sussistenza del versamento
della relativa contribuzione

Svolgimento del processo

Con ricorso depositato in data 10.4.2019, la (…)
Cooperativa Sociale ha convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Frosinone
la CASSA EDILE DI MUTUALITÀ ED ASSISTENZA DI _____ PROVINCIA, deducendo che: 1)
è una società cooperativa sociale di tipo B iscritta all’Albo Regionale delle
cooperative sociali ed opera nell’ambito dell’edilizia svolgendo quale attività
prevalente quella di “Costruzioni di edifici residenziali e non
residenziali”-, 2) si avvale esclusivamente di soci lavoratori; 3) ha approvato
il regolamento interno di cui all’art.
6 della Legge n. 142/2001, poi depositato presso la D.P.L. di Frosinone,
con il quale si stabilisce che «Ai soci della Cooperativa che hanno scelto di
instaurare un rapporto di lavoro di tipo subordinato sarà applicato il CCNL
della categoria di riferimento, in tutte le sue parti. La Cooperativa sì
riserva di applicare, in alternativa, sulla specifica commessa di lavoro, il
contratto delle cooperative sociali», 4) gli stessi soci, unitamente alla
domanda di ammissione alla cooperativa, hanno chiesto che fosse loro applicato
il CCNL delle Cooperative Sociali; 5) al solo
fine di ottenere il rilascio del DURC positivo dal sistema informatico del
“DURC On line”, a seguito di colloqui intercorsi con alcuni funzionari della
Cassa Edile di _____, su espresso suggerimento di questi e per il tramite dello
Studio commerciale (…), in data 20.11.2018 aveva presentato richiesta di
iscrizione alla Cassa Edile a far data dal 15.11.2018, per poi presentare
immediatamente richiesta di sospensione attività con effetto retroattivo a
partire dal 15.11.2018; 6) aveva precisato e rammentato alla Cassa Edile
l’assenza di qualsiasi obbligo di versamento allo stesso ente previdenziale,
precisando di essere una cooperativa sociale applicante ai propri soci
lavoratori il CCNL delle Cooperative Sociali;
7) non aveva ottenuto il parere favorevole al rilascio del DURC (nonostante
l’iscrizione effettuata presso la Casse Edile) a causa del mancato adempimento
agli obblighi contributivi verso l’ente odierno resistente; 8) aveva nuovamente
precisato di non essere tenuta in alcun modo all’iscrizione presso la Cassa
Edile, avendo optato, con proprio regolamento, accettato dai soci, per
l’applicazione del CCNL delle cooperative sociali
ed aveva, pertanto, richiesto un parere favorevole al rilascio del Durc, negato
però dalla Cassa Edile con comunicazione del 13.12.2018; 9) tale situazione
stava arrecando pregiudizio economico alla ricorrente; 10) solo in seguito alla
richiesta di DURC, la Cassa Edile aveva preteso l’invio delle denunce MUT,
invio mai effettuato e giustificato dall’assenza di obblighi nei confronti dell’ente
previdenziale; 11) era stata sottoposta, nel 2017, ad ispezione da parte
dell’I.N.P.S. di Latina che però non aveva fatto pervenire alcuna ulteriore
comunicazione inerente l’accertamento; 12) alla Cooperativa era applicabile il CCNL delle Cooperative Sociali stante la
prevalenza del cd. scopo mutualistico rispetto al reale settore di operatività
della stessa cooperativa; 13) inoltre, la scelta espletata dai soci circa
l’applicazione del CCNL Cooperative Sociali
aveva escluso quella del CCNL del settore edilizia
e, di conseguenza, l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile.

Su queste premesse, la Cooperativa ricorrente ha
rassegnato le seguenti conclusioni:

