La delega a terzi della redazione del documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) non esclude l’obbligo di vigilanza in capo al datore.
Nota a Cass. pen., sez IV, 15 febbraio 2021, n. 5776
Fabrizio Girolami
La Corte di Cassazione, pen. sez. IV, con la sentenza n. 5776 del 15 febbraio 2021 ha stabilito due fondamentali principi in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro:
- il conferimento del datore di lavoro, ai sensi dell’art. 16 del D.LGS. n. 81/2008, a terzi della delega relativa alla redazione del documento di valutazione dei rischi (“D.V.R.”) non esonera il datore dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, sicché egli risponde in sede penale (e civile) dell’infortunio subìto dal lavoratore per effetto della sua omissione e/o incompletezza, non potendo l’eventuale esperienza del lavoratore supplire alla mancanza e/o insufficienza del D.V.R.;
- il datore che non adempie agli obblighi di informazione e formazione gravanti su di lui o sui suoi delegati (ai sensi degli artt. 36 e 37, D.LGS. n. 81/2008) risponde, a titolo di colpa specifica, dell’infortunio dipeso dalla negligenza del lavoratore che, nell’espletamento delle proprie mansioni, ponga in essere condotte imprudenti, trattandosi di conseguenza diretta e prevedibile dell’inadempienza degli obblighi formativi, né l’adempimento di tali obblighi è surrogabile dal personale bagaglio delle conoscenze del lavoratore.
Nel caso di specie, un operaio apprendista ribobinatore, in servizio presso un’azienda specializzata nell’attività di lavorazione della carta, durante l’operazione di pulizia della macchina ribobinatrice, aveva incautamente inserito la mano nei rulli della macchina subendo la “amputazione traumatica della mano sinistra e scuoiamento dell’arto superiore sinistro determinanti la perdita della funzionalità dell’organo della prensione”.
Nel processo penale il P.M. aveva contestato all’azienda il reato di lesioni personali colpose gravissime (art. 590 c.p.), ravvisando le seguenti violazioni: a) affidamento agli operai dei compiti di utilizzo/manutenzione del macchinario, senza previa valutazione delle capacità e delle condizioni degli stessi e senza preventiva designazione dei lavoratori incaricati dell’attuazione delle misure di emergenza; b) mancata elaborazione del D.V.R.; c) mancato assolvimento della formazione/informazione sui rischi connessi all’uso del macchinario.
Nel giudizio di primo grado la società era stata assolta per insussistenza del fatto (per asserito mancato raggiungimento della prova in ordine al reato contestato), mentre nel giudizio di gravame era stata condannata.
In sede di legittimità la Cassazione ha confermato la sentenza di appello, rilevando quanto segue:
- ai sensi dell’art. 28, co. 1, lett. a), D.LGS. n. 81/2008, il datore di lavoro deve redigere il documento di valutazione dei rischi (D.V.R.) all’interno del quale devono essere indicati in modo specifico i fattori di pericolo concretamente presenti all’interno dell’azienda, in relazione alla singola lavorazione o all’ambiente di lavoro e le misure precauzionali e i dispositivi adottati per tutelare la salute dei lavoratori;
- il DVR ha natura non statica ma dinamica, dovendo il datore non solo redigerlo, ma anche aggiornarlo e integrarlo in occasione di ogni modifica apportata al ciclo produttivo (art. 29, co.3, D.LGS. n. 81/2008);
- l’art. 17, co. 1, lett. a), D.LGS. n. 81/2008 prevede che l’obbligo del datore di eseguire la valutazione dei rischi, con conseguente elaborazione del D.V.R., non è delegabile a terzi;
- la delega a terzi della redazione del D.V.R. non esonera il datore di lavoro dall’obbligo di verificarne l’adeguatezza e l’efficacia, di informare i lavoratori dei rischi connessi alle lavorazioni e di fornire loro una formazione sufficiente e adeguata (cfr., al riguardo, Cass. pen., sez. IV, n. 27295/2016; Cass. pen., sez. IV, n. 20129/2016, richiamate in motivazione);
- la condotta posta in essere dall’operaio infortunato (che ha inserito avventatamente la mano nell’accoppiamento dei rulli), sebbene determinata da avventatezza, rientra nell’area delle azioni prevedibili e prevenibili dal datore di lavoro, quale primario garante della sicurezza;
- nel caso di specie, soltanto laddove il datore avesse provveduto all’informazione e alla formazione specifica dei lavoratori addetti all’uso della macchina ribobinatrice sui rischi inerenti le loro mansioni e sulle corrette procedure di utilizzo e manutenzione della macchina, mediante l’organizzazione di corsi specifici e periodici e la predisposizione di un D.V.R., la condotta del lavoratore avrebbe potuto essere considerata “abnorme” e, coma tale, idonea a escludere la responsabilità del datore;
- l’omessa produzione del DVR e la mancata dimostrazione della formazione degli operai addetti all’uso della macchina ribobinatrice escludono la piena consapevolezza del lavoratore in merito ai rischi connessi all’utilizzo della macchina medesima e, pertanto, il datore è responsabile dell’infortunio.