Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7349

Inpgi, Pretesa contributiva a titolo di transazione generale
novativa e di incentivo all’esodo, Accertamento

Ritenuto che

 

1. con sentenza del 25 settembre 2014 la Corte
d’Appello di Roma, per quanto in questa sede rileva, ha rigettato
l’impugnazione proposta dall’Istituto Nazionale di Previdenza dei Giornalisti
Italiani “Giovanni Amendola” avverso la sentenza di primo grado che,
in accoglimento dell’opposizione a decreto ingiuntivo proposta da R. Quotidiani
s.p.a., aveva dichiarato non dovuti i contributi pretesi in relazione alle
somme erogate a E. A. ed altri ventitrè dipendenti a titolo di transazione
generale novativa e su quelle erogate a A. B. ed altri nove dipendenti a titolo
di incentivo all’esodo;

2. per la Corte di merito, quanto alla pretesa di
assoggettare ad obbligazione contributiva le somme corrisposte, a titolo
transattivo, ai dipendenti del gruppo A. E., sulla base dell’avvenuta dazione
di somme rispettivamente indicate nella transazione e del preteso onere
probatorio a carico della società come prospettato dall’INPGI, l’ente
previdenziale non aveva allegato, e provato, la sussistenza di crediti, di
natura retributiva, dei giornalisti nei confronti della società e assoggettati
a contribuzione, di importo almeno pari a quelli poi erogati in sede
transattiva e di riferimento della pretesa, ciò non potendo ritenersi sulla
scorta di quanto previsto dalle transazioni medesime, con dizione generica, e
identica per tutti, della corresponsione di somme a titolo di transazione
generale e novativa, rinunciando ad ogni ulteriore pretesa;

3. con i medesimi argomenti la Corte ha rigettato il
gravame dell’ente previdenziale per il capo della sentenza di primo grado
relativo alla pretesa contributiva sulle somme corrisposte, a titolo
d’incentivo all’esodo, ai dipendenti del gruppo B. ed altri, ritenendo la
predetta erogazione ricadente nella specifica esenzione di cui all’art. 12, comma quarto, lett. b)
legge n.153 del 1969 come sostituito dall’art. 6 comma 1, d.lgs. n.314 del
1997, per essere stata coerentemente qualificata come incentivo all’esodo,
e rimarcando la natura mista e complessa del negozio intercorso tra la società
e i giornalisti, con una parte specificamente transattiva;

4. in accoglimento del gravame svolto dall’istituto
di previdenza ha riformato la decisione di primo grado, e rigettato
l’opposizione a decreto ingiuntivo, confermando le sanzioni irrogate alla
stregua del più favorevole regime dell’art. 116 legge n.338 del 2000 e
non specificamente contestate dalla società;

5. del pari, rigettando il gravame della società, la
Corte di merito ha accertato la debenza dei contributi, e delle relative
sanzioni, sulle somme erogate a D. D.S. ed altri cinque dipendenti, a titolo di
incentivo all’esodo, sia per l’impossibilità di incentivare all’esodo
lavoratori con rapporto di lavoro già risolto, sia per la generica indicazione
di pagamenti avvenuti precedentemente alla risoluzione, in date non precisate e
sulla scorta di precedenti accordi (con l’unica eccezione di M. per il quale
l’accordo stipulato antecedentemente alla cessazione era stato, poi,
formalizzato innanzi all’ufficio del lavoro);

6. ancora, ritenendo infondato il gravame della
società, ha riconosciuto la debenza dei contributi sulle somme corrisposte, a
titolo transattivo, agli eredi di G., accertato che dette somme, erogate
all’esito di una conciliazione giudiziale intervenuta su uno specifico
contenzioso per oltre 200.000 euro pacificamente retributivi, includevano la
somma di euro 109.000,00 specificamente imputata ad integrazione del TFR
(distinta da altra somma, di euro 1.000,00 nella stessa occasione erogata a
titolo transattivo novativo), e ha ritenuto ciò implicare il riconoscimento
della spettanza di somma più elevata a titolo retributivo, in mancanza di
riscontro documentale ed escluso l’ingresso ad una prova per testi sulla natura
di liberalità dell’elargizione in questione;

7. per finire, riteneva infondata l’eccezione di
prescrizione dei contributi, relativi al periodo dal maggio 2003 e in scadenza
il 30 giugno successivo, per essere stato il verbale ispettivo tempestivamente
notificato il 19 giugno 2008;