“Accertare e dichiarare, per quanto sopra esposto,
l’applicabilità del CCNL delle cooperative sociali
alla (…) Cooperativa Sociale e per l’effetto, accertare e dichiarare altresì
che per la ricorrente non sussiste l’obbligo di iscrizione alla Cassa Edile di
Frosinone né alcuna obbligazione contributiva nei confronti della stessa
Regolarmente notificati il ricorso ed il decreto di comparizione delle parti,
si è costituita la Cassa Edile di Frosinone, deducendo, in via preliminare, che
la domanda così come formulata dalla società ricorrente doveva considerarsi
nulla e/o inammissibile, in quanto generica e del tutto priva del petitum e
della causa petendi. Nel merito e in via principale, la convenuta ha chiesto il
rigetto dell’avversa domanda, sostenendo sia la totale infondatezza della tesi
di controparte secondo cui alla Cooperativa si applicherebbe non il CCNL dell’Edilizia, ma il CCNL delle Cooperative Sociali, sia
l’obbligatorietà dell’iscrizione alla Cassa Edile per le imprese inquadrate o
inquadrabili nel settore edile, come la ricorrente, obbligo che discende dal
dettato normativo dell’art. 90
del D.Lgs n. 81/2008 e dall’art.
118 comma 6, del D.Lgs. 163/2006, come confermato anche dalla
giurisprudenza della Corte di Cassazione. Ancora in via principale, la
convenuta ha chiesto di dichiarare cessata la materia del contendere, essendo
stata la società ricorrente sottoposta ad attività di revisione ordinaria ex Dlgs n. 220/2002 da parte del Ministero per lo
Sviluppo Economico. In subordine, nell’ipotesi in cui il Tribunale adito avesse
ritenuto non cessata la materia del contendere e legittima l’applicazione del CCNL società cooperative sociali, invocato dalla
ricorrente, ha chiesto di accertare e dichiarare che in ogni caso la E. Società
Cooperativa Sociale è tenuta ad applicare il CCNL
settore Edilizia, in riferimento alla parte retributiva e contributiva, per
le attività edili svolte dai suoi dipendenti.

Acquisita documentazione, all’udienza odierna la
causa è stata discussa dai procuratori delle parti e quindi è stata decisa dal
Giudice adito, con lettura in aula della sentenza resa.

 

Motivi della decisione

 

Il ricorso va rigettato, per i motivi appresso
specificati.

Preliminarmente va rigettata la richiesta della
convenuta di dichiarare cessata la materia del contendere, formulata sul
presupposto che la società ricorrente è stata sottoposta ad attività di
revisione ordinaria ex Dlgs n.220/2002 da parte
del Ministero per lo Sviluppo Economico.

Invero, come chiarito dallo stesso M.I.S.E., con
nota del 14.12.2020, il Ministero non risulta aver ancora avviato il
procedimento per l’adozione del provvedimento di scioglimento della
cooperativa, richiamato invece dalla Cassa convenuta a sostegno della propria
domanda volta ad ottenere la declaratoria di cessazione della materia del
contendere.

Venendo al merito del giudizio, va osservato che la
Cooperativa ricorrente sostiene di non essere obbligata all’iscrizione alla
Cassa Edile di Frosinone e di non avere, quindi, obbligazioni contributive nei
confronti della Cassa convenuta, non applicandosi alla società il CCNL dell’Edilizia, ma il CCNL delle Cooperative Sociali giacché: 1) nella
(…) Società Cooperativa Sociale vi è la prevalenza del cd. scopo mutualistico
rispetto al reale settore di operatività della stessa cooperativa; 2) nel
regolamento interno della società vi è il richiamo all’applicazione per i soci
del CCNL Cooperative Sociali; 3) la scelta
espletata dai soci circa l’applicazione del CCNL
delle Cooperative Sociali esclude quella del CCNL
del settore edile e, di conseguenza, l’obbligo di iscrizione alla Cassa
Edile.

Osserva il Giudicante che la visura camerale
depositata dalla stessa società ricorrente (all. n. 2) evidenzia che la (…)
Società Cooperativa Sociale opera prevalentemente nell’ambito dell’edilizia e
che l’oggetto sociale della società comprende attività e servizi di tipo edile,
quali ad esempio la costruzione di edifici residenziali e non residenziali, la
preparazione di cantieri, l’attività di trivellazione, intonaci e muratura.
D’altro canto, si legge a pagina 1, punto 1, del ricorso che la (…) Società
Cooperativa Sociale opera ‘‘nell’ambito dell’edilizia, svolgendo attività
prevalente quella di Costruzioni di edifici residenziali e non residenziali Il
regolamento interno della ricorrente, redatto ai sensi dell’art.6 della L. n. 142/2001 (all.
n. 3 , non prevede poi – come invece dedotto in ricorso – l’applicazione ai
soci del CCNL Cooperative Sociali, né prevede
la possibilità per i soci di scegliere tale contratto. Invero, l’art. 2 del
regolamento interno dispone che “Ai soci della Cooperativa che hanno scelto di
instaurare un rapporto dì lavoro di tipo subordinato sarà applicato il CCNL
della categoria dì riferimento, in tutte le sue parti”, chiarendo poi che non
sono i soci a scegliere il CCNL applicabile, giacché “La Cooperativa si riserva
di applicare, in alternativa, sulla specifica commessa dì lavoro, il contratto
delle cooperative sociali Il socio lavoratore, dunque, non ha alcun potere di
scelta in ordine al CCNL applicabile, avendo esclusivamente la possibilità di
indicare la “tipologia di rapporto di lavoro” (così, l’art. 1 del regolamento
interno: “Il socio lavoratore della cooperativa, in conformità alle possibilità
offerte dal sodalizio, ha facoltà di scegliere di instaurare con la cooperativa
una delle seguenti tipologie di lavoro: Subordinato (..), formativo (…),
autonomo (…), collaborazione coordinata e continuata non occasionale (lavoro
a progetto); collaborazione occasionale (mini cococo); professionale; di
agenzia (…)” E, invece, è la società cooperativa che individua il CCNL
applicabile, mentre poi “al socio lavoratore che ha scelto la tipologia di
rapporto di lavoro subordinato ed opera in più settori, sarà applicato il CCNL
corrispondente all’attività prevalentemente svolta” (cfr. art.2, comma 2, del
regolamento interno).

