Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 16 marzo 2021, n. 7353

ENPAF, Prescrizione sopravvenuta alla formazione del titolo
esecutivo, Domanda di rateizzazione del credito contributivo, Valore di
rinuncia alla prescrizione, Principio di indisponibilità della prescrizione in
materia previdenziale

Fatti di causa

 

1. La Corte d’appello di Torino, con sentenza del
14.3.2017, accogliendo l’appello di M.M.P. ha dichiarato l’estinzione dei
crediti dell’Inps e dell’Ente Nazione Previdenza e Assistenza dei Farmacisti
per prescrizione sopravvenuta alla formazione del titolo esecutivo.

2. Per la Corte di merito la domanda di
rateizzazione del credito contributivo non valeva come rinuncia alla
prescrizione e peraltro, nella specie, era intervenuta in epoca in cui il
termine quinquennale di prescrizione era ormai decorso.

3. Contro la sentenza ha proposto ricorso per
cassazione l’Agenzia delle Entrate Riscossione, affidato a due motivi.

4. L’ENPAF ha aderito, con controricorso, ai motivi
del ricorso principale e formulato un autonomo motivo di ricorso incidentale.

5. P.M.M. ha depositato controricorso, tardivo,
ulteriormente illustrato con memoria.

6. L’INPS ha depositato procura in calce alla copia
del ricorso notificato e partecipato alla discussione orale in adesione alle
censure svolte dall’Agenzia delle entrate.

7. La sesta sezione della Corte, all’esito
dell’infruttuosa trattazione camerale, ha sollecitato (con ordinanza n. 19477
del 2019) un intervento nomofilattico sul tema già risolto dalla sesta sezione,
con ordinanza n. 26013 del 2015, nel senso che il datore di lavoro che
richieda, con varie istanze, la rateizzazione del versamento di contributi
assicurativi e nuovi termini di dilazione, pagando poi in tempi diversi
l’intera sorte, riconosce i diritti dell’istituto previdenziale ed interrompe
la prescrizione per i crediti ancora non prescritti, mentre rinuncia a valersi
della prescrizione già maturata per quelli già prescritti.

 

Ragioni della decisione

 

8. Col primo motivo del ricorso principale è dedotta
violazione dell’articolo 2946 cod.civ. per non
avere la Corte di merito applicato il termine di prescrizione ordinario
decennale, trattandosi di crediti iscritti a ruolo ed aventi ad oggetto
cartelle di pagamento non impugnate dal debitore.

9. Col secondo motivo viene dedotta violazione dell’articolo 2944 cod.civ. nella parte in cui alla
richiesta di rateizzazione del debito non si è attribuito il valore di
implicito riconoscimento dello stesso con rinuncia ad avvalersi della
prescrizione per i crediti già prescritti.

10. Il primo motivo è da rigettare in continuità con
i principi affermati dalle Sezioni unite della Corte (Cass. 17 novembre 2016 n. 23397), secondo cui la
scadenza del termine – pacificamente perentorio – per proporre opposizione a
cartella di pagamento di cui all’art.
24, comma 5, del d.lgs. n. 46 del 1999, pur determinando la decadenza dalla
possibilità di proporre impugnazione, produce soltanto l’effetto sostanziale
della irretrattabilità del credito contributivo senza determinare anche la cd.
“conversione” del termine di prescrizione breve (nella specie,
quinquennale, secondo l’art. 3,
commi 9 e 10, della I. n. 335 del 1995) in quello ordinario (decennale), ai
sensi dell’art. 2953 c.c.. Tale ultima
disposizione, infatti, si applica soltanto nelle ipotesi in cui intervenga un
titolo giudiziale divenuto definitivo, mentre la suddetta cartella, avendo
natura di atto amministrativo, è priva dell’attitudine ad acquistare efficacia
di giudicato. Lo stesso vale per l’avviso di addebito dell’INPS, che, dal primo
gennaio 2011, ha sostituito la cartella di pagamento per i crediti di natura
previdenziale di detto Istituto (art.
30 del d.l. n. 78 del 2010, conv., con modif., dalla I n. 122 del 2010).