8. avverso tale sentenza l’INPGI ricorre per
cassazione, con ricorso fondato su tre motivi: a) violazione dell’art. 12 della legge n.153 del
1969 in  relazione agli artt. 49 e 51 del d.P.R. n.917 del 1986
e dell’art. 2697 cod.civ., per avere la Corte
di merito erroneamente attribuito all’ente previdenziale oneri di allegazione e
prova in ordine alla riconducibilità delle somme, corrisposte a titolo
transattivo ai dipendenti del gruppo A. ed altri, a categoria diversa ed
esclusa dalla retribuzione imponibile, stante l’onere del datore di lavoro di
dimostrare la riconduzione dell’erogazione alle eccezioni e la presunzione
generale di assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate dal datore di
lavoro al lavoratore, anche a titolo di transazione novativa; b) violazione
delle già richiamate disposizioni di legge ed erronea regolazione dell’onere
probatorio anche in riferimento alla componente mista della somma erogata ai
dipendenti del gruppo B. – incentivo all’esodo, con parte specificamente
transattiva per la quale la Corte di merito ha riproposto argomenti svolti per
il precedente gruppo di giornalisti in ordine all’onere probatorio – per essere
il datore di lavoro onerato della dimostrazione dell’inclusione nel novero
delle ipotesi di esenzione dall’obbligazione contribuiva e in quale misura; c)
violazione dell’art. 1965 cod.civ. e dei canoni
ermeneutici di cui all’art. 1362 e ss. cod.civ.,
anche in relazione agli artt. 2697 cod.civ. e 12 legge n.153 del 1969, per
avere qualificato come transazioni, in riferimento alle somme, corrisposte a
titolo transattivo, ai giornalisti del gruppo A., accordi privi dei requisiti
previsti dall’art. 1965 cod.civ. – in mancanza
di reciproche concessioni, della rinuncia da parte di RCS e dell’accettazione
delle rispettive rinunce e concessioni – e come tali viziati da nullità,
rilevabile anche d’ufficio, in ogni stato e grado, con la riespansione del
principio di onnicomprensività dell’obbligazione contributiva, e tanto anche
con riferimento alle transazioni con imputazione dell’erogazione come incentivo
all’esodo;

9. R. Mediagroup s.p.a. resiste con controricorso e
propone ricorso incidentale, affidato a tre motivi, al quale ha opposto difese
l’INPGI, con controricorso;

 

Considerato che

 

10. preliminarmente va disattesa l’eccezione di
inammissibilità del ricorso incidentale, per difetto di procura speciale,
dedotta dall’INPGI sul duplice presupposto del tenore della procura (ad avviso
dell’istituto rilasciata solo per resistere al ricorso principale notificato e
non per impugnare la sentenza della Corte d’appello) e della redazione su
foglio separato;

11. nella procura alle liti – che testualmente
recita: «rappresentare e difendere la predetta Società nel presente
procedimento promosso avanti alla Corte di Cassazione» – i termini
«rappresentare» e «difendere» sono comprensivi del potere di resistere ma anche
di impugnare la statuizione, tanto che nel corpo del testo viene ulteriormente
ribadito il conferimento di «ogni potere di legge e di pratica, da esercitarsi
anche disgiuntamente, in ogni fase e grado del presente procedimento»,
evocativo dell’ampiezza dei poteri attribuiti, non limitati a resistere al
ricorso per cassazione;

12. al riguardo, questa Corte ha ribadito più volte
che la procura apposta nell’unico atto contenente il controricorso e il ricorso
incidentale deve intendersi estesa anche a quest’ultimo, per il quale non ne è
richiesta formalmente una autonoma e distinta, e il suo rilascio, anche non
datato, mediante timbro apposto a margine o in calce a quell’atto, conferisce
il carattere dell’anteriorità e il requisito della specialità, giacché tale
collocazione rivela lo specifico collegamento tra la procura stessa ed il
giudizio di legittimità (v., fra le altre, Cass. nn. 8798 del 2016 e 25137 del
2010);

13. neanche risulta condivisibile l’ulteriore
profilo di inammissibilità, sia perché la procura risulta allegata in calce al
controricorso (e non in calce alla copia notificata del ricorso principale) sia
perché questa Corte ha più volte ribadito la legittimità della procura apposta
in calce al controricorso, anche su foglio separato ma materialmente congiunto
all’atto, come nella specie (v., fra le tante, Cass. nn. 877 del 2019 e 20692
del 2018);

14. tanto premesso, entrambi i ricorsi sono da
rigettare;

