Giurisprudenza – CORTE DI CASSAZIONE – Sentenza 17 marzo 2021, n. 7528
Personale degli Enti pubblici, Domanda di trasferimento,
Violazione del CCNL di mobilità personale educativo ed ATA, Contratti
integrativi attivati dalle Amministrazioni sulle singole materie e nei limiti
stabiliti dai contratti collettivi nazionali, Dimensione di carattere
decentrato rispetto al comparto, Non previsto, a differenza dei contratti
collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità
Fatti di causa
1. Con ricorso al Tribunale di Nocera Inferiore,
A.C. agiva nei confronti del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della
Ricerca, dell’Ufficio Scolastico Regionale Campania Napoli, dell’Ufficio X AT
della provincia di Salerno oltre che nei confronti dei controinteressati S.M. e
M.E. per ottenere la declaratoria del suo diritto ad essere trasferito nella
prima delle due sedi indicate nella domanda di mobilità.
Il C., docente di strumento musicale – clarinetto –
classe di concorso AC77, quando era titolare nell’a.s. 2010/2011 presso la
scuola media statale di Albanella aveva presentato domanda di trasferimento
indicando come prima sede la scuola media statale di Fisciano e solo come terza
sede la scuola media statale di Scafati.
All’atto della domanda aveva barrato la apposita
casella chiedendo di essere trasferito su più scuole appartenenti a comuni
diversi e cioè di essere trasferito su cattedra orario esterna (COE).
Il predetto, che era stato, invece, trasferito nella
terza sede indicata nella domanda (scuola media di Scafati), assumeva di aver
diritto ad essere trasferito sulla cattedra ad orario esterno, classe di
concorso AC77, composta di 12 ore presso la Scuola media statale “Rubino
Nicodemi” di Fisciano, perché tale era stata la sua prima scelta nella
domanda e perché, stante la sua opzione anche per il trasferimento su cattedra
orario esterna, alle 12 ore andavano abbinate 6 ore presso la scuola “De
Filippis Pastorino” di Salerno (quest’ultima ricompresa nel distretto
scolastico A050, pure richiesto dal ricorrente in domanda).
2. Il ricorso era respinto dal Tribunale che
riteneva rientrasse nell’esercizio del potere discrezionale
dell’Amministrazione la possibilità di accorpamento delle ore disponibili su
due scuole a formare una cattedra ad orario esterno.
3. La decisione era confermata dalla Corte d’appello
di Salerno.
Quest’ultima egualmente riteneva che non sussistesse
un diritto dell’insegnante all’istituzione di una cattedra ad orario esterno
con l’accorpamento di più spezzoni orari e richiamava, quanto alla
insussistenza di un obbligo di raggruppamento di ore, la pronuncia del
Consiglio di Stato n. 610 del 6 maggio 1999.
4. Per la cassazione della sentenza ha proposto
ricorso A.C. sulla base di un articolato motivo, illustrato da memoria, al
quale ha resistito solo il Miur.
Le altre parti non hanno svolto attività difensiva.
5. Il C. ha depositato memoria.
Ragioni della decisione
1. Preliminarmente occorre dichiarare la
inammissibilità del controricorso del Miur per essere tardiva la relativa
notifica, richiesta all’UNEP-ROMA in data 6 novembre 2017 e, quindi, oltre il
termine prescritto dall’art. 370, comma 1, cod.
proc. civ., decorrente dalla notifica del ricorso per cassazione avvenuta
il 15 settembre 2018.
2. Con l’unico motivo il ricorrente denuncia la
violazione e falsa applicazione di norme di diritto e dei contratti (artt. 14 e
18 del c.c.n.i. mobilità personale docente educativo ed ATA 22.2.2011) – art.
9, comma 4, ordinanza ministeriale 24.2.2011 n. 16 applicativa del contratto – art. 441 d.lgs. n. 297/1994 –
art. 7 OM n. 332/2006 – omessa o insufficiente motivazione. Sostiene che,
contrariamente a quanto affermato dalla Corte territoriale, il potere di creare
cattedre esterne è un potere vincolante come previsto dal c.c.n.i. regolante la
materia della mobilità docenti nonché dall’art. 441 del d.lgs. n. 297/1994.
In particolare, assume che l’art. 14, comma 1, del c.c.n.i.
in materia di mobilità personale stabilisce che sono utilizzabili ai fini dei
trasferimenti i posti e le cattedre che risultino vacanti e disponibili e
compresi nella pianta organica di diritto per l’a.s. 2011/2012.
Aggiunge che, ai sensi dell’art. 9, comma 4, della
O.M. n. 16/2011, l’assegnazione dei posti avviene secondo l’ordine risultante
dagli elenchi ufficiali delle scuole e cioè secondo l’ordine indicato in
domanda.
Inoltre, l’art. 18 del c.c.n.i. afferma che i
movimenti su cattedre per le quali è previsto il completamento in una o due
scuole della medesima sede o in altra sede saranno disposti solo se gli
interessati ne avranno fatto richiesta.
3. il motivo è nel complesso infondato.
4. Sussistono, invero, profili di inammissibilità
laddove il ricorrente denuncia la violazione del c.c.n.i. di mobilità personale
educativo ed ATA del 22.2.2011 ai sensi dell’art.
360, n. 3, cod. proc. civ. posto che detta disposizione si riferisce ai
soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi,
attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai
contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che
questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione
dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato
rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti
collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui all’art. 47, comma 8, del d.lgs.
n. 165 del 2001. Ne consegue che l’interpretazione di tali contratti è
censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali
di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (ora nei soli limiti
di cui all’art. 360, n. 5, cod. proc. civ. come
modificato dall’art. 54 d.l. n.
83/2012, convertito in I. n. 134/2012) –
v. in tal senso, fra le tante, Cass. n. 5565/2004; Cass. n. 20599/2006; Cass.
n. 28859/2008; Cass. n. 6748/2010; Cass. n.
15934/2013; Cass. n. 3681/2014; Cass. n. 4921/2016,
Cass. n. 16705/2018; Cass. n. 33312/2018; Cass. n. 20917/2019; Cass. n. 7568/2020; Cass. n. 25626/2020 -.
In relazione a detti contratti, peraltro, il
ricorrente è tenuto al deposito degli stessi ed a fornire precise indicazioni
sulle modalità e sui tempi della produzione nel giudizio di merito, a
trascrivere nel ricorso le clausole che si assumono erroneamente interpretate
dalle Corte territoriale (si rimanda, fra le tante, a Cass. n. 20918/2020; nn. 7981, 7216, 6038, 20872,
2709, 95 del 2018), oneri nella specie non soddisfatti.
5. Il motivo è, poi, infondato nella parte in cui
denuncia la violazione dell’art.
441 del d.lgs. n. 297/1994.
Tale norma, “Istituzione delle cattedre e posti
orario”, si limita, infatti, a stabilire che: «1. Negli istituti statali
di istruzione secondaria [sia secondaria di primo grado sia secondaria di
secondo grado] le cattedre sono istituite anche utilizzando le ore di
insegnamento disponibili nelle classi funzionanti che non concorrono a
costituire un corso completo, purché nel complesso le ore di insegnamento non
siano inferiori a quelle previste per l’istituzione di una cattedra della
stessa materia. 2. A tal fine sono impiegate anche le ore disponibili nelle
sezioni staccate o nelle scuole coordinate o in corsi e classi di altri
istituti funzionanti sia nella stessa sede sia in sede diversa della medesima
provincia sempre che sia facilmente raggiungibile, nonché le ore disponibili
dei corsi serali».
In sostanza si tratta di una disposizione che,
prevedendo l’istituzione delle cattedre anche mediante l’utilizzazione degli
spezzoni orari, è stata dettata dal legislatore essenzialmente con l’obiettivo
di salvaguardare la titolarità del docente perché qualora l’Amministrazione non
riuscisse a formare una cattedra di almeno 18 ore attraverso un completamento
con altre scuole, si determinerebbe di certo un esubero. Tuttavia, la stessa,
non pone alcun obbligo per l’Amministrazione nel senso preteso dal ricorrente.
In particolare, la disposizione nulla prevede con
riguardo ad una preferenza da accordare, secondo la scelta espressa
dall’aspirante al trasferimento, all’assegnazione di una cattedra su spezzone
orario (ed alla conseguente istituzione di tale cattedra secondo il
raggruppamento di ore proposto dall’insegnante) piuttosto che di una cattedra
ad orario intero su una determinata scuola, pure oggetto di opzione, dovendo,
in mancanza ritenersi riservata alla valutazione discrezionale
dell’Amministrazione l’opportunità di coprire l’una ovvero (previa istituzione)
l’altra.
Ed allora non è censurabile il ragionamento della
Corte territoriale secondo cui l’Amministrazione, quanto alle preferenze
espresse dal C. nella domanda, abbia, in un’ottica di contemperamento delle
esigenze degli Istituti scolastici coinvolti, in modo corretto valutato
prioritariamente la disponibilità per la cattedra orario interna, postergando
la verifica dell’opzione per la cattedra esterna su spezzone orario.
6. Né miglior sorte ha la denuncia della violazione
delle O.M. n. 16/2011 e n. 332/1996 (quest’ultima erroneamente indicata nella
titolazione dei motivi come O.M. n. 332/2006).
Tali ordinanze, infatti, si limitano rispettivamente
a dettare i criteri di costituzione delle cattedre orario (richiamando, l’O.M.
n. 332 1996, all’art. 7, il citato art. 441 del d.lgs. n. 297 del
1994 e stabilendo che tali cattedre orario siano costituite
prioritariamente nell’ambito di ciascuna scuola o istituto, prima
dell’accorpamento di spezzoni in comuni diversi) ed a prevedere talune regole
per l’assegnazione dei posti (che, a termini dell’art. 9, comma 4, dell’O.M. n.
16 del 2011, avviene secondo l’ordine risultante dagli elenchi ufficiali delle
scuole, essendo, altresì, previsto che al docente venga assegnata la prima
scuola o circolo con posto disponibile) ma questo non significa che debba
prevalere l’opzione riferita ad una cattedra ad orario esterno rispetto a
quella relativa ad una cattedra ad orario intero su una determinata scuola.
In sostanza non vi è in dette ordinanze alcun
elemento a sostegno della tesi del ricorrente dovendosi ribadire che il
docente, nella mobilità volontaria, deve essere soddisfatto per la sede
principale della cattedra ad orario interno, rientrando nell’ambito di una
scelta discrezionale dell’Amministrazione scolastica, sulla base della
valutazione delle esigenze degli Istituti scolastici coinvolti, istituire una
cattedra con orario esterno.
7. Da ultimo, è inammissibile il profilo di censura
concernente un preteso vizio motivazionale occorrendo rilevare che a seguito
della riformulazione dell’art. 360, n. 5, cod.
proc. civ. ad opera del d.l. n. 83/2012
convertito in I. n. 134/2012, applicabile alla
fattispecie ratione temporis, è denunciabile nel giudizio di legittimità solo
l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge
costituzionalmente rilevante, in quanto attiene all’esistenza della motivazione
in sé, purché il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a
prescindere dal confronto con le risultanze processuali. Tale anomalia si
esaurisce nella mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e
grafico, nella motivazione apparente, nel contrasto irriducibile tra
affermazioni inconciliabili e nella motivazione perplessa ed obiettivamente
incomprensibile, sicché resta ormai esclusa qualunque rilevanza della mera
insufficienza della motivazione.
In relazione all’apprezzamento delle risultanze
processuali rileva solo l’omesso esame di un fatto storico, principale o
secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti
processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti, oltre ad
avere carattere decisivo. L’omesso esame di elementi istruttori non integra di
per sé vizio di omesso esame di un fatto decisivo, se il fatto storico
rilevante in causa sia stato comunque preso in considerazione dal giudice,
benché la sentenza non abbia dato conto di tutte le risultanze probatorie e
neppure il cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali
da parte del giudice di merito dà luogo ad un vizio rilevante nel giudizio di
legittimità (si rimanda alla motivazione di Cass.,
S.U, n. 34476/2019 che richiama Cass., S.U.,
n. 8053/2014, Cass., S.U., n. 9558/2018 e
Cass., S.U., n. 33679/2018).
Nella fattispecie, pertanto, sono inammissibili le
censure ricondotte al vizio motivazionale, perché la Corte territoriale ha dato
conto delle ragioni del rigetto della domanda ed ha esaminato il fatto storico
rilevante ai fini di causa, ossia la sussistenza o meno di un diritto
dell’insegnante ad essere trasferito prioritariamente su una cattedra ad orario
esterno con l’accorpamento di più spezzoni orari.
8. Il ricorso deve, pertanto, essere rigettato.
9. Nulla va disposto in ordine alle spese
processuali stante la sopra evidenziata tardività del controricorso e l’assenza
di ulteriore attività difensiva del Ministero.
10. Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello prescritto per il ricorso principale, ove
dovuto a norma del comma 1 -bis, dello stesso art. 13.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso; nulla per le spese.
Ai sensi dell’art. 13, comma 1 -quater, del d.P.R.
n. 115 del 2002, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per
il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di
contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del comma 1
-bis, dello stesso art. 13, se
dovuto.