11. Quanto al secondo mezzo d’impugnazione, la norma
di diritto invocata attiene all’interruzione della prescrizione mentre
l’illustrazione del motivo afferisce alla rinuncia alla prescrizione, articolo 2937 del codice civile la cui violazione
non è stata invocata da parte del ricorrente che, pertanto, non ha interesse a
dedurre la violazione del 2944 cod.civ. per
essere la prescrizione già decorsa, come irretrattabilmente affermato, dalla
sentenza impugnata.

12. In altri termini, il tema dell’eventuale valore
interruttivo della prescrizione, da riconnettere alla domanda di rateizzazione,
è del tutto inconferente, e dunque inammissibile, ai fini del giudizio ora
all’esame della Corte e, in ogni caso, la richiamata decisione delle Sezioni
unite del 2016 ha, fra l’altro, ribadito il principio di indisponibilità della
prescrizione in materia previdenziale.

13. Passando all’esame delle censure svolte
dall’ENPAF, va preliminarmente dichiarata l’inammissibilità dell’atto
denominato controricorso dell’ENPAF perché tardivo.

14. A tal fine, poiché con tale atto difensivo la
società non contesta il ricorso principale ma vi aderisce, esso deve
correttamente qualificarsi come ricorso incidentale adesivo (cfr. Cass. nn.
24155 del 2017 e 16846 del 2020) e va richiamata, al riguardo, la
giurisprudenza di questa Corte secondo cui il soccombente deve impugnare la
sentenza, entro i termini di legge, perché l’art.
334 cod.proc.civ., che consente l’impugnazione incidentale tardiva nei
confronti di qualsiasi capo della sentenza impugnata, è applicabile solo
all’impugnazione incidentale in senso stretto, cioè a quella proveniente dalla
parte contro la quale è stata proposta l’impugnazione principale o che sia
stata chiamata ad integrare il contraddittorio a norma dell’art. 331 cod.proc.civ., mentre la parte che
propone un ricorso incidentale adesivo a quello principale è tenuta a
rispettare il termine per la proposizione del ricorso principale (v. Cass.nn. 21990 del 2015, 14558 del 2012).

15. L’impugnazione incidentale tardiva, da qualunque
parte provenga, va dichiarata inammissibile laddove l’interesse alla sua proposizione
non possa ritenersi insorto per effetto dell’impugnazione principale (v. Cass.
nn. 1120 del 2014, 20040 del 2015, 12387 del
2016, 6156 del 2018, 17614 del 2020).

16. Non può, dunque, consentirsi alla parte di
recuperare, mediante il ricorso incidentale tardivo, la possibilità di svolgere
un’impugnazione il cui interesse era già presente dal momento della
pubblicazione della sentenza.

17. Nel caso di specie l’ENPAF, soccombente dinanzi
al Corte d’appello e destinatario della notifica del ricorso principale
dell’Agenzia, ha provveduto a notificare il proprio ricorso incidentale adesivo
il 10 ottobre 2017, ben oltre il termine lungo semestrale decorrente dalla
pubblicazione della sentenza.

18. In conclusione, il ricorso principale va
rigettato e dichiarato inammissibile il ricorso incidentale.

19. Segue, coerente, la condanna, in solido,
dell’Agenzia, dell’ENPAF e dell’INPS alle spese processuali, liquidate come in
dispositivo, a favore di P.M.M. che seguono la soccombenza, precisandosi che in
considerazione dell’inammissibilità del controricorso per tardività della
notificazione il compenso professionale è limitato allo studio e alla
discussione della causa alla pubblica udienza (v., fra le altre, Cass. n. 22269
del 2010).

20. Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, d.P.R. n. 115
del 2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
delle parti ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a
titolo di contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi ex art. 13, comma 1 – bis, se dovuto.

 

P.Q.M.

 

Rigetta il ricorso principale e dichiara inammissibile
il ricorso incidentale; condanna l’Agenzia delle entrate, l’ENPAF e l’INPS, in
solido, a pagare le spese processuali, in favore di P.M.M., in euro 4.000,00
per compensi professionali, euro 200,00 per esborsi e accessori di legge e
rimborso forfetario del 15 per cento. Ai sensi dell’art. 13, co. 1 – quater, d.P.R. n.
115/2002, sussistono i presupposti processuali per il versamento, a carico
delle parti ricorrenti, principale e incidentale, dell’ulteriore importo, a
titolo di contributo unificato, pari a quello per i rispettivi ricorsi ex art. 13,co. 1, se dovuto.

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