Ne consegue che il CCNL applicabile dalla società è
quello relativo alla categoria di riferimento in relazione all’attività
prevalentemente svolta dal lavoratore subordinato e, solo in relazione alla
specifica commessa di lavoro, la stessa cooperativa si può riservare di
applicare il diverso CCNL cooperative sociali.
Ciò che rileva, quindi, ai fini dell’applicazione del CCNL è il settore di
attività prevalentemente svolto dai soci e dunque dalla società.

Orbene, risulta documentalmente (cfr. all. nn.17-18
al ricorso) che i tre soci della cooperativa (….) sono stati assunti con qualifica
di assistente di cantiere, manovale edile, muratore, muratore specializzato,
per cui, anche in coerenza con quanto indicato nel regolamento interno, la
ricorrente avrebbe dovuto applicare al rapporto di lavoro con gli stessi il CCNL del settore edile, con tutte le conseguenze
del caso anche in ordine all’iscrizione alla Cassa Edile ed al versamento della
relativa contribuzione.

Più in generale va affermato che l’obbligatorietà
dell’iscrizione alla Cassa Edile per le imprese inquadrate o inquadrabili –
come la ricorrente, per quanto osservato – nel settore edile discende dal
dettato normativo dell’art.90
del D.Lgs n.81/2008 (“il responsabile dei lavori chiede alle Imprese
esecutrici la dichiarazione dell’organico medio annuo, distinto per qualifica,
corredata dagli estremi delle denunce dei lavoratori effettuate all’INPS,
all’INAlL e alla CASSA EDILE”), dell’art.
40, comma 4 — lettera d) del D.Lgs. n. 163/2006 (Il regolamento qualifica
“i requisiti di ordine generale, i requisiti tecnico-organizzativi ed
economico-finanziari con le relative misure in rapporto all’entità e alla
tipologia dei lavori. Vanno definiti, tra i suddetti requisiti, anche quelli
relativi alla regolarità contributiva e contrattuale, ivi compresi i versamenti
alle Casse Edili”) e dell’art.118,
comma 6, del citato D.Lgs. n. 163/2006 (“L’affidatario e, per suo
tramite, i subappaltatori, trasmettono alla stazione appaltante prima
dell’inizio dei lavori la documentazione di avvenuta denunzia agli enti
previdenziali, inclusa la Cassa Edile”).

Si osservi che, come da ultimo ribadito anche dal
Ministero del Lavoro con circolare del 20.11.2007, “l’impresa che opera
negli appalti pubblici è tenuta ad osservare integralmente il trattamento
economico e normativo stabilito dai contratti collettivi nazionali e
territoriale in vigore per settore e per la zona nella quale si eseguono le
prestazioni (art. 118 Dlgs n.
163/2006)”. Inoltre, nella precedente circolare del Ministero del Lavoro
del 1°.7.2015, si sottolinea che “la possibilità per l’impresa partecipante ad
una gara di aderire ad un contratto collettivo di un settore di attività
diverso da quello pertinente ai lavori oggetto della gara stessa,
determinerebbe un ’illegittima alterazione dei principi di concorrenza e di
parità di trattamento che devono caratterizzare le singole fasi
dell’affidamento ed esecuzione dei lavori” (all. n.10 Cassa). Con circolare n. 7/2019, l’Ispettorato Nazionale del
Lavoro ha inoltre ribadito che “nulla è cambiato in ordine a quanto già
chiarito dal Ministero del Lavoro e delle politiche sociali in ordine agli
obblighi di applicazione del contratto collettivo dell’edilizia per le imprese
operanti nel settore ed ai connessi obblighi di iscrizione alla Cassa Edile (v.
ad es. ML interpello n. 56/2008, interpello n. 18/2012, nota prot. N. 10565 del 1°
luglio 2015), nei confronti della quale l’assenza dei versamenti comporta
peraltro una situazione di irregolarità contributiva che impedisce il rilascio
del DURC e, conseguentemente, il godimento dei benefici “normativi e
contributivi” secondo quanto stabilito dal medesimo art. 1, comma 1175, L. n. 296/2006″.
(all. n. 10 bis Cassa).