15. più volte questa Corte ha affermato, in
riferimento alle obbligazioni previdenziali (da ultimo v., Cass. n.12035 del 2020 in riferimento all’INPS e Cass. n. 15411 del 2020 in riferimento
all’INPGI), che la transazione con cui il lavoratore ed il datore di lavoro
abbiano definito la controversia in ordine all’obbligazione retributiva non
spiega efficacia sulla distinta ed autonoma obbligazione contributiva,
derivante dalla legge, che fa capo all’ente previdenziale;

16. il fondamento risiede nel principio, affermato
in numerosi arresti (v. in particolare, Cass. nn.
19587 e 27933 del 2017 e i precedenti ivi
richiamati), dell’autonomia tra il rapporto di lavoro e il rapporto
previdenziale, quest’ultimo giuridicamente distinto dal primo, fa capo ad un
soggetto terzo rispetto al rapporto di lavoro e si connota per la presenza di
profili pubblicistici, elementi questi che escludono che di esso possano
disporre le parti del rapporto di lavoro;

17. l’obbligazione previdenziale sorge, infatti, con
l’instaurarsi del rapporto lavorativo, ma è da esso autonoma e distinta,
sussistendo indipendentemente dal fatto che le obbligazioni retributive nei
confronti del lavoratore siano state in tutto o in parte soddisfatte, ovvero
che  quest’ultimo abbia rinunciato ai
suoi diritti;

18. non si discute, nel caso, di assoggettabilità (o
meno) a contribuzione dell’importo stabilito nell’accordo transattivo, ma della
possibilità per l’istituto previdenziale di far valere, sulla base di un titolo
diverso, la propria pretesa contributiva in relazione al rapporto di lavoro
oggetto di transazione e questa Corte ha da tempo affermato che, stante
l’insensibilità dell’obbligazione contributiva agli effetti della transazione,
l’ente previdenziale può azionare il credito contributivo provando – con
qualsiasi mezzo ed anche in via presuntiva, sulla base dello stesso contratto
di transazione e del contesto dei fatti in cui è inserito – le somme
assoggettabili a contribuzione spettanti al lavoratore (v.Cass. n. 3686 del 2014 e n. 17495 del 2009);

19. va dunque dato continuità al principio per cui
l’INPGI è abilitato ad azionare il credilo contributivo provando, con qualsiasi
mezzo, quali somme assoggettabili a contribuzione il lavoratore abbia diritto
di ricevere e tale prova può desumersi, in via presuntiva, anche dallo stesso
contratto di transazione o dal contesto dei fatti in cui si è inserito;

20. il terzo motivo è inammissibile per difetto di
interesse dell’ente previdenziale a svolgere censure inerenti alla nullità, per
difetto di un requisito essenziale, del negozio transattivo;

21. il primo mezzo del ricorso incidentale, con il
quale si censura, per violazione falsa applicazione dell’art. 12 legge n.153 del 1969,
l’esclusione della natura di incentivo all’esodo delle elargizioni erogate a
D.S., M., M. e P. e il riconoscimento dell’imponibilità dei relativi importi
corrisposti ai lavoratori, è inammissibile perché si censura, all’esito di
doppia decisione conforme, l’interpretazione data degli atti di transazione e
la qualificazione come incentivo all’esodo delle somme erogate svolgendo, in
realtà, censure che ridondano in un vizio motivazionale;

22. inammissibile si palesa anche il secondo mezzo
con il quale, pur deducendo violazione dell’art. 12 legge n.153 del 1969
in riferimento all’assoggettabilità a contribuzione delle somme erogate, a
titolo di incentivo all’esodo e come atto di liberalità, agli eredi G., la
censura si risolve in una diversa prospettazione dei fatti già valutati nei
gradi di merito, con doppia decisione conforme;

 23. l’ultimo
motivo, incentrato sul vizio del procedimento amministrativo per la mancata
audizione orale della società (con il quale si deduce violazione  dell’art. 18 legge n.689 del 1981),
è inconferente perché non rilevano, in tema di evasione contributiva, i
principi regolatori della materia delle sanzioni amministrative;

24. in definitiva, la sentenza impugnata è immune da
censure;

25. le spese si compensano tenuto conto della
reciproca soccombenza;

26. ai sensi dell’art.13, co.1-quater, d.P.R. n.115/2002,
sussistono presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti
ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi ex art.13,co. 1, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

rigetta i ricorsi; spese compensate. Ai sensi dell’art.13, co.1- quater, d.P.R.n.115/2002,
sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico delle parti
ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a titolo di
contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi ex art.13, co. 1, se dovuto.

Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Ordinanza 16 marzo 2021, n. 7349
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