Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 12 marzo 2021, n. 9914
Normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro
– Violazioni, Responsabilità penale, Dovere di redigere il documento di
valutazione dei rischi, Adeguata formazione in tema di sicurezza sul lavoro,
Termine per l’adempimento, non scaduto
Ritenuto in fatto
Con sentenza del 16 gennaio 2019 il Tribunale di
Massa ha dichiarato la penale responsabilità di D.F. in ordine a talune
violazioni alla normativa in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro
da lui commesse in qualità di datore di lavoro per mezzo della ditta
individuale I. e lo ha condannato, unificati i reati sotto il vincolo della
continuazione alla pena di euro 7.000,00 di ammenda.
Ha impugnato la sentenza, con ricorso in appello, il
D., per il tramite dei suoi legali di fiducia, articolando 4 motivi di
impugnazione.
Il primo motivo, avente ad oggetto il capo A) della
contestazione a lui mossa, riguarda la insussistenza del reato a lui contestato
in quanto a suo carico non era previsto il dovere di redigere il documento di
valutazione dei rischi (di seguito dvr) e, comunque, al momento
dell’accertamento del reato ancora non era spirato il termine per
l’effettuazione di tale incombente; il secondo motivo, afferente al capo C)
della imputazione, riguarda il fatto che al momento in cui fu eseguito il
sopralluogo presso la ditta del D., cioè il 19 agosto 2014, fossero ancora in
corso i termini temporali legali entro i quali l’imputato avrebbe dovuto
impartire al suo dipendente una adeguata formazione in tema di sicurezza sul
lavoro; il terzo motivo, a sua volta riguardante i punti B) e D) della
imputazione concerne la mancanza di motivazione relativamente alla affermazione
della penale responsabilità del prevenuto per i reati contestati sotto le
indicate lettere dal capo di imputazione; infine il quarto motivo ha ad oggetto
la eccessiva afflittività della pena irrogata rispetto alla effettiva gravità
delle condotte contravvenzionali tenute dall’imputato.
Considerato in diritto
Il ricorso nei termini in cui lo stesso è stato
proposto, è inammissibile e per tale esso va dichiarato.
Deve preliminarmente osservarsi che, trattandosi di
sentenza con la quale l’imputato è stato condannato alla sola pena
dell’ammenda, la stessa non sarebbe stata suscettibile di essere gravata con lo
strumento, invece prescelto dall’impugnante, dell’appello; l’impugnazione
proposta dalla difesa del D., pertanto, deve essere convertita, rivestendone le
forme sostanziali ed in ossequio al principio di conservazione degli atti, in
ricorso per cassazione.
Tanto premesso, si rileva, con riferimento al primo
motivo, che l’art. 55, comma 1,
lettera a), del d.lgs. n. 81 del 2008 prevede la sanzione cui va incontro
chi violi il disposto di cui all’art.
29, comma 1, del medesimo decreto legislativo; questo, a sua volta, dispone
che il datore di lavoro debba elaborare il dvr riguardante i rischi connessi
alla prestazione lavorativa da lui richiesta ai dipendenti.
Posta la indubbia inottemperanza da parte
dell’imputato a tale suo dovere non appare conferente la difesa da questo
opposto nel senso della non attualità della dovutezza a suo carico di tale incombente,
avendo questi provveduto alla assunzione di tale G.M., unico suo dipendente,
solo a decorrere dal luglio del 2014; è infatti stato accertato, con
valutazione di fatto non sindacabile da questa Corte, valutazione peraltro
fondata sulle stesse dichiarazioni dell’imputato, che a decorrere da tale data
la posizione del G. è stata regolarizzata dal D., ma il predetto lavoratore
prestava servizio nell’ambito della impresa dell’Imputato, sia pure in forma
irregolare – circostanza questa evidentemente irrilevante ai fini della
integrazione del reato contestato posto che, diversamente, come correttamente
segnalato dal Tribunale apuano, si attribuirebbe una valenza scriminante ad una
condotte di per sé irregolare – sin dal settembre del 2013.
Analogamente deve dirsi per quanto attiene alla
seconda censura; anche in questo caso, infatti, la circostanza che il G.,
dipendente per il quale non era stata curata alcuna forma di istruzione
formativa volta, appunto, ad istruirlo ai fine della prevenzione dei rischi lavorativi,
fosse stato regolarmente assunto solo da circa un mese allorché fu eseguito il
sopralluogo da cui è scaturita la presente imputazione è fattore irrilevante,
laddove si consideri che, sia pure in forma irregolare il medesimo lavoratore
già da diverso tempo, comunque superiore ai 90 giorni, prestava servizio presso
la ditta del D..
Quanto al terzo motivo di impugnazione – non
apparendo corretto il presupposto da cui muove il ragionamento del ricorrente,
cioè che non essendo ancora maturata la scadenza per la redazione del dvr non
era ancora neppure scaduto il termine per procedere alle designazioni di cui ai
capi B) e D) della rubrica a lui contestata – si deduce che conseguentemente
neppure è da condividere la conclusione che da tale erroneo presupposto viene
tratta dal ricorrente in ordine alla insussistenza dei relativi reati a lui
contestati.
Infine, con riferimento al quarto ed ultimo motivo
di ricorso, concernente il trattamento sanzionatorio riservato all’imputato, la
totale genericità di esso – non essendo evidenziata alcuna ragione che avrebbe
potuto giustificare una mitigazione di esso, anche previo riconoscimento delle
circostanze attenuanti generiche, che il Tribunale ha, appunto, escluso proprio
in quanto non sarebbe emerso alcun elemento positivo in base al quale sarebbe
stato giustificato il riconoscimento di quelle – ne determina, al pari dei
precedenti motivi di ricorso, la inammissibilità.
L’impugnazione deve, pertanto, essere dichiarata
inammissibile ed il ricorrente va condannato, visto l’art. 616 cod. proc. pen., al pagamento delle spese
processuali e della somma di euro 3.000,00 in favore della Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il
ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro 3.000,00
in favore della Cassa delle ammende.