Si consideri poi che anche la Cassazione – con
riferimento alla tematica dei datori di lavoro soggetti all’obbligo di
iscrizione alla Cassa edile – ha chiarito, con sentenza
n. 17316/2003 che l’art. 29
del decreto – legge 23 giugno 1995, n. 244, convertito, con modificazioni,
dalla legge 8 agosto 1995, n. 341, il quale
detta criteri per la determinazione della retribuzione minima imponibile, si
applica ai datori di lavoro esercenti attività edili, anche se in economia,
indicati dai codici ISTAT da 45.1 a 45.45.2., i quali sono tenuti alla
iscrizione alla Cassa edile e per i quali soltanto è prevista, ai sensi del
comma terzo, la perdita degli sgravi contributivi e della fiscalizzazione degli
oneri sociali per i lavoratori non denunciati alla Cassa edile. Ne consegue
che, avendo il legislatore prescelto il criterio della tipologia tassativa dei
datori di lavoro tenuti alla iscrizione alla cassa, non hanno alcun rilievo, ai
fini di tale obbligo, né la vincolatività del contratto collettivo nazionale,
per appartenenza alle associazioni sindacali che lo hanno sottoscritto, né la
spontanea applicazione dello stesso da parte del datore di lavoro.

A tutto ciò si aggiunga, con particolare riferimento
alla natura di cooperativa sociale della società ricorrente che: 1) la L. n. 381/1991 (“Disciplina delle Cooperative
sociali”), all’art. 1,
punto 2, dispone espressamente che “si applicano alle cooperative sociali, in
quanto compatibili con la presente legge, le norme relative al settore in cui
le cooperative stesse operano 2) che la Legge n.
142/2001 in tema di “Revisione della legislazione in materia
cooperativistica, con particolare riferimento al socio lavoratore”, nel
disciplinare il trattamento economico del socio lavoratore, all’art. 3 dispone che “le
società cooperative sono tenute a corrispondere al socio lavoratore un
trattamento economico complessivo proporzionato alla quantità e qualità del
lavoro prestato e comunque non inferiore ai minimi previsti, per prestazioni
analoghe, dalla contrattazione collettiva nazionale del settore o della
categoria affine”; 3) l’art.
7, comma 4, del D.L. n. 248/2007 ribadisce che “fino alla completa
attuazione della normativa in materia dì socio lavoratore di società
cooperative, in presenza di una pluralità di contratti collettivi della
medesima categorìa, le società cooperative che svolgono attività ricomprese
nell’ambito di applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri
soci lavoratori, ai sensi dell’art.
3 co 1 l. 142/2001, i trattamenti economici complessivi non inferiori a
quelli dettati dai contratti stipulati dalle organizzazioni datoriali e
sindacali comparativamente più rappresentative a livello nazionale nella
categoria”, 4) il Ministero del Lavoro e delle politiche sociali con nota n.5623/2015 ha ulteriormente ribadito che in
presenza di una pluralità di contratti collettivi della medesima categoria, le
società cooperative che svolgono attività ricomprese nell’ambito di
applicazione di quei contratti di categoria applicano ai propri soci lavoratori
i trattamenti economici complessivi non inferiori a quelli dettati dai
contratti stipulati dalle organizzazioni datoriali e sindacali comparativamente
più rappresentative a livello nazionale nella categoria. Il tutto in
ottemperanza all’art. 36 Cost. che riconosce il
diritto di ogni lavoratore a percepire una retribuzione proporzionata alla
quantità e qualità del proprio lavoro, sufficiente ad assicurare a sé ed alla
propria famiglia un’esistenza libera e dignitosa (all. n. 12 Cassa)

Le considerazioni che precedono portano dunque a
concludere per la sussistenza di un obbligo per la società cooperativa sociale
ricorrente, in quanto operante nel settore edile, di iscrizione alla Cassa
Edile resistente e al versamento della relativa contribuzione. Il ricorso, in
conseguenza, va rigettato.

Le spese del giudizio seguono la soccombenza e si
liquidano come da dispositivo, tenuto conto dei parametri di cui al D.M. n.55/2014.

 

P.Q.M.

 

definitivamente pronunziando, così provvede:

a) rigetta il ricorso;

b) condanna la società ricorrente a rifondere alla
convenuta le spese di lite, liquidate in complessivi €.2.500,00, per compenso
professionale, oltre I.V.A., C.P.A. e rimborso forfettario del 15% per le spese
generali.

Giurisprudenza – TRIBUNALE DI FROSINONE – Sentenza 03 marzo 2